Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34740 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34740 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 4258/2015 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, deceduto, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in Roma al INDIRIZZO.
-ricorrente –
E
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di tutore di NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in Roma al INDIRIZZO.
-interventori- contro
tributi
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.3279/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 26 maggio 2014, depositata il 18 giugno 2014 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ricorre con tre motivi contro l ‘RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del l’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni a seguito di accertamento sintetico dei redditi per l’anno 200 3.
La C.t.r. riteneva che l’ordine di esibizione, impartito dalla C.t.p. di Milano oltre il termine per il deposito dei documenti ed avente ad oggetto il p.v.c. della G.d.F. da cui era scaturito l’accertamento, non era lesivo del diritto di difesa del contribuente, trattandosi di atto a lui noto per averne avuto notifica.
Secondo la C.t.r., l’avviso di accertamento era legittimamente motivato con riferimento al p.v.c., noto al contribuente per essergli stato notificato, nè vi era stata lesione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, atteso l’invito al contribu ente a rendere chiarimenti.
Inoltre, il giudice di appello riteneva che dalle dichiarazioni dei fratelli NOME ed NOME COGNOME, nonché dalla movimentazione dei conti e dalla sottoscrizione dei contratti di conto corrente cifrati con
Unicredit, sede Lussemburgo, da parte di COGNOME NOME, risultasse la titolarità di quest’ultimo dei conti predetti per l’anno in questione.
La RAGIONE_SOCIALE dava anche atto che in appello erano stati prodotti nuovi documenti dall’amministrazione finanziaria, relativi alle disponibilità sui conti cifrati, che erano ammissibili e rilevanti; inoltre, affermava che il contribuente non aveva dimostrato la diversa consistenza di tali disponibilità, non avendo efficacemente contrastato le risultanze dell’amministrazione finanziaria.
Infine, con riguardo alle sanzioni, il giudice di appello le riteneva giustificate per la cosciente e volontaria mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi derivanti dalle somme detenute all’estero.
A seguito di sospensione, il ricorrente presentava istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n.119/2018.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
A seguito del decesso del ricorrente, nel giudizio intervenivano gli eredi , che depositavano memoria in prossimità dell’udienza.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denunzia la violazione dell’art.12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n.212, degli artt.11 e 97, primo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente deduce che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. è incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme suddette non avendo rilevato la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima del termine dilatorio di 60 giorni, decorrente dal rilascio della copia del p.v.c., e la violazione del diritto del contribuente al contraddittorio prima dell’emanazione dell’atto.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.7, comma 1, e 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 3 d.l. 30 settembre 2005, n.203, conv. dalla l. 2 dicembre 2005, n.248, 2697 cod. civ., della natura dispositiva del processo tributario, del principio costituzionale di terzietà del giudice, ex art.111, comma 2, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorrente deduce che la RAGIONE_SOCIALE sia incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme suddette avendo ritenuto ammissibile la produzione del p.v.c., che era stato oggetto di ordine di esibizione da parte del giudice di primo grado ed era stato acquisito oltre il termine per la produzione documentale.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto onere del contribuente dimostrare la non titolarità dei conti e l’entità RAGIONE_SOCIALE disponibilità, mentre spettava all’ufficio dimostrare che i conti erano riconducibili al contribuente e l’entità RAGIONE_SOCIALE somme pr esenti sugli stessi.
1.4. C on l’unico motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione degli artt. 156, comma 2, e 429 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
L’ufficio evidenzia il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, la quale conclude per il rigetto dell’appello dell’ufficio, dopo aver argomentato sulle ragioni in ordine al suo accoglimento.
2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che nel processo sono intervenuti gli eredi COGNOME, che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del
contendere a seguito del decesso del ricorrente, sopravvenuto in corso di causa.
Ciò in quanto la controversia riguarda l’impugnativa di un atto di irrogazione di sanzioni e la sanzione irrogata non è trasmissibile agli eredi ex art.8 d.lgs. n. 472/97, quale corollario del carattere personale della responsabilità.
Invero, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, 472, l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi; la regola della intrasmissibilit à RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative agli eredi, fissata dall’art. 8 del d.lgs. citato, è il corollario del principio della responsabilit à personale specificamente codificato nel precedente art. 2 e costituisce un principio di ordine generale, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione RAGIONE_SOCIALE leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione (Cass. n. 8097/2003).
Il decesso del contribuente, pertanto, determina il venire meno dell’interesse alla pretesa erariale con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. n. 27126/ 2019, alla cui motivazione si rimanda).
Di conseguenza, la sentenza della C.t.r. deve essere cassata per la non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni, non trasmettendosi la relativa obbligazione alle eredi.
Le spese del giudizio vanno compensate attesa la sopravvenienza dell’evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, cassa la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023