Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7017 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7017 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME DURANTE NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2888/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso
la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia n. 2923/24/2024, pubblicata il 12.8.2024,
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In data 21.2.2017, l’agente della riscossione ha notificato alla società contribuente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione l’intimazione di pagamento n. 02420179000817718/000, relativa al mancato pagamento di svariate cartelle, impugnata dalla contribuente in data 20.4.2017, per omessa e/o irrituale notifica dell’atto prodromico.
In data 21.06.2017, l’agente della riscossione si è costituito in giudizio allegando la ritualità della notifica della cartella di cui, in data 4/7/2017, ha depositato la relativa documentazione.
Con sentenza n. 182/1/2018, depositata in data 22.2.2018, è stato accolto il ricorso, dichiarato il mancato perfezionamento del procedimento di notifica, e, per l’effetto, annullato l’atto impugnato.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, deducendo l’avvenuta notifica dell’intimazione di pagamento n. 02420149004044465 disposta nei confronti del liquidatore della società e mai opposta, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/92. Parte appellata ha contestato la produzione documentale dell’intimazione di pagamento n. 02420149004044465, effettuata nel giudizio di seconde cure, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma dell’annullamento della cartella, ed ha proposto appello incidentale in relazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite disposta in primo grado.
Con la sentenza n. 2923/24/2024, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha respinto l’appello proposto dall’Agente della riscossione affermando l’irritualità della notifica della cartella sottesa all’atto opposto e l’inammissibilità della allegazione dell’intimazione di pagamento n. 02420149004044465 avvenuta solo in appello, in quanto determinante l’ampliamento del thema decidendum , e ha dichiarato nuove ed inammissibili, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/92, le domande proposte dall’appellante in merito all’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/92.
6. RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
7. Spiega controricorso la contribuente, la quale eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, e rileva l’intervenuto giudicato interno in ordine all’omessa impugnazione della statuizione di rigetto della supposta violazione dell’art. 19 del Dlgs n° 546/92, in quanto definita dalla Corte di secondo grado ‘peraltro prima facie infondata’.
8. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5 febbraio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992.
Deduce la ricorrente che la allegazione e produzione in appello dell’intimazione di pagamento n. 02420149004044465 sarebbe consentita ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo ratione temporis vigente, in quanto volta a dimostrare l’inoppugnabilità della cartella di pagamento oggetto del contendere e, conseguentemente, dell’intimazione di pagamento impugnata, e ciò in applicazione del principio del consolidamento RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie.
1.1 Il motivo è fondato.
Preliminarmente si osserva come non possa ritenersi che l’inciso ‘peraltro prima facie infondata’, contenuto nella decisione impugnata e riferito alla proposta interpretazione dell’art. 19 d.lgs. 546 del 1992, privo di ulteriori specificazioni in ordine alle motivazioni, costituisca una ragione, distinta ed autonoma, di per sé giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.
Si tratta, a ben vedere, di una considerazione sul merito della controversia che costituisce mera argomentazione ipotetica e virtuale, che, come tale, non può formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria (sul punto, si confronti Cass. n. 32092 del 2025).
Ciò chiarito, deve osservarsi, come ribadito di recente da Cass. n. 35019 del 2025, che l’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, ha
natura di atto autonomamente impugnabile per vizi propri, oppure, in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio della sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata di cui il contribuente può dedurre di essere venuto per la prima volta a conoscenza ( ex multis , Cass. 27581/2018). Aggiunge la pronuncia che, in base al meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), se l’intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 22108/2024 cit., Cass. n. 10736/2024, e, da ultimo, Cass. n. 20476/2025).
Nel caso di specie, ammissibile la produzione della documentazione relativa alla notifica dell’intimazione di pagamento, come rilevata dalla stessa CTG2, non può ritenersi che essa ampli illegittimamente il thema decidendum , afferendo al medesimo credito fiscale, e costituendo il conseguente rilievo di tardività del ricorso una mera difesa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57, comma 2, e 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo ratione temporis vigente (sul punto Cass. n. 30227/2022).
È condivisibile, d’altra parte, quanto osservato dalla ricorrente, in ordine alla necessità del rilievo officioso, da parte del giudice di secondo grado, valutata la regolarità della notifica della intimazione, poi non opposta, dell’inammissibilità della successiva impugnazione della cartella.
Il ricorso, pertanto, è fondato, in quanto la CGT2 non ha tenuto conto di tali principi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione cui si
demanda la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese relative anche al presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 5.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME