Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2491 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2491 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21693/2023 R.G. proposto da : dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
COGNOME‘COGNOME NOME, rappresentato e difeso -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE COGNOMEE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 857/2023 depositata il 23/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CGT, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del contribuente con la conferma della decisione di primo grado, che aveva confermato la cartella emessa su avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro ed ipocatastali a seguito di revoca agevolazione su acquisto per donazione nel 2011 di immobile poi oggetto di retrocessione per mutuo dissenso, nel 2014, in pendenza di procedimento penale per circonvenzione, poi archiviato;
ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso, integrati da memoria;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controdeduzioni con la richiesta di rigetto del ricorso;
L’RAGIONE_SOCIALE riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna alle spese del grado in favore della controricorrente, raddoppio del contributo unificato.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 60, primo comma, lettera B bis , d.P.R. 600/1973, 2697 cod. civ. e 19, terzo comma, d. lgs. 546 del 1992, per la mancata notifica del prodromico avviso di liquidazione.
L’avviso di liquidazione, prodotto dal ricorrente, risulta notificato nella residenza del ricorrente a mani della madre (relata depositata dal ricorrente).
Inoltre, l’eccezione di invalidità o inesistenza della notifica non risulta proposta con il ricorso di primo grado, come prospettato dalla
contro
ricorrente; nella memoria il contribuente ritiene l’eccezione di invalidità della notifica rilevabile d’ufficio.
Il motivo è infondato, in quanto l’invalidità della notifica (nel caso consegnata a mani della madre, nella residenza del contribuente) è eccezione di parte, così da essere soggetta alle relative preclusioni.
Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli art. 1321, 1372, cod. civ. e art. 1, nota 2 bis , punto 4, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986) risulta assorbito dal rigetto del primo; avendo ricevuto la notifica dell’avviso e non avendo lo impugnato nel termine, ogni questione relativa alla fondatezza dell’avviso è qui preclusa.
Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. Att. Cod. proc. civ. e 36, secondo comma d. lgs. 546 del 1992).
Il ricorrente contesta la mancata pronuncia della sentenza sulla sua istanza di rimborso per l’atto di mutuo dissenso di revoca della donazione. L’avviso di accertamento impugnato era riferito alla questione dell’imposta della donazione del 2011 non alla s uccessiva revoca per mutuo dissenso (del 2014). L’istanza di rimborso è stata presentata nel corso del giudizio e, peraltro, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha provveduto al rimborso (trattenendo una somma per l’altra questione).
Correttamente la decisione di secondo grado ha ritenuto l’istanza inammissibile in quanto non impugnato l’atto corrispondente (peraltro di accoglimento del rimborso, seppure con una compensazione).
P.Q.M.
rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME