Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13232 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14128/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME ;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. ROMA n. 6346/2015 depositata il 30/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio che ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Latina che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento per il 2006 recante la determinazione di maggior reddito di impresa con maggiori
IRPEF, IRAP e IVA, fondato su PVC della Guardia di finanza a seguito di verifica.
Accolto il ricorso dai giudici di prime cure, con il riconoscimento a favore del contribuente di costi deducibili per euro 27.119,24 e IVA a credito per euro 95.794,43, l’RAGIONE_SOCIALE appellante aveva lamentato la tardiva produzione da parte del COGNOME della documentazione su cui la CTP aveva fondato la decisione senza che venisse addotta, a giustificazione della mancata esibizione della documentazione, una causa non imputabile al contribuente, come previsto dall’art. 32 comma 4 d.P.R. n. 600/1973.
La CTR ha rigettato l’appello erariale , ritenendo che la sanzione dell’inutilizzabilità deve discendere da un atteggiamento doloso del contribuente ovvero da un rifiuto, di cui nella specie non vi era prova, anche considerato che in sede di verifica il contribuente aveva comunque esibito alla Guardia di Finanza documentazione contabile.
Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi.
Resta intimato il contribuente.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 comma 2 lett. d) d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 19 e 55 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 32 comma 4 d.P.R. n. 600/1973 , nonché degli artt. 2724 n. 3, 2727 e 2697 c.c., avendo la CTR errato laddove aveva ritenuto che ai fini della inutilizzabilità di cui all’art. 32 comma 3 cit. fosse necessario un inadempimento doloso da parte del contribuente.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, mostrando, oltretutto, che non si è colta la ratio decidendi della decisione.
1.2. In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria richieda al contribuente
documenti mediante questionario, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all’imposizione reddituale, ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all’IVA; ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto della sua produzione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull’amministrazione finanziaria (Cass. n. 16757 del 2021; Cass. n. 27069 del 2016, Cass. n. 7011 del 2018).
1.3. La CTR ha, evidentemente, applicato la regola di cui agli artt. 33 cit. e 52 cit., secondo cui la mancata esibizione deve corrispondere ad un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale, poiché l’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia l’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti (Cass. n. 20731 del 2019; Cass. n. 8539 del 2014).
1.4. La ricorrente, invece, lamenta la violazione del l’art. 32 commi 3 e 4 cit. ma non dimostra la ricorrenza dei presupposti di
questa diversa ipotesi: non precisa che si era trattato di mancate risposte a seguito di ‘inviti dell’ufficio’ ai sensi dell’art. 32 né specifica di aver preventivamente avvertito il contribuente RAGIONE_SOCIALE conseguenze collegate a tale inottemperanza, come prevede lo stesso art. 32 comma 4 cit., adempimento richiesto ai fini della operatività della preclusione all’esibizione successiva di documenti non prodotti a richiesta (Cass. n. 453 del 2013; v. anche Cass. n. 6275 del 2023).
Con il secondo motivo si deduce, in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto era stato omesso qualunque esame dell’eccezione sollevata dall’Ufficio che aveva contestato la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA detraibili pur in mancanza di documentazione idonea a comprovare tali poste.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La censura ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 , introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017), senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. .10525 del 2022).
2.3. In questo caso si contesta che, non essendo state prodotte le fatture di acquisto e i registri contabili, sarebbe mancata la prova della deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA; peraltro, da un lato, manca la deduzione di un preciso fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso e, d’altro lato, la censura attiene al piano della valutazione della prova, perché vi erano state comunque produzioni documentali – estratto conto relativo alle forniture e registro iva acquisti e liquidazioni mensili – ritenute sufficienti dal giudice di primo grado, giudizio evidentemente condiviso dalla CTR.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; non vi è da provvedere sulle spese atteso che il contribuente è rimasto intimato.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 24.1.2024