Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 24569/2023 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa d all’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAILpec.studiocbmc.it)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 6141/08/2022, depositata il 04.07.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Agrigento accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME, esercente l’attività di notaio, avverso l’avviso di
Oggetto: Tributi
–
Accertamento -Richiesta documenti nel corso della verifica -Mancata risposta Conseguenze
accertamento, relativo ad imposte dirette ed altro, per l’ann o d’imposta 2010;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello dell ‘Agenzia delle entrate osservando, per quanto qui rileva, che:
la consulenza tecnica di parte, prodotta solo in sede contenziosa, era utilizzabile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.;
-la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale di esibizione da parte dell’Amministrazione;
il primo giudice non aveva esaminato solo l’elaborato del consulente di parte, ma anche la documentazione prodotta, formandosi un proprio convincimento in ordine ai vizi di cui risultava affetto l’atto impositivo;
nel caso in esame non era stata fornita alcuna prova sulla sussistenza di compensi non dichiarati dalla contribuente, desumibili dalle operazioni bancarie, in quanto l’accertamento si fondava su operazioni finanziarie considerate più volte, su operazioni bancarie di segno contrastante che si elidevano a vicenda e su operazioni giustificate dall’appellata con adeguata documentazione , come si evinceva anche nelle parti contrassegnate dalle lettere a), b), c) d) ed e) della relazione di consulenza tecnica di parte, peraltro non contestate dall’appellante ;
l ‘Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
NOME COGNOME resisteva con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972,
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , per avere il giudice di appello considerato ai fini della decisione documenti che la contribuente aveva prodotto solo in giudizio, sebbene fossero stati richiesti dall’ Amministrazione finanziaria già nella fase istruttoria del procedimento tributario con specifico invito corredato d all’ avviso d’inutilizzabilità , amministrativa e processuale, degli stessi documenti, laddove non esibiti;
il motivo è fondato;
-l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 quanto all’IVA) prevede che « le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile ».
secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, « in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purché
accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco » (Cass. n. 11765 del 26/05/2014; Cass. n. 453 del 10/01/2013; Cass. n. 27069 del 27/12/2016);
questa Corte ha ritenuto sufficientemente specifico un invito da cui emerga che la parte è stata espressamente invitata, con riferimento ai beni attinti dall’accertamento , a depositare eventuale documentazione giustificativa di redditi esenti, assoggettati a ritenuta d’imposta, tassati con sistemi forfettari o disinvestimenti, smobilizzi, altre disponibilità anche provenienti da terzi ma messi a disposizione del contribuente così come previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 15600 del 2020);
-l’omessa o intempestiva risposta sui dati richiesti dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento comporta, quindi, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1972, l’automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta, per il solo fatto oggettivo della mancata trasmissione della documentazione, non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; l’eventuale deroga all’inutilizzabilità deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità previste dalla norma entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado (Cass. 22/07/2020, n. 15600, Cass. 22/06/2018, n. 16548; Cass. 23/3/2016, n. 5734);
tale preclusione processuale, peraltro, è prevista a prescindere dalla proposizione, da parte dell’Ufficio, di una tempestiva eccezione e prevale anche rispetto all’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi ritenere sanata nemmeno ove l’Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di
discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973; pertanto, l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa e neppure trova applicazione l’art. 57 d.lgs n. 546 del 1992, che non consente alle parti di proporre in appello domande ed eccezioni nuove (Cass. n. 1539 del 2024 e Cass. n. 15600 del 2020);
– nel caso in esame, come si evince dal contenuto del ricorso per cassazione e del controricorso, l’Ufficio ha invitato la contribuente a presentarsi « per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento avviato nei Suoi confronti » ed ha, altresì, richiesto di comunicare, « anche attraverso una memoria illustrativa, le operazioni correlate ai movimenti finanziari (versamenti e prelevamenti di importo superiore a € 250,00) di cui al CD allegato, in busta chiusa, al presente atto e relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 »; ha poi precisato che « Possibilmente si prega di presentarsi il 09/09/2013 ore 10:00» e che «si prega inoltre di produrre: « 1. REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE; 2. REGISTRO INCASSI E PAGAMENTI; 3) REGISTRO ONORARI; 4) REGISTRO IVA ACQUISTI E VENDITE» ; a ciò è seguito l’avvertimento che, nel caso di inottemperanza all’invito, le notizia, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esi biti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio, non potranno essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa;
risulta, quindi, rispettata la sequenza procedimentale prevista dall’art. 32 cit., avendo l’Amministrazione indicato in modo specifico quali documenti richiedeva di esibire alla contribuente entro il termine indicato per la sua presentazione presso gli uffici dell’Amministrazione : oltre ai registri puntualmente descritti, erano
state richieste ‘ le operazioni correlate ai movimenti finanziari (versamenti e prelevamenti di importo superiore a € 250,00) di cui al CD allegato, in busta chiusa, al presente atto e relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 », con lo specifico avvertimento circa le conseg uenza della mancata ottemperanza all’invito ;
la richiesta, dunque, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2025, era puntuale, corredata delle indicazioni e degli avvisi previsti e non era generica, ma riguardava, oltre ai registri indicati, tutte le operazioni correlate ai movimenti finanziari di importo superiore a € 250,00, sicché la documentazione depositata solo nel giudizio, seppure in allegato all’elaborato del consulente tecnico di parte, non era utilizzabile in assenza della dichiarazione resa nell’atto introduttivo di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile; la tardiva produzione non attiene all’elaborato del consulente tecnico di parte, che si estrinseca in una valutazione, ma ai documenti allo stesso allegati e non esibiti a seguito dell’invito nella fase amministrativa, omessa esibizione che, del resto, neppure è giustificata in relazione ad eventi o comportamenti non riconducibili alla sfera di controllo del contribuente;
-né può sostenersi che il termine entro il quale l’Amministrazione aveva chiesto l’esibizione dei documenti non fosse perentorio, essendo stato rinviato l’incontro fissato per produrre la documentazione, posto che la comunicazione dei dati richiesti doveva avvenire in ogni caso entro l’esaurimento del contraddittorio endoprocedimentale;
la CTR ha considerato ai fini della decisione la documentazione allegata alla relazione di consulenza tecnica, senza distinguere, ai fini della individuazione dei movimenti giustificati, i documenti
tempestivamente esibiti dalla contribuente, a seguito di invito, da quelli depositati solo nel giudizio unitamente al l’elaborato peritale; – in conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata con rinvio al competente giudice di appello, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025.