Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20172 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Oggetto: intimazione di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 22689/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME, (PEC: EMAIL) che lo rappresentano e difendono, con facoltà anche disgiunte, in forza di procura speciale allegata in calce al ricorso per cassazione
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore entrambe rappresentate e difese come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
–
contro
ricorrenti
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 614/06/2022 depositata in data 28/04/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-in data 24 gennaio 019 veniva notificata al ricorrente, dall’RAGIONE_SOCIALE, intimazione di pagamento n. 061201990001145562000, per l’importo di € 2.766.287,24;
avverso tale intimazione COGNOME NOME proponeva, nei termini, ricorso -reclamo dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, per vizi propri dell’intimazione di pagamento nonché di quelle precedenti, chiedendo il totale annullamento RAGIONE_SOCIALE stesse, della cartella esattoriale, per il mancato specifico conteggio degli interessi applicati, e per la somma richiesta a titolo di compensi di RAGIONE_SOCIALE;
-la Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella e le intimazioni di pagamento, nelle parti relative alla quantificazione degli interessi.
appellava il riscossore;
-il contribuente proponeva appello incidentale per ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE intimazioni relativamente al calcolo dell’aggio richiesto; proponeva appello incidentale l’Amministrazione Finanziaria, fondato in particolare sulla inammissibilità dell’impugnazione originaria del contribuente, stante la definitività della cartella presupposta, non oggetto di ricorso;
con la sentenza qui oggetto di gravame per cassazione, la CTR ha accolto parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE quanto alla intangibilità della cartella, non impugnata nei termini; ha parimenti accolto l’analoga impugnazione incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE e infine ha rigettato l’appello incidentale del contribuente;
ricorre a questa Corte NOME COGNOME con atto affidato a due motivi di doglianza che illustra con memoria;
resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria, unitamente al Riscossore; le stesse parti pubbliche propongono anche ricorso incidentale incentrato su due motivi;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso principale deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 192 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice del merito tenuto conto che sia il ricorso avverso l’ingiunzione fiscale della Dogana deciso con sentenza definitiva di questa Corte sia il ricorso alla CTP di Lucca, anch’esso definito con sentenza passata in giudicato, riguardavano la debenza del tributo principale, ma in nessun modo il calcolo degli interessi applicati; sostiene il contribuente che non deriverebbe nessuna inammissibilità dalla mancata impugnazione degli atti precedenti all’intimazione di pagamento;
il motivo è infondato;
come si evince chiaramente dalla narrativa svolta in ricorso per cassazione alla pagina 2 dell’atto , nel presente caso ‘in data 24.01.2019 veniva notificata al ricorrente, dall’RAGIONE_SOCIALE, intimazione di pagamento n. 061201990001145562000, per l’importo di € 2.766.287,24. Avverso tale intimazione il sig. COGNOME proponeva, nei termini, ricorso -reclamo dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, per vizi propri dell’intimazione di pagamento, nonché di quelle precedenti, chiedendo il totale annullamento RAGIONE_SOCIALE stesse, della cartella esattoriale, per il mancato specifico conteggio degli interessi applicati, e per la somma richiesta a titolo di compensi di RAGIONE_SOCIALE‘;
è quindi chiaro e incontroverso che il presente ricorso originario presentato dal contribuente di fronte al giudice del primo grado era diretto a chiedere e ottenere l’annullamento sia dell’intimazione di pagamento sia RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle quali atti presupposti all’intimazione in parola;
ebbene con riferimento a queste ultime, risulta evidente che ogni doglianza andava proposta nei termini previsti per le impugnazioni di tali atti di RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni e RAGIONE_SOCIALE preclusioni di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, così come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata;
l’orientamento consolidato di questa Corte ritiene infatti che l’avviso contenente l’intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all’art. 19, comma 4 e 3, d. Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all’atto presupposto e, più in generale, l’atto da cui è sorto il debito nei confronti dell’erario, sicché tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell ‘ intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (Cass. n. 1961 del 2019, Cass. n. 13396 del 2016, Cass. n 16641 del 2011, in ultimo tra le recenti Cass. N. 11143 del 2022), ipotesi quest’ultima che non attiene al caso in esame;
il secondo motivo dell’impugnazione principale si duole della violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto di disancorare i compensi di RAGIONE_SOCIALE dal costo della prestazione del servizio di RAGIONE_SOCIALE e privi di causa; secondo parte ricorrente il riscossore non avrebbe provato l’attività svolta e conseguentemente gli oneri della RAGIONE_SOCIALE non potrebbero ritenersi effettivamente sostenuti e quindi dovuti;
il motivo è infondato alla luce della decisione in ordine al motivo che lo precede;
infatti, i vizi relativi alla debenza e all’ammontare dei costi di RAGIONE_SOCIALE erano e restano vizi propri della cartella, che dovevano essere oggetto di ricorso con atto di impugnazione che il contribuente avrebbe dovuto proporre avverso la cartella che ne veicolava la pretesa, risultando preclusa la loro contestazione in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, che è oggetto del presente giudizio;
pertanto, il ricorso principale è rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
venendo ora alle da all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 e n. 4 c.p.c. La sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto non desumibili dall’atto impugnato le modalità di calcolo degli interessi dovuti a partire dalla data dell’ultimo avviso di intimazione;
il motivo è fondato;
pacifica la circostanza secondo la quale l’intimazione oggetto del presente giudizio è stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento, che a sua volta trovava ragione nell’originaria ingiunzione emessa ex art. 2 R.D. n. 639/1910, emessa dalla Dogana di Viareggio e comprensiva degli importi iscritti a ruolo a titolo di tributo e di accessori -dunque degli interessi e dei relativi criteri di calcolo-, trovano applicazione i principi stabiliti da questa Corte, secondo i quali (Cass. Sez. Un. sentenza n. 22281 del 14/07/2022) la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori;
-si tratta infatti di una indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo;
nel presente caso, poiché è pacifico che prima della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata la cartella di
pagamento, a sua volta preceduta dall’ingiunzione doganale costituente il titolo definitivo, nella intimazione di cui si è detto non risultava necessaria un’analitica indicazione della modalità di calcolo degli stessi; – il secondo motivo di ricorso incidentale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata mancato di ritenere inammissibile il motivo di appello incidentale del contribuente, relativo alla illegittimità dell’aggio di RAGIONE_SOCIALE in quanto disancorato dal costo del servizio;
alla luce della pronuncia che precede in ordine alla decisione del precedente primo motivo di ricorso principale, il motivo in argomento è assorbito;
conclusivamente, il ricorso principale è rigettato; il primo motivo di ricorso incidentale è accolto; il secondo motivo dell’impugnazione incidentale è assorbito;
la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello limitatamente al motivo di ricorso incidentale che è oggetto di accoglimento;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo di ricorso incidentale oggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME