Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18699 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18699 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27547/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dalle Avvocate NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
AVVISO DI INTIMAZIONE
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 1138/2021, depositata in data 23/3/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 9 maggio 2025;
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ) impugnò l’intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Lecco, per la somma di euro 99.712,99 portata da una presupposta cartella di pagamento.
La C.T.P. di Lecco rigettò il ricorso.
Su appello del contribuente, e nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la C.T.R. della Lombardia confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che propongono anche ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Ragioni della decisione
Nonostante che il controricorso delle amministrazioni contenga un ricorso incidentale che censura la sentenza d’appello per ragioni di rito, deve essere esaminato per prima il ricorso principale del contribuente,
in quanto in capo alle amministrazioni, essendo risultate totalmente vincitrici nel merito, l’interesse ad impugnare sorge solo nel caso in cui sia accolto il ricorso principale (Cass., n. 25694/24, Cass., n. 102/25). Deve, inoltre, essere disattesa, per carenza di specificità e mancanza di allegazione, indicazione, localizzazione e trascrizione di qualsiasi documentazione a sostegno, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, fondata sulla circostanza, meramente dedotta, che il contribuente avrebbe dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 184 e 185 della legge n. 145 del 2018.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4) c.p.c. per vizio di carenza di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto’ , il contribuente censura la sentenza di appello in quanto non avrebbe adeguatamente esaminato le difese del ricorrente con riferimento alla contestata notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto dell’intimazione di pagamento.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4) c.p.c. per vizio di carenza di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto riguardo all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973’ , il contribuente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento presupposto dell’atto impugnato in prime cure.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3) e 5). Falsa applicazione di norme di diritto’ , il contribuente censura la sentenza d’appello contestando l’affermazione secondo la quale egli, in primo grado, non ave va disconosciuto l’estratto di ruolo e la copia fotostatica della relata di notifica della cartella di pagamento.
Contesta ancora che la cartella di pagamento gli fosse stata notificata e che non vi fosse certezza che i documenti prodotti in giudizio dalle controparti quali prove della notifica si riferissero alla cartella di pagamento.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4) c.p.c. per vizio di carenza di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto’ , il contribuente deduce che, anche laddove si ritenesse valida la notificazione della cartella di pagamento, non si potrebbe dichiarare l’inammissibilità del ricorso di primo grado sulla base della tardività delle censure relative alla cartella.
4.1. I primi quattro motivi, che contegno censure in gran parte sovrapponibili, sono inammissibili.
Essi mancano di specificità, limitandosi a contestare il quomodo in cui i giudici di merito hanno valutato le prove documentali offerte dalle amministrazioni , relative all’avvenuta notifica della cartella di pagamento; contengono censure promiscue fondate su violazioni di legge e difetto di motivazione ( ex coeteris , Cass., n. 3397/24); si fondano sul riferimento ad atti non allegati al ricorso (art. 369 c.p.c.), non trascritti nel ricorso con riferimento al loro contenuto essenziale, non localizzati all’int erno del fascicolo del giudizio di merito.
Il quarto motivo, inoltre, è inammissibile in quanto formulato in palese violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale i vizi dell’atto presupposto non possono più essere denunciati quando esso sia stato notificato e sia decorso il termine di decadenza per l’impugnazione.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4) c.p.c. per vizio di carenza di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto’ , il contribuente censura la
sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di prescrizione da lui proposta.
5.1. Il motivo è infondato.
Il giudice di merito ha accertato che la cartella di pagamento era stata notificata il 26/1/2012 e tale accertamento non è stato vittoriosamente impugnato in questa sede.
Ne consegue, innanzitutto, che sono inammissibili le deduzioni tese ad eccepire il decorso del termine di decadenza per l’emissione della cartella di pagamento, non essendo stata essa tempestivamente impugnata quest’ultima; in secondo luogo, è infondata la deduzione secondo la quale sarebbe maturata la prescrizione, visto che tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell’intimazione di pagamento impugnata non è decorso nemmeno il quinquennio della prescrizione breve.
Il motivo del ricorso incidentale delle Agenzie, che censura la sentenza impugnata per non avere quest’ultima dichiarato inammissibile l’appello per non avere il contribuente impugnato la statuizione con la quale la C.T.P. aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso di primo grado, è inammissibile per difetto di interesse, essendo le amministrazioni risultate totalmente vincitrici in seguito al rigetto del ricorso principale del contribuente.
Il ricorso principale è infondato, mentre è inammissibile il ricorso incidentale.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore delle amministrazioni, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro millequattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.