Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4360 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 2304/20 depositata il 15 maggio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il contribuente impugnava l’ intimazione di pagamento per € 3.801.636,51, pari all’intera somma oggetto di precedente avviso di accertamento, a sua volta oggetto di contenzioso pendente davanti alla CTP di Sassari, che aveva disposto la sospensione a titolo cautelare.
Iscrizione provvisoria
La CTP respingeva il ricorso, e la CTR respingeva il gravame, per cui il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, cui resiste l’Agenzia a mezzo di controricorso.
Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce la violazione degli artt. 19, d.lgs. n. 546/92, 29, d.l. n. 78/2010 e 15, d.p.r. n. 602/73, per avere il giudice d’appello ritenuto vanamente proposto il ricorso avverso un atto sprovvisto di esecutività.
1.1. Il motivo è fondato.
Fin dall’introduzione del giudizio il contribuente ha impugnato l’intimazione (anche) in quanto l a stessa riguardava l’intera somma anziché il suo terzo, come previsto dall’art. 15, d.p.r. n. 602/1973.
Analoga censura veniva proposta in sede d’appello, unitamente ad altre.
In questa sede l’impugnazione attiene preliminarmente all’asserita non impugnabilità dell’atto in quanto l’ Amministrazione non avrebbe intrapreso l’esecuzione.
Orbene l’intimazione non costituisce senz’altro atto esecutivo, e quindi non è impedita la sua notifica dall’ordinanza di sospensione emessa dal giudice tributario, tuttavia tale atto di riscossione risulta in effetti viziato in proprio nel momento in cui intima il pagamento dell’intero importo in violazione dell’art. 15 d.p.r. n. 602/1973, in virtù del quale invece, in pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento, circostanza nella specie pacifica, lo stesso può avere ad oggetto solo il terzo della somma.
Il ricorso dev’essere dunque accolto e, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025