Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7054 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME NOME
Intimazione di pagamento -Avviso di accertamento -Notifica atti prodromici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9234/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato , presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente – contro
-intimati –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. MOLISE, n. 441/2021, depositata in data 1 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE ed i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano innanzi alla C.t.p. di Campobasso un’intimazione di pagamento (n. NUMERO_CARTA emessa ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1972 anche in ragione di tre avvisi di accertamento (nn TR6020101044/2015, TR6010101268/2015, TR6010101269/2015) notificati, il primo, alla società e, gli altri due, ai soci per i redditi loro imputati.
La C.t.r, con la sentenza impugnata -in riforma parziale della sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso dei contribuenti -dichiarava dovute le somme di cui all’intimazione di pagamento relative ai tre avvisi di accertamento impugnati. Osservava che questi ultimi erano stati regolarmente notificati, non opposti nei termini e divenuti esecutivi per effetto dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010, non occorrendo la preventiva notifica della cartella di pagamento. Annullava invece, l’int imazione con riferimento a tutte le ulteriori somme iscritte «per mancata prova di loro notifica».
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, notificato al difensore della società e dei due soci, i quali non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di extra-petizione.
Assume che la C.t.r., nel pronunciarsi sulla presunta mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all’intimazione di pagamento, non impugnate nel giudizio di merito, ha reso sentenza viziata da ultrapetizione in quanto non oggetto del ricorso di primo grado. Osserva, infatti, che i contribuenti non avevano mai contestato la mancata notifica di queste cartelle di pagamento ma avevano impugnato esclusivamente i tre avvisi di accertamento assumendo l’ine sistenza delle somme iscritte a ruolo, la loro omessa notifica ed altre ragioni di merito e l’intimazione di pagamento per vizi i propri.
Il motivo è infondato.
2.1. La C.t.r. ha esposto che l’oggetto del contendere era l’intimazione di pagamento n. n. NUMERO_CARTA relativa alle somme dovute in ragione di tre avvisi di accertamento -n. TR6020101044/2015 (notificato alla società) e nn. TTR6020101044/2015 e TR6020101044/2015 (notificati ai soci) -ed altre somme iscritte a ruolo.
Di seguito, con statuizione non oggetto di impugnazione e sulla quale, pertanto, è sceso il giudicato, ha ritenuto ch e l’intimazione fosse legittima quanto alle somme portate dai tre avvisi di accertamento esecutivi. Ha annullato, invece, l’intimazione di pagamento quanto alle ulteriori somme iscritte a ruolo «per mancata prova di loro notifica».
2.2. L’Ufficio ritiene che tale statuizione sia viziata per ultrapetizione, non essendovi impugnazione sul punto.
Tuttavia, è la stessa ricorrente a riferire nel ricorso per cassazione che i contribuenti avevano impugnato l’intimazione di pagamento contestando « l’omessa allegazione degli atti prodromici » (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione) e che in appello si erano costituiti riproponendo i vizi oggetto del ricorso (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione).
Va evidenziato, in ordine a detto ultimo punto che gli stessi, essendo risultati totalmente vittoriosi, non erano tenuti in sede di impugnazione a proporre appello incidentale, ben potendo limitarsi a riproporre tutte le censure già mosse.
Ciò posto, la C.t.r., nell’affermare che l’intimazione di pagamento in parte qua -ovvero per le somme ulteriori rispetto a quelle dovute in ragione dei tre avvisi di accertamento -era illegittima «per mancata prova di loro notifica», si è pronunciata sull’oggetto del giudizio in quanto i contribuenti avevano, per l’appunto, contesta to la mancanza di allegazione degli atti prodromici all’intimazione impugnata.
il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato.
Non deve procedersi alla liquidazione delle spese in assenza di svolgimento di attività difensiva degli intimati.
Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.