Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21381/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente -Contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec EMAIL,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, n. 925/2016, depositata il 18 febbraio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolt o l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Cremona che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato in via sintetica, per gli anni di imposta 2007 e 2008, un maggior reddito sulla base di indici di maggiore capacità contributiva
La RAGIONE_SOCIALE, in via preliminare, riteneva ammissibile la produzione della documentazione avvenuta solo in giudizio, per la quale l’Ufficio aveva sollevato eccezione di inammissibilità, rilevando che quest’ultimo non aveva prodotto il relativo questionario, e nel merito concludeva per l’infondatezza del ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ribadiva l’ammissibilità della produzione documentale in sede giudiziale , ma in accoglimento dell’appello della contribuente, concludeva per l’illegittimità dell’accertamento .
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2697 cod. civ. dell’art. 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’inutilizzabilità dei documenti non prodotti dal la contribuente nella fase amministrativa a seguito di invito/questionario trova applicazione solo se: 1) si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell’Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente; 2) se non si pervenga a compromettere il diritto di difesa e ad obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti; 3) se il
comportamento del contribuente appaia idoneo a far fondatamente dubitare della genuinità dei documenti prodotti solo in sede giudiziale. Osserva, in proposito, che l’unica condizione richiesta per l’inutilizzabilità dei documenti prodotti solo in sede giu diziale è la prima, in quanto la seconda condizione costituisce semplicemente la ratio sottesa alla prima e la terza ne è la necessaria conseguenza.
Ciò posto, deduce che la RAGIONE_SOCIALE ha errato nel ritenere utilizzabili i documenti sul presupposto che non vi fosse stato «rifiuto» ma senza indicare la situazione di fatto e le ragioni di diritto sottese all’assunto.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con il motivo ribadisce che l’unica vera condizione che consente l’utilizzabilità di documenti non prodotti nella fase amministrativa è la prima di quelle rappresentate nel precedente motivo, e che sul punto la C.t.r. ha reso motivazione generica ed apodittica, non indicando la situazione di fatto e le ragioni di diritto sottese al rigetto del l’eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in sede giudiziale.
Ribadisce che nella fase amministrativa aveva espressamente richiesto, con apposito invito/questionario, documentazione attestante la provenienza RAGIONE_SOCIALE somme utilizzate per sopperire alle spese componenti il reddito sinteticamente accertabile ed aveva precisato che la documentazione non prodotta non poteva essere presa in considerazione successivamente; che, ciononostante, la contribuente aveva depositato in sede giudiziale documentazione diversa da quella esibita in sede amministrativa.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., de ll’ art 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che per la contribuente fosse sufficiente provare l’esistenza di elargizioni di terzi, senza verificarne l’ irrilevanza ai fini del reddito accertato, e senza indicare alcuna prova del carattere liberale, ma presumendolo, pur in mancanza di indizi gravi precisi e concordanti.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ.
Ribadisce che non è sufficiente che il contribuente dimostri di aver avuto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o di somme di natura patrimoniale per ritener eliso il reddito sinteticamente accertato, occorrendo prova della entità e della durata del possesso.
Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.,
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in mancanza di prova, che un eventuale reddito familiare superiore a quello dichiarato fosse da imputarsi all’attività in nero del coniuge e non all’ attività di lavoro dipendente della contribuente.
Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione d ell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’artt. 1 12 cod. proc. civ.
Assume che la sentenza ha travisato il thema decidendum ritenendo che l’ accertamento si fondasse su incrementi patrimoniali, anziché su questi ultimi unitamente alle spese di mantenimento secondo redditometro. Aggiunge che la decisione con la quale si era ritenuto totalmente giustificato il reddito si fondava su affermazioni apodittiche e generiche.
Il secondo motivo, da trattarsi in via preliminare rispetto al primo, prospettando, con riferimento al medesimo punto di motivazione un error in procedendo, è infondato.
7.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
7.2. La sentenza non incorre nel vizio denunciato avendo compiutamente dato conto del percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione.
La C.t.r. -dopo aver precisato che, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, quanto non esibito dal contribuente in risposta all’invito dell’Ufficio non può essere preso in considerazione in sede amministrativa e contenziosa -ha, tuttavia, aggiunto, motivando in diritto attraverso il richiamo a precedenti di legittimità, che l’inutilizzabilità deve essere contenuta entro limiti rigorosi nel rispetto del diritto di difesa; che pertanto, l’inutilizzabilità sussiste solo nell’ipotesi in cui si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell’Ufficio e di un rifiuto oppure di un occultamento non essendo sufficiente la sola mancata esibizione di documenti poi prodotti in sede giudiziale; che non può comprimersi il diritto di difesa ed
obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti se non nell’ipotesi in cui potesse dubitarsi fondatamente della genuinità dei documenti. Motivando in fatto, poi, ha rilevato che nella fattispecie in esame non vi era stato rifiuto da parte della contribuente e che la genuinità dei documenti prodotti in sede giudiziale non era in discussione.
Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori.
8.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, anche con riferimento al motivo in esame, secondo la quale il medesimo mirerebbe ad una nuova valutazione nel merito.
Il motivo, infatti, attinge chiaramente l’applicazione che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha fatto dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ritenendo ammissibile la produzione documentale in sede giudiziale.
8.2. Nella fattispecie in esame la disposizione applicabile è l’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dall’ art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 quanto all’iva) il quale prevede che «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».
Non viene in rilievo, invece, l’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973 (di identico tenore de ll’ art. 52 c. 5 d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di iva) secondo il quale «i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a
favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione».
Detta ultima disposizione prevede chiaramente come elemento essenziale della condotta che origina la preclusione quello della intenzionalità di non consentire l’esame della documentazione e, infatti, trova applicazione ai soli casi di ispezione, con ciò intendendo l’attività di esame e controllo svolta dai verificatori in sede di accesso presso il contribuente o in luoghi a questi collegati, al di fuori dell’Ufficio, non nei casi in cui i documenti sono richiesti con l’invio di apposita comunicazione o questionario ma senza introduzione e stazionamento per quanto necessario di personale dell’Amministrazione presso il soggetto sottoposto a controllo (Cass. 14/06/2021 n. 16757).
8.3. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, pertanto, che l’ omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, ex art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, l’automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta, non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario, l’eventuale deroga all’inutilizzabilità, deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità ivi previste entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado (Cass. 22/07/2020, n. 15600, Cass. 22/06/2018, n. 16548; Cass. 23/3/2016, n. 5734). Corollario dell’automatica inutilizzabilità della documentazione richiesta dai verificatori e non esibita dal contribuente è quindi l’operatività della conseguente preclusione processuale, anche a prescindere dalla
proposizione, da parte dell’Ufficio, di una tempestiva eccezione. Si è precisato, infatti, che, in tema di accertamento tributario, l’omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale anche rispetto all’art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, e che non può ritenersi sanata nemmeno ove l’Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto, l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa e neppure trova applicazione l’art. 57 d.lgs n. 546 del 1992, che non consente alle parti di proporre in appello Cass. n. 1539 del 2024, Cass. n. 15600 del 2020 cit.,15600 del 2020, Cass. n. 16548 del 2018 cit.,).
8.4. E’ stato puntualizzato, però, che l’omessa esibizione, da parte del contribuente, dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza; infatti, non può costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto (Cass. n. 1539 del 2024 e Cass. 15600 del 2020, cit., Cass. 12/04/2017, n. 9487).
Quanto alle caratteristiche del questionario, questa Corte ha ritenuto sufficientemente specifico un invito da cui emerga che la parte è stata espressamente invitata, con riferimento ai beni attinti dall’accertamento a depositare eventuale documentazione
giustificativa di redditi esenti, assoggettati a ritenuta d’imposta, tassati con sistemi forfettari o disinvestimenti, smobilizzi, altre disponibilità anche provenienti da terzi ma messi a disposizione del contribuente così come previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. (Cass. n. 15600 del 2020, cit. ove si è evidenziato che il contenuto dell’invito de quo , nel caso di specie, era specifico e puntuale, atteso che evidenziava i beni presi in considerazione ai fini dell’accertamento sintetico, sottolineando altresì che le esigenze di documentazione comprendevano anche eventuali disponibilità provenienti da terzi, ma messe a disposizione della contribuente).
8.5. La RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi.
Infatti, in primo luogo ha richiamato indistintamente la giurisprudenza resa da questa Corte con riferimento alle diverse fattispecie di cui agli art. 32 e 33 d.P.R. n. 600 del 1973, non avvedendosi che, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti per l’applicazione della seconda. In secondo luogo ha ignorato, così facendo non corretta applicazione dell’art. 32 cit. , che l’RAGIONE_SOCIALE -come rilevabile dal ricorso per cassazione che riproduce il testo dei questionari inviati alla contribuente (cfr. pag. 36A ss. del ricorso) -aveva fornito la prova che aveva invitato quest’ultima , specificamente, con riferimento ai beni oggetto di accertamento, a consegnare documentazione, compiutamente descritta, idonea ad escluderne la rilevanza ai fini dell’accertamento sintetico; che aveva sottolineato che le esigenze di documentazione comprendevano anche eventuali disponibilità provenienti da familiari; che aveva formulato avviso esplicito che i dati e le notizie non addotti non avrebbero potuto altrimenti essere utilizzate, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Da ultimo, non si è avveduta che la ricorrente nemmeno aveva dedotto cosa, in concreto le avesse precluso di esibire all’Ufficio la documentazione successivamente versata in giudizio.
La C.t.r., ha errato, pertanto, nel ritenere utilizzabile tutta la documentazione prodotta dalla contribuente, mentre avrebbe dovuto fondare la propria decisione esclusivamente su quella parte della documentazione che era stata già prodotta in sede amministrativa, pronunciandosi, per l’inammissibilità di quella ulteriore.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo ed assorbiti gli ulteriori, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, che si pronuncerà valutando i soli documenti prodotti in risposta a questionario, e che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.