Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 09/07/2025
PROCESSO INTERVENTO VOLONTARIO AGENZIA DELLE ENTRATE – MODALITÀ – SPESE LITE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8738/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
-RESISTENTE –
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE -già RAGIONE_SOCIALE
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 8311/16/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 23 settembre 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la cartella di pagamento indicata in atti con cui l’agente della riscossione chiese al contribuente il pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2011.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dal suindicato ricorrente avverso la sentenza n. 3566/5/2018 della Commissione tributaria provinciale di Messina, ritenendo -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che:
-l’Agenzia delle Entrate avesse fornito, in primo grado, prova documentale dell’atto interruttivo della prescrizione;
-fosse conforme ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 ritenere ammissibile l’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate, quale ente impositore, siccome titolare di un interesse giuridico volto a tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti
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riflessi o indiretti del giudicato formatesi in ordine alla debenza o meno della tassa. Numero di raccolta generale 26281/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 23 marzo 2022, formulando tre motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate depositava nota, con cui, nel dar atto di non aver notificato il ricorso nel termine, riservava la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 14 d.lgs. n. 546/1992 e 39 d.lgs. n. 112/1999 per avere la Commissione ritenuto valido l’intervento in giudizio dell’Agenzia, laddove -a dire dell’istante – tale facoltà sarebbe contemplata solo a favore della parte privata destinataria dell’atto impositivo/riscossivo, trascurando, altresì, il Giudice regionale di considerare che nessun pregiudizio poteva subire l’ente impositore, in quanto solo il concessionario subiva le conseguente negative della lite.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., « l’omesso esame della violazione dell’art. 14, comma 5, D.Lgs 546/1992 », stante la mancata notifica a tutte le parti dell’atto di intervento di Agenzia delle Entrate, questione questa che era stata eccepita dalla difesa del contribuente e su cui la Commissione aveva omesso ogni motivazione.
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Numero di raccolta generale 26281/2025
Con la terza doglianza l’istante ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c., non solo in ragione della fondatezza delle eccezioni proposte, ma in considerazione del fatto che nessuna liquidazione poteva essere operata a favore di parti non costituite nel secondo grado. Data pubblicazione 27/09/2025
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi. E vanno respinti.
4.2. Di recente questa Corte ha ribadito, in termini del tutto condivisibili, il seguente principio di diritto: «nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l’intervento adesivo autonomo da parte dell’ente impositore (eventualmente così riqualificando l’intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell’agente della riscossione), in quanto l’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell’atto imposi ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l’ente impositore titolare della pretesa tributaria» (così Cass. n. 8718/2025).
È stato spiegato che nel giudizio tributario è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’Agenzia delle Entrate, quale parte pubblica che si introduce nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridica nei confronti di una delle parti in causa, e cioè il contribuente.
L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1990 stabilisce che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
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Ora, a parte la possibilità di applicare, in via residuale, l’art. 105 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del richiamato previsto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), va rilevato che il suddetto art. 14, comma 3 d.lgs. citato consente l’intervento di soggetti che, “insieme al ricorrente”, sono destinatari dell’atto impugnato, ma anche di coloro che sono comunque “parti del rapporto tributario controverso”, tra i quali vi è, sicuramente, l’ente impositore e, quindi, nel caso di specie, sicuramente l’Agenzia delle Entrate. Data pubblicazione 27/09/2025
Una diversa interpretazione risulterebbe priva di ragionevolezza, quando -come nella specie – la domanda abbia ad oggetto l’esistenza stessa del credito, la cui sorte -diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, che si limita a concentrare la propria osservazione all’epilogo processuale della lite -verrebbe compromessa.
Del resto, questa Corte ha già affermato che una diversa interpretazione «comporterebbe l’immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato “, determinato anche ” dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato » (cfr. Cass. 8718/2025, che richiama Cass. n. 255/2012; Cass. 24785/2021).
4.2.3. Adeguando tali principi alla fattispecie in esame, concernente la cartelle esattoriale notificata al contribuente, deve riconoscersi che sussiste sicuramente l’interesse giuridico dell’ente ad intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla
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eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento della tassa. Data pubblicazione 27/09/2025
Non può essere accolta nemmeno la censura concernente la violazione delle modalità con cui eseguire l’intervento, ipotesi questa che va riqualificata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Non v’è dubbio che l’art. 14, comma 5, d.lgs. cit. stabilisca che l’atto di intervento vada notificato a tutte le parti costituite.
Cionondimeno, l’inosservanza di tale regola formale, funzionale al rispetto del principio del diritto a contraddittorio e di difesa, può essere superata, nella concretezza della fattispecie, ove l’andamento processuale non abbia inciso su tali prerogative, come avvenuto nella specie in cui l’istante ha dimenticato di rappresentare quale pregiudizio al diritto del contraddittorio e di difesa abbia subito in ragione della mancata notifica dell’atto di intervento.
Sotto tale profilo il secondo motivo palesa una carenza di interesse, essendo svolto soltanto a rivendicare l’osservanza di un modello procedurale.
Risulta, invece, palesemente fondato il terzo motivo.
Non occorrono, infatti, soverchie riflessioni per ritenere che non potevano essere liquidate spese per il grado di appello a favore di soggetti non costituiti.
Il motivo va, dunque, accolto ed in tali termini la sentenza impugnata va cassata, con decisione nel merito, non
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Numero sezionale 5877/2025
occorrendo accertamento in fatto, dichiarando che nulla è dovuto a favore delle appellate a titolo di spese per il giudizio di appello. Numero di raccolta generale 26281/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente grado
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto a favore delle appellate a titolo di spese per il giudizio di appello.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME