Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 630 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1734/3/17, depositata il 4 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto:
IVA – avviso di accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16968/2018 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1469/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Torino che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IVA 2009-2010.
La CTR osservava in particolare che le pretese creditorie erariali non erano fondate, in quanto l’agenzia fiscale non aveva adeguatamente assolto al proprio onere di provare che l’oro oggetto delle cessioni in contestazione non fossero destinati alla lavorazione industriale, bensì alla circolazione commerciale, così rendendosi applicabile l’inversione contabile prevista dall’art. 17, comma 5, dPR 633/1972, come fatto in concreto dal contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Il COGNOME è rimasto intimato.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 17, comma 5, dPR 633/1972, 2697, 2727, cod. proc. civ., poiché la Commissione tributaria regionale, erroneamente attribuendole l’onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dello speciale regime contabile (c.d. reverse charge ) previsto dalla disposizione legislativa tributaria evocata, l’aveva comunque male interpretata/applicata non sussistendo nel caso di specie i presupposti di fatto per sussumervi la fattispecie concreta.
La censura è fondata, sia pure in termini parzialmente diversi da quelli delineati dalla ricorrente.
Va infatti ribadito che:
-«In tema di IVA, Il regime dell’inversione contabile previsto dall’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l’obbligo di assolvere l’imposta, trova fondamento, secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata, nell’esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore dell’oro che forma oggetto della fornitura; pertanto, ai fini dell’applicabilità del predetto regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione, è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 11927 del 06/05/2021, Rv. 661259 – 01);
-«In tema di IVA sulle cessioni di oro e relativi prodotti semilavorati, il regime dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), previsto dall’art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l’obbligo di assolvere l’imposta, non richiede che il cessionario esegua direttamente l’attività di trasformazione del materiale aurifero ceduto o del semilavorato, costituendo requisiti fondamentali per la sua applicazione la purezza dell’oro e la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato ad essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo produttivo» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 26760 del 12/09/2022, Rv. 665853 – 01).
Sulla base di tali principi di diritto è perciò necessario che il giudice di merito accerti sia la non immediata destinazione al consumo dei beni ceduti sia il titolo di purezza degli stessi, trattandosi di condizioni coessenziali al fine dell’applicabilità del regime speciale de quo .
Peraltro, trattandosi di un modulo attuativo dell’imposta diverso da quello ordinario, diversamente da quanto erroneamente affermato dal giudice tributario di appello, l’onere della prova in ordine alla sua applicabilità spetta sicuramente al soggetto passivo
dell’imposta medesima (cfr. in tal senso, per l’analogo caso delle prestazioni di servizi nel settore edilizio previsto dall’art. 17, comma 6, dPR 633/1972, Sez. 5 – , Sentenza n. 14999 del 15/07/2020, Rv. 658359 – 02).
Il secondo motivo del ricorso (omesso esame di fatto decisivo controverso) risulta assorbito.
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma 22 novembre 2023
Il presidente