Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 27/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 09/07/2025
PROCESSO INTERVENTO VOLONTARIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – MODALITÀ – SPESE LITE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8738/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
-RESISTENTE –
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) -già RAGIONE_SOCIALE
– INTIMATA – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 8311/16/2021 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 23 settembre 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la cartella di pagamento indicata in atti con cui l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione chiese al contribuente il pagamento RAGIONE_SOCIALE tassa automobilistica per l’anno 2011.
RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto dal suindicato ricorrente avverso la sentenza n. 3566/5/2018 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Messina, ritenendo -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che:
-l’RAGIONE_SOCIALE avesse fornito, in primo grado, prova documentale dell’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione;
-fosse conforme ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 ritenere ammissibile l’intervento volontario dell’RAGIONE_SOCIALE, quale ente impositore, siccome titolare di un interesse giuridico volto a tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti
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riflessi o indiretti del giudicato formatesi in ordine alla debenza o meno RAGIONE_SOCIALE tassa. Numero di raccolta generale 26281/2025 Data pubblicazione 27/09/2025
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 23 marzo 2022, formulando tre motivi di impugnazione.
L’RAGIONE_SOCIALE depositava nota, con cui, nel dar atto di non aver notificato il ricorso nel termine, riservava la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 14 d.lgs. n. 546/1992 e 39 d.lgs. n. 112/1999 per avere la RAGIONE_SOCIALE ritenuto valido l’intervento in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE, laddove -a dire dell’istante – tale facoltà sarebbe contemplata solo a favore RAGIONE_SOCIALE parte privata destinataria dell’atto impositivo/riscossivo, trascurando, altresì, il Giudice RAGIONE_SOCIALE di considerare che nessun pregiudizio poteva subire l’ente impositore, in quanto solo il RAGIONE_SOCIALE subiva le conseguente negative RAGIONE_SOCIALE lite.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., «[…] l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 14, comma 5, D.Lgs 546/1992 […]», stante la mancata notifica a tutte le parti dell’atto di intervento di RAGIONE_SOCIALE, questione questa che era stata eccepita dalla difesa del contribuente e su cui la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso ogni motivazione.
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Con la terza doglianza l’istante ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c., non solo in ragione RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni proposte, ma in considerazione del fatto che nessuna liquidazione poteva essere operata a favore di parti non costituite nel secondo grado. Data pubblicazione 27/09/2025
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi. E vanno respinti.
4.2. Di recente questa Corte ha ribadito, in termini del tutto condivisibili, il seguente principio di diritto: «nel giudizio tributario promosso contro il RAGIONE_SOCIALE per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l’intervento adesivo autonomo da parte dell’ente impositore (eventualmente così riqualificando l’intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione), in quanto l’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell’atto imposi ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l’ente impositore titolare RAGIONE_SOCIALE pretesa RAGIONE_SOCIALE» (così Cass. n. 8718/2025).
È stato spiegato che nel giudizio tributario è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’RAGIONE_SOCIALE, quale parte pubblica che si introduce nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridica nei confronti di una RAGIONE_SOCIALE parti in causa, e cioè il contribuente.
L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1990 stabilisce che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
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Ora, a parte la possibilità di applicare, in via residuale, l’art. 105 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del richiamato previsto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), va rilevato che il suddetto art. 14, comma 3 d.lgs. citato consente l’intervento di soggetti che, “insieme al ricorrente”, sono destinatari dell’atto impugnato, ma anche di coloro che sono comunque “parti del rapporto tributario controverso”, tra i quali vi è, sicuramente, l’ente impositore e, quindi, nel caso di specie, sicuramente l’RAGIONE_SOCIALE. Data pubblicazione 27/09/2025
Una diversa interpretazione risulterebbe priva di ragionevolezza, quando -come nella specie – la domanda abbia ad oggetto l’esistenza stessa del credito, la cui sorte -diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, che si limita a concentrare la propria osservazione all’epilogo processuale RAGIONE_SOCIALE lite -verrebbe compromessa.
Del resto, questa Corte ha già affermato che una diversa interpretazione «comporterebbe l’immotivata esclusione RAGIONE_SOCIALE possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato […]”, determinato anche “[…] dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato […]» (cfr. Cass. 8718/2025, che richiama Cass. n. 255/2012; Cass. 24785/2021).
4.2.3. Adeguando tali principi alla fattispecie in esame, concernente la cartelle esattoriale notificata al contribuente, deve riconoscersi che sussiste sicuramente l’interesse giuridico dell’ente ad intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale RAGIONE_SOCIALE pretesa RAGIONE_SOCIALE, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla
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eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE tassa. Data pubblicazione 27/09/2025
Non può essere accolta nemmeno la censura concernente la violazione RAGIONE_SOCIALE modalità con cui eseguire l’intervento, ipotesi questa che va riqualificata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Non v’è dubbio che l’art. 14, comma 5, d.lgs. cit. stabilisca che l’atto di intervento vada notificato a tutte le parti costituite.
Cionondimeno, l’inosservanza di tale regola formale, funzionale al rispetto del principio del diritto a contraddittorio e di difesa, può essere superata, nella concretezza RAGIONE_SOCIALE fattispecie, ove l’andamento processuale non abbia inciso su tali prerogative, come avvenuto nella specie in cui l’istante ha dimenticato di rappresentare quale pregiudizio al diritto del contraddittorio e di difesa abbia subito in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata notifica dell’atto di intervento.
Sotto tale profilo il secondo motivo palesa una carenza di interesse, essendo svolto soltanto a rivendicare l’osservanza di un modello procedurale.
Risulta, invece, palesemente fondato il terzo motivo.
Non occorrono, infatti, soverchie riflessioni per ritenere che non potevano essere liquidate spese per il grado di appello a favore di soggetti non costituiti.
Il motivo va, dunque, accolto ed in tali termini la sentenza impugnata va cassata, con decisione nel merito, non
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occorrendo accertamento in fatto, dichiarando che nulla è dovuto a favore RAGIONE_SOCIALE appellate a titolo di spese per il giudizio di appello. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 27/09/2025
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto a favore RAGIONE_SOCIALE appellate a titolo di spese per il giudizio di appello.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME