Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14556 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9625/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.TOSCANA n. 1116/2021 depositata il 11/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava l’intimazione di pagamento n. 04120179016503048000, notificagli in data 6/12/2017, nonché tutte le cartelle di pagamento ad essa sottese, contestando: -) la nullità dell’intimazione impugnata in quanto emessa e notificata da un ufficio distrettuale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate Riscossione operante in un ambito territoriale diverso da quello in cui era
ricompreso il domicilio fiscale del contribuente; -) l’inesistenza o, comunque, la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte all’intimazione di pagamento opposta in quanto, mentre quest’ultima era stata correttamente notificata presso il domicilio del contribuente in INDIRIZZO a Genova, le cartelle di pagamento erano invece state notificate sempre in INDIRIZZO, ma a Firenze e non a Genova; ciò con la conseguenza che il Sig. COGNOME non le aveva ricevute; la decadenza/prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie iscritte a ruolo ed azionate per il tramite RAGIONE_SOCIALE cartelle medesime, atteso che esse si riferivano ad annualità per le quali gli enti creditori risultavano ormai decaduti dal loro potere di riscossione e, comunque, la prescrizione era già maturata.
L’Agente RAGIONE_SOCIALE Riscossione si costituiva in giudizio: -) rilevando che, medio tempore, la CTP di Firenze aveva emesso la sentenza n. 462/04/2018 con cui era stato dichiarato inammissibile altro ricorso avverso una precedente intimazione di pagamento, notificata al contribuente in data 19/04/2017, emessa in relazione a un più ampio novero di cartelle di pagamento, fra le quali anche quelle formanti oggetto di intimazione successiva, impugnata nel presente giudizio; ) di conseguenza eccependo l’inammissibilità del ricorso avverso la seconda intimazione per violazione del principio del ne bis in idem.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso del contribuente, con pronuncia che trovava conferma in sede di appello.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Toscana indicata in epigrafe ricorre l’RAGIONE_SOCIALE riscossione con unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3° e 21 del D.lgs. 546/1992», rilevando che la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Toscana sarebbe viziata per aver ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, nonostante fosse stato accertato dalla sentenza n. 462 del 2/05/2018 RAGIONE_SOCIALE CTP di Firenze, passata in giudicato, che, successivamente alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’intimazione oggetto del presente giudizio, in data 19.04.2017 era stata notificata al sig. COGNOME l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, tardivamente opposta dal contribuente oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992. Osserva che, pertanto, in mancanza di impugnazione del primo atto successivo validamente notificato, le cartelle di pagamento hanno acquisito definitività e non possono, nel presente giudizio, più esser oggetto di contestazione.
Il motivo è inammissibile perché non contesta l’effettiva ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata.
2.1. I giudici di appello, infatti, hanno ritenuto che il giudicato esterno invocato dall’appellante non fosse applicabile alla presente controversia «in quanto avente ad oggetto un provvedimento amministrativo antecedente a quello di cui si discute; il quale ha ad oggetto la medesima pretesa tributaria del precedente, salvo le cartelle sgravate (…)» ed in particolare affermando che, «ancorché non espressamente dichiarato, (…) l’avviso di intimazione impugnato nel presente procedimento sostituisce ed annulla il precedente, oggetto del distinto contenzioso conclusosi con la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Firenze n. 462 del 2.5.2018, in quanto, diversamente opinando, risulterebbero due distinti atti amministrativi aventi parzialmente ad oggetto la medesima pretesa impositiva, entrambi suscettibili di giungere autonomamente alla fase esecutiva. Si ritiene pertanto che l’emanazione del secondo
atto da parte dell’Ufficio, non contenendo alcuna precisazione in merito alla sua relazione con il precedente atto, avente, come detto, parzialmente ad oggetto la medesima pretesa, non possa che essere ritenuto sostitutivo del precedente.»
2.2. Una volta accertato che la seconda intimazione ha integralmente annullato e sostituito (all’esito di un procedimento di autotutela amministrativa) quella precedente, la CTR ha ritenuto ammissibili e fondate le eccezioni sollevate del contribuente in relazione ai vizi di illegittimità RAGIONE_SOCIALE intimazione emessa in sostituzione di quella annullata in autotutela, vizi propri -incompetenza territoriale dell’Ufficio di Firenze ad emanare nel 2017 l’intimazione di pagamento impugnata, e derivati – nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte in quanto effettuate presso un indirizzo diverso dal domicilio fiscale del contribuente.
In conclusione, rilevando che la statuizione su cui si fonda la decisione, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela del primo provvedimento, non è in questa sede contestata dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Stante il disposto del D.L. 20 marzo 2023, n. 4, art. 22, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l’assoggettamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate Riscossione ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato T.U. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024.