Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32733 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11503/2017 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvo cato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 10102/15/16 depositata il 14/11/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 10102/15/16, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva disa tteso l’impugnazione proposta dal contribuente avverso l’intimazione di pagamento n. 080 2013 9002271157/000, avente a oggetto INVIM per l’anno di imposta 1986 per l’importo complessivo di € 10.369,21, notificata in data 31 marzo 2014;
contro
detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, il contribuente;
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso;
il contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione della legge n. 228 del 24.12.2012 art. 1 commi 537 e ss. nonchè omesso esame di un fatto decisivo relativamente all’applicabilità de lla legge n. 228/2012. Il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata per non avere i giudici di appello ritenuto applicabile alla fattispecie
in esame l’art. 1, commi 537 ss., della legge 228/2012 in forza della quale egli reclamava l’annullamento delle pretese creditorie in oggetto non avendo ricevuto risposta nei successivi 120 giorni dalla impugnazione del sollecito di pagamento per cui è causa, notificato al debitore in data 20.03.2013;
con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 assumendo che i giudici di appello non avevano tenuto conto che l’Agenzia delle entrate per la prima volt a in appello aveva formulato eccezioni nuove, allegando, in modo inammissibile, nuovi documenti;
3. con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo relativamente alla legittimazione di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, assumendo che i giudici territoriali non avevano considerato che alla data della costituzione in giudizio intervenuta in data 12/07/2016, tale ente non esisteva più poiché dal 01.07.2016 era stata sostituita per fusione da RAGIONE_SOCIALE, sicchè non doveva tenersi conto né delle sue difese delle produzioni documentali’;
4. con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. come interpretati dalla Suprema Corte ed omesso esame di un fatto decisivo per non avere i giudici di appello adeguatamente considerato la valenza del disconoscimento operato dal contribuente il quale aveva contestato il mancato deposito della cartella di pagamento ‘vera e propria’;
con il quinto motivo lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 360, primo comma, n, 3 c.p.c. violazione dell’art. 31 del d.P.R. 643/72 e degli art. 52 e 76 del d.P.R. 131/86 per avere la C.T.R. disatteso l’eccezione di prescrizione non tene ndo conto del
dedotto vizio di notifica della cartella esattoriale prodromica all’intimazione di cui trattasi;
con il sesto motivo lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. ed omesso esame ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere i giudici di appello omesso di valutare il vizio di notificazione della cartella esattoriale prodromica all’atto contestato nonché le carenze motivazionali del medesimo;
il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate; 8. il primo motivo non coglie nel segno;
8.1. premesso che appare inammissibile la censura prospettata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., quale ‘omesso esame di un fatto decisivo relativamente all’applicabilità della legge n. 228/2012 ‘ -in quanto la parte, in realtà, deduce l’ome ssa applicazione di una disposizione normativa – va osservato che non appare configurabile la lamentata violazione di legge. Orbene in tema di riscossione mediante ruolo al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l’annullamento d’ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l’obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell’azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all’art. 1, comma 538, lett. f), della l. 228 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all’ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell’agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie (Cass., 23 aprile 2024, n. 10939).
In seno a tale pronunzia è stato condivisibilmente sottolineato che la disposizione <>; ed ancora che: <>.
Nella fattispecie in esame -ed a fronte di una pronuncia dalla quale non emergono le ragioni poste a fondamento dell’istanza presentata dal contribuente -il ricorrente né ne dà conto in seno al motivo proposto (così distinguendo tra ragioni ascrivibili all’Ente impositore e all’agente della riscossione) né ne indica la prodotta documentazione di supporto, con la conseguenza che tale motivo non può che essere disatteso;
il secondo motivo è privo di fondamento posto che, secondo il rito applicabile ratione temporis all’ odierno giudizio, è sempre possibile la produzione di nuovi documenti in appello mentre la discussione in diritto sull’applicabilità alla fattispecie di una disposizione normativa costituisce una mera difesa e non già una eccezione;
il terzo motivo è infondato atteso che deve ritenersi legittima la costituzione dell’agente della riscossione. Nelle specie rileva l’atto di fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, nella Società RAGIONE_SOCIALEfacente parte del Gruppo Equitalia – (rep. 41.564/23.400, registrato all’Agenzia delle Entrate Roma 3 il 20 giugno 2016 al n. 16.210 -serie 1T), con effetti giuridici a partire
dal 1° luglio 2016. Orbene la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l’interruzione del processo, esclusa ” ex lege ” dall’art. 2504 bis c.c. (Sez. U – , Sentenza n. 21970 del 30/07/2021, Rv. 661864 – 01); 11. il quarto motivo è inammissibile in quanto non autosufficiente non risultando evidenziata la decisività del dedotto disconoscimento. Occorre peraltro considerare che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la C.T.R aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell’originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente – il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l’atto e la firma
autografa dello stesso). (Sez. 5 – , Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020, Rv. 659342 – 01);
12. il quinto motivo relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. relativamente all’art. 139 c.p.c. e violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. relativamente all’ art. 31 del dpr 643/72 e degli art. 52 e 76 del d.p.r. 131/86 ed alla omessa valutazione in ordine alla maturazione dei termini di prescrizione e decadenza non può trovare accoglimento. La C.T.R. ha ricostruito la vicenda nel senso che si trattava di notifica diretta ex art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e che, dunque, la notifica aveva interrotto la prescrizione e anche la decadenza (art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Quindi il motivo appare inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato perché non riproduce gli atti di notifica e sotto altro profilo perché non coglie la ratio decidendi non censurandola in modo specifico;
13. il sesto motivo è infondato. Deve rilevarsi che contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente la cartella di pagamento è risultata essere stata regolarmente notificata e l’avviso di intimazione l’ha espressamente richiamata. Ogni vizio di notifica della intimazione risulta, poi, sanato dall’ impugnazione mentre il vizio di motivazione risulta solo genericamente dedotto, lamentandosi la mancata indicazione degli interessi ed il loro calcolo, ma gli interessi, in realtà, sono maturati in relazione alla cartella. Occorre sul punto richiamare il principio secondo cui l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., 19 aprile 2024, n. 10692; Cass., 4
luglio 2022, n. 21065; Cass., 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., 22 dicembre 2014, n. 27216);
14. in memoria il contribuente ha affermato che …« questa difesa non può non segnalare le normative di annullamento di diritto entrate in vigore nel corso degli anni, tenendo presente che la pretesa tributaria è dell’ INVIM dell’ anno 1986 con un importo di € 2.691,00. Infatti, l’ art 4 del Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41) ha previsto un annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010. Più nello specifico, sono annullati tutti i debiti residui alla data del 23 marzo 2021, fino ad € 5.000,00, per cui nel nostro caso la predetta normativa potrebbe applicarsi, giacché la cartella (n. 080 2010 0024295339 002) a base del sollecito e della intimazione di pagamento (atto qui impugnato) è stata notificata il 12.08.2010 con ovvio precedente relativo affidamento del ruolo e il ‘debito residuo principale singolo debito’ costituito dal tributo (INVIM 1986) è inferiore ad € 5,000,00. In tal caso, dovrà applicarsi anche il principio della soccombenza virtuale con tutte le relative conseguenze di legge».
Tuttavia deve precisarsi che non vi è prova della operatività dei presupposti di cui all’invocata normativa, peraltro l’intimazione risulta superiore ad euro 10.000,00 e lo stesso contribuente afferma che la ‘predetta normativa potrebbe applicarsi’.
La norma, quanto ai soggetti che ne possono beneficiare, prevede del resto che i debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito -nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000,00 euro, tutti elementi di fatto che non possono essere delibati in questa sede;
15. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;
16. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle parti controricorrenti, liquidandole in favore di Equitalia RAGIONE_SOCIALE.p.A. nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compen si, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, ed in favore della Agenzia delle entrate nella somma di € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione