Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3498 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3498 Anno 2026
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso n. 6592-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE , che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrente della sentenza n. 6884/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 29 settembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 24 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO,
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla società l’avviso di accertamento riferito all’anno d’imposta 2013,
Irap e Ires -Invito a produrre documenti ex art. 32, commi 4 e 5 dPR 600/1973 -Produzione in giudizio -Inammissibilità – Limiti
con cui recuperò un maggior imponibile ai fini Ires, conseguente alla indeducibilità della perdita su cambi da svalutazione, e, ai fini Irap, un maggior valore della produzione netta, conseguente all’omessa indicazione di componenti positivi nella determinazione del valore della produzione netta (nello specifico si trattava di interessi passivi, relativi alla gestione finanziaria, il cui pagamento, operato dalla contribuente, erano stati ribaltati alla società controllante RAGIONE_SOCIALE). Furono irrogate anche le sanzioni.
La società adì la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 13631/2019 ne rigettò le ragioni.
L’appello con cui la contribuente instava nelle sue ragioni fu accolto parzialmente con sentenza n. 6884/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, ora al vaglio della Corte.
Il giudice regionale, quanto alla denuncia di vizi procedimentali commessi dall’ufficio, ha sostenuto che, a differenza di quanto affermato dalla società, il contraddittorio endoprocedimentale era stato assicurato, tanto più che si era trattato di accertamento a tavolino. Quanto al merito dei tributi, e per quanto qui ancora di interesse, ha riferito della contestazione elevata dall’Ufficio, cioè la decurtazione dalla base imponibile Irap dell’importo di € 3.508.985,00, non giustificata sul piano documental e, e pertanto priva della prova che si trattasse di interessi ribaltati alla controllante, ossia di proventi di natura finanziaria e non di ricavi. Ha poi riportato le ragioni per le quali il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ossia l’omessa produzione da parte della società in sede endoprocedimentale di adeguata documentazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie considerazioni, con conseguente sua inutilizzabilità in sede contenziosa, ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Ha quindi accolto il motivo. A tal fine il giudice regionale, dopo essersi diffuso sulle ragioni allegate dalle parti, ha sostenuto come in sede di verifica l’ufficio non aveva osservato le prescrizioni previste dall’art. 32 cit. al fine di eccepire l’inammissibilità in giudizio della documentazione prodotta: specifica indicazione della documentazione; avvertimento che, se non prodotta nella fase endoprocedimentale la documentazione richiesta, alla società sarebbe stato precluso il suo deposito in sede processuale.
Per la cassazione della sentenza L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito la società con controricorso.
All’esito dell’adunanza camerale del 24 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va escluso che sul merito dei fatti accertati nel corso dei giudizi celebrati in primo e in secondo grado possa essere intervenuto un giudicato interno sulla natura, definita ‘fiscalmente neutra’, RAGIONE_SOCIALE operazioni cui si relaziona l’oggetto della controversia. L’invocazione del giudicato da parte della società, come spiegato in controricorso nell’esordio RAGIONE_SOCIALE proprie difese avverso il terzo motivo del ricorso erariale, non trova riscontri rispetto all’oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazioni che l’amministrazione finanziaria rivolge all’int e ra statuizione del giudice d’appello in riferimento all’Irap.
Esaminando ora i motivi di ricorso, con il primo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, 18, comma 2, lett. e), e 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza del giudice regionale, nell’affermare che l’ufficio non avesse atteso alle prescrizioni previste dall’art. 32 cit., avrebbe deciso erroneamente.
Il motivo è fondato.
Deve chiarirsi che L’art. 32, co. 4 cit. prevede che «le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministr ativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta». Il successivo comma 5) prevede poi che «le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati i documenti i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».
Ai fini Iva l’ultimo comma dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 /1972 rinvia all’art. 32 cit. per l’inottemperanza agli inviti alla esibizione della medesima documentazione (co. 2, punti 3 e 4 della norma).
Invece l’art. 52 co. 5 del d.P.R. n. 633 cit. prevede che «i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione» . Quest’ultima norma disciplina la diversa ipotesi del doloso occultamento, che preclude, a differenza di quella contemplata dall’art. 32 cit., la definitiva inutilizzabilità della documentazione richiesta e non fornita, laddove la fattispecie dell’art. 32 sanziona con l’inutilizzabilità degli atti la mancata esibizione e produzione, ma al contempo prevede che il contribuente che alleghi la non imputabilità a sé della intempestiva produzione, possa utilizzare i documenti tardivamente prodotti in sede contenziosa.
È allora evidente la diversa finalità e ad un tempo la distinzione tra le due fattispecie. Quella dell’art. 32 cit. è disciplina volta a favorire il dialogo tra le parti, al fine di chiarire la posizione fiscale del contribuente, che evidentemente l’Agenzi a reputa contraddittoria o comunque opaca, onde evitare il contenzioso (cfr. Cass., 10 gennaio 2013, n. 453; 30 dicembre 2009, n. 28049). Si tratta cioè della instaurazione di un sub procedimento fondato sui canoni di lealtà, correttezza e collaborazione, implicati quando siano in gioco obblighi di solidarietà «come quello in materia tributaria», come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 351/2000 (nella giurisprudenza di legittimità, ex multis, cfr. Cass., 24 novembre 2020, n. 26646; 12 aprile 2023, n. 9760).
Ciò giustifica la sanzione della inutilizzabilità della documentazione richiesta e non esibita dal contribuente, che si sottrae al dialogo con l’amministrazione, così impedendo a questa di procedere ad un accertamento analitico, di certo più aderente alla realtà, ma per ciò stesso implicante una collaborazione fattiva e temporalmente puntuale del contribuente medesimo.
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME COGNOME fine si spiega anche come costituisca presupposto imprescindibile, al fine della attribuzione di rilevanza giuridica alla condotta omissiva del
contribuente invitato con il questionario a produrre documentazione, l’avvertimento della inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta in sede amministrativa e contenziosa (cfr. Cass., 27 dicembre 2016, n. 27069; 5 aprile 2025, n. 9001).
Ad un tempo spiega il perché la documentazione allegata in ritardo possa parimenti essere recuperata al vaglio della Amministrazione ai fini dell’accertamento, e più ancora del giudice investito della controversia, qualora l’intempestività della allegazion e non sia imputabile al contribuente, o anche qualora sia temporalmente irrilevante (cfr. Cass., 6 ottobre 2011, n. 20461; 10 febbraio 2021, n. 3254).
Così interpretata la norma, e correttamente inquadrate le sue finalità, l’art. 32, e con esso la fattispecie contemplata dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1973 non attribuiscono rilevanza al motivo per cui sia mancata l’allegazione di quanto richiesto, essendo indifferente l’atteggiamento psicologico, sia esso volto al consapevole occultamento o a mera inerzia (Cass., 30 dicembre 2009, n. 28049).
Chiarito il perimetro ed il fondamento della disciplina, occorre comunque tener conto dell’intervento, in tema, della Corte Costituzionale, chiamata a definire i limiti della disciplina in rapporto alle conseguenze preclusive alla allegazione e utilizzabilità in sede contenziosa della documentazione non esibita in sede endoprocedimentale, con particolare riferimento alle ipotesi nelle quali le preclusioni non possono trovare applicazione.
La Corte, con la sentenza n. 137 del 2025, pur rigettando la questione di illegittimità costituzionale dell ‘art. 32 cit. , ha proposto una sua interpretazione costituzionalmente orientata. Nello specifico, tra le varie considerazioni, ha rilevato che « la Corte di cassazione si è mossa su due linee interpretative tra loro correlate. In primo luogo, si è preoccupata di tracciare quali adempimenti sono richiesti a carico dell’amministrazione finanziaria affinché la disposizione possa trovare applicazione senza pregiudicare il diritto di difesa del contribuente. In secondo luogo, ha precisato in quali casi possa dirsi operante la previsione di non imputabilità della mancata esibizione a carico del contribuente. 3.1.- Con riferimento al primo profilo, si è chiarito che l’invito alla esibizione o consegna degli elementi informativi di cui all’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 660 del 1973, può produrre la preclusione al loro utilizzo in sede
processuale solo a condizione che, in sostanza, la richiesta dell’amministrazione finanziaria: a) sia stata rivolta specificamente al contribuente o a un suo ausiliare, e non a un terzo (Corte di cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3254); b) sia stata specifica e puntuale, non potendo operare la limitazione innanzi a una generica richiesta di informazioni o documenti (Corte di cassazione, quinta sezione civile, ordinanza 16 giugno 2017, n. 15021), secondo la tecnica della cosiddetta “pesca a strascico”; c) preveda un congruo termine per rispondere, in relazione alla tipologia di richiesta e in ogni caso non inferiore a quindici giorni, in ossequio al principio di buona fede (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 2 marzo 2023, n. 6275); d) non riguardi documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria, trovando applicazione l’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), per cui ‘ l contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente ‘ (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 aprile 2014, n. 8299) ».
Ebbene, esaminando allora il caso ora al vaglio di questo collegio, nel ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha ricostruito lo sviluppo della verifica eseguita nei confronti della società, evidenziando i momenti significativi della interlocuzione instaurata. Ciò, dal momento del primo invito alla produzione di documentazione, si no all’invito n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, in riferimento alla riscontrata differenza di € 3.508.985,00 -nel moRAGIONE_SOCIALE Irap 2014- tra i ricavi posti in bilancio e quelli dichiarati ai fini Irap, ha sollecitato l ‘ esibizione di tutta la documentazione da cui evincere la giustificazione di tale differenza.
Dai passaggi riportati in ricorso (pp. 20-21) non soltanto è chiara la sollecitazione alla produzione della documentazione, anche extracontabile, atta a spiegare quella differenza, con specifico riferimento alle ‘perdite su cambi da valutazione’, ma risulta altrettanto espressa l’avvertenza con cui la società era informata che della documentazione non esibita in sede endoprocedimentale la società non avrebbe potuto avvalersi -a suo favorein sede amministrativa e contenziosa . L’amministrazione finanziaria aveva
anche proceduto a formulare le ulteriori avvertenze sulle conseguenze sanzionatorie e penali della esibizione di atto o documenti falsi.
Al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, l’ufficio aveva dunque formulato correttamente l’avvertenza, con l ‘ulteriore ammonimento della successiva inutilizzabilità dei documenti se l’ordine di esibizione non fosse stato ottemperato. Risulta formulato anche l’ammonimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori conseguenze di carattere sanzionatorio se allegata documentazione non genuina, ove da ciò fossero emerse condotte configurabili come reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Il tenore complessivo dell’invito fuga ogni dubbio sulla puntualità della richiesta. Il mancato richiamo a specifici documenti non poteva essere formulato perché quello che l’amministrazione richiedeva era l ‘ allegazione della documentazione idonea a superare le contestazioni sull’importo non contabilizzato ai fini della determinazione dell’imponibile Irap. La richiesta di esibizione era dunque specifica e puntuale proprio perché circoscritta alla voce, RAGIONE_SOCIALE ‘perdite su cambi da valutazione’. Quello che in altri termini l’ufficio aveva chiesto era l’esibizione di qualunque documento idoneo a spiegare una incongruenza altrimenti non giustificabile, ossia, secondo le sue prospettazioni, una incongruenza manifestante il disallineamento tra conto economico e bilancio di chiusura dell’anno.
Il giudice regionale, con considerazioni piuttosto sbrigative, pur dopo essersi molto diffuso nella descrizione RAGIONE_SOCIALE rispettive difese, non si è confrontato con il contenuto dell’invito comunicato alla società, così violando le regole prescritte dall’art. 32 cit. ed errando nella decisione assunta.
Il motivo va dunque accolto.
Peraltro, l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale l’amministrazione finanziaria ha denunciato la violazione degli artt. 36, d.lgv. n. 546/1992, e 132 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, ai s ensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (in relazione alla ammissibilità di produzione in giudizio della documentazione tardivamente prodotta dalla contribuente, sulla quale la ricorrente sostiene una motivazione viziata da apparenza).
Risulta assorbito anche il terzo motivo, con cui ci si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
comma, n. 3, c.p.c. (in relazione alla erroneità RAGIONE_SOCIALE statuizioni del giudice d’appello , che non avrebbe tenuto affatto conto dell’atto impugnato, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata ed il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvede rà al riesame dell’appello proposto dalla società, tenendo conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte, nel perimetro segnato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 137/2025.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del
24 settembre 2025 Il Presidente
NOME COGNOME