Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32071 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32071 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26288-2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis ;
-ricorrenti-
contro
VOTANO COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso e con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del medesimo;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata- avverso la sentenza n. 767/07/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 31/3/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/9/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 2073/2016 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria con cui era stato dichiarato inammissibile l’intervento del medesimo nel giudizio proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso cartella esattoriale emessa per mancato pagamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale, posta a carico di entrambi i contribuenti;
NOME COGNOME resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva; RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 21 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto ammissibile l’intervento volontario del terzo nel giudizio proposto dal condebitore in solido, annullando anche nei suoi confronti l’atto impugnato da quest’ultimo, pur avendo egli omesso di impugnare, autonomamente, l’atto impositivo a sé indirizzato;
1.2. con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1297 e 1306 cod. civ. per aver ritenuto ammissibile l’intervento volontario dell’odierno controricorrente al fine di far valere la sentenza favorevole
pronunciata nei confronti del coobbligato in solido, fondata su ragioni personali;
1.3. con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente disposto l’annullamento del ruolo sotteso all’atto di pignoramento diretto al terzo intervenuto, sebbene l’intervento fosse stato proposto al solo fine di richiedere l’estensione del giudizio di annullamento del ruolo notificato alla società coobbligata;
2.1. il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati;
2.2. come già affermato da Corte, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3, nel processo tributario deve ritenersi ammissibile l’intervento adesivo dipendente dei terzi in fattispecie connotate da solidarietà tributaria (sia pur non paritetica; cfr. Cass. n. 6854 del 2021; Cass. n. 4862 del 2020; Cass. n. 255 del 2012), e detto principio è stato espressamente applicato dalla Corte alla fattispecie in esame che, com’è noto, è caratterizzata dalla solidarietà passiva paritetica che avvince le parti contraenti (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1; cfr. Cass. n. 17279 del 2017);
2.3. occorre inoltre evidenziare che, come ben evidenziato dal giudice del gravame, l’intervento in questione non ha comportato né l’estensione del thema decidendum né l’esercizio di poteri processuali autonomi, così che non si è affatto risolto in un’indebita rimessione in termini (così come una tale rimessione non può identificarsi con l’effetto espansivo esterno del giudicato, ex art. 1306, c. 2, cod. civ., sia pur a fronte della definitività dell’avviso di accertamento);
2.4. la Commissione tributaria regionale ha infatti affermato quanto segue:« … circa la validità dell’intervento … lo stesso è stato effettuato nei termini, tenendo conto della data in cui era venuto a conoscenza (28 luglio 2015) della notifica dell’Atto di Pignoramento dei Crediti Verso Terzi, quindi non si ravvisa alcuna tardività dell’Atto, prova ne è … la mancata notifica sia dell’Avviso di Rettifica e Liquidazione che della cartella di pagamento …(e)… l’unica data per ricorrere era quella»;
2.5. tali circostanze fattuali non sono state peraltro contestate da parte ricorrente;
3.1. va respinto anche il terzo motivo;
3.2. le ricorrenti lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia «trattato come domanda autonoma (da farsi valere in un diverso processo tributario in presenza dei necessari presupposti) quella avanzata dal Votano in termini di … nullità derivata dell’atto di pignoramento»;
3.3. occorre dunque evidenziare che in base all’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 cit. l’interventore (quale il coobbligato solidale paritetico), che impugni l’atto autonomamente nel termine di decadenza, concorre a determinare il thema decidendum , poiché può proporre proprie censure e partecipare al processo con una funzione dispositiva;
3.4. non sussiste quindi il lamentato vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in quanto la Commissione tributaria regionale, in ragione del thema decidendum, ha ritenuto ammissibile l’intervento dell’odierno controricorrente con l’annullamento degli atti impugnati;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità