Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10669 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12608/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 3585/2023 depositata il 17/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
L’amministrazione finanziaria emanava l’avviso d’accertamento
TYX01D703577/2015, relativo all’accertamento di maggior i imposte dirette e IVA per l’anno 2011, derivante dal disconoscimento di costi non documentati, ma dichiarati dal contribuente, esercente attività commerciale di trasporto su strada.
In precedenza, in data 19/09/2015, l’Ufficio aveva inutilmente richiesto al contribuente la produzione di tutta la documentazione, contabile ed extra contabile, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/73, a giustificazione della voce di costo ‘altre componenti negative’.
Il ricorso proposto dal sig. COGNOME avverso il citato avviso di accertamento è stato respinto con la sentenza della CTP di Messina n. 825/2017 del 07/02/2017, la quale ha dichiarato l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio a causa del mancato riscontro stragiudiziale precedentemente tenuto, rilevando che tale inerzia non era stata neppure congruamente motivata.
L’appello del contribuente è stato invece accolto con la sentenza qui impugnata.
Ha quindi proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un motivo.
Il contribuente non ha proposto controricorso.
Successivamente è stata fissata udienza in camera di consiglio, per il 4 febbraio 2025.
CONSIDERATO CHE
Il motivo di ricorso può così di seguito riassumersi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 4 e 5, del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e dell’art. 51, comma5, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in combinato disposto con l’art. 58 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
c.p.c. Secondo l’ufficio, l’amministrazione aveva regolarmente inoltrato l’invito a produrre documentazione rilevante ex art. 32 d.p.r. 600/1973, notificato alla parte per compiuta giacenza, mentre il contribuente non aveva giustificato in alcun modo il mancato ritiro del plico all’Ufficio postale, né aveva chiarito le ragioni per le quali tale comportamento avrebbe dovuto essere considerato non intenzionale, aspetti che la sentenza di primo grado aveva, per l’appunto, valorizzato rigettando il ricorso del sig. COGNOME L’invito, inoltre, conteneva esplicito avviso che la documentazione non prodotta sarebbe stata inutilizzabile ai sensi del citato art. 32. In ogni caso l’onere della prova dell’esistenza di circostanze giustificative dell’impossibilità di trasmettere la documentazione richiesta era a carico del contribuente, che non l’aveva minimamente assolto, così che la decisione di merito dei giudici di appello aveva erroneamente applicato la disposizione richiamata.
Il richiamato motivo di ricorso è fondato, alla luce di un ormai consolidato orientamento al quale questo collegio intende dare continuità.
Secondo Sez. 5, ord. n. 26133 del 07/10/2024 (Rv. 672605 – 01), in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all’atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
In precedenza, Cass. 14 giugno 2021, n. 16757, aveva operato la seguente distinzione: ‘in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l’ipotesi in cui la richiesta dell’Amministrazione finanziaria di documenti al contribuente sia stata inviata mediante questionario, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette ovvero dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di Iva, da quella in cui sia stata avanzata, ex artt. 33 d.P.R. n. 600 del 1973 quanto all’imposizione reddituale e ex 52 d.P.R. n. 633 del 1972 quanto all’Iva, nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica, atteso che – ferma sempre la necessità, in ogni ipotesi, che l’Amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza – nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto, determinando l’inutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto di produrre la suddetta documentazione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è onerato; nel secondo caso, la mancata esibizione di quanto richiesto preclude la valutazione a favore del contribuente solo se si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull’Amministrazione finanziaria.
Nella fattispecie in esame le sentenze di merito hanno accertato che l’invito a produrre la documentazione era stato effettuato al contribuente ai sensi degli artt. 32 d.p.r. n. 600/1973 e 51 d.p.r. n. 633/1972. La sentenza di primo grado aveva altresì accertato che nulla era stato prodotto dal contribuente in sede stragiudiziale (il dato è ammesso anche dal contribuente) ed aveva ritenuto non dimostrata una causa giustificativa al riguardo.
La sentenza d’appello qui impugnata, invece, ha così motivato ‘ l ‘appellante, in ogni caso, ha allegato al presente appello i documenti già depositati in via amministrativa. Il rifiuto dell’ufficio di accoglimento dei documenti richiede il comportamento dolosamente omissivo del contribuente, come il rifiuto di esibizione o la loro sottrazione, non può operare nel caso in esame in quanto, come già detto, il COGNOME, dopo la notifica dell’avviso, avendo saputo del questionario in quell’occasione, ha provveduto alla produzione della documentazione richiesta Solo un comportamento intenzionalmente omissivo, quale il rifiuto di esibire documenti o la sottrazione dolosa degli stessi al controllo, consente di non tenerne conto in una fase di successiva produzione. La tesi dell’ufficio, per la quale non possono essere esibiti i documenti non prodotti o non trasmessi, basata su una interpretazione illogicamente rigorista, cozza con la tesi secondo la quale è necessario l’elemento psicologico; si tratta di un principio recepito prima di tutto nel diritto penale ed in ogni altro ambito del diritto’. Così argomentando, tuttavia, la decisione di merito è incorsa in un duplice errore: a) di sussunzione dei fatti nelle norme ricordate, posto che non è affatto vero che la documentazione prodotta in giudizio corrispondesse a quella già allegata in sede amministrativa; b) nell’aver posto a carico dell’amministrazione la dimostrazione di un dolo omissivo specifico in capo al contribuente, mentre era invece quest’ultimo a dover dimostrare la causa giustificativa della propria omissione, una volta che sia stato provato -così come appare indiscusso -che la richiesta di compilazione del questionario e produzione dei documenti gli fosse stato notificato (sia pure per giacenza) e che l’invito contenesse l’avvertenza che la mancata produzione comportava l’inutilizzabilità della documentazione prodotta successivamente.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia affinché, in diversa
composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il motivo di ricorso e cassa la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025