Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2938 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere-COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOTIFICA CARTELLA
DI PAGAMENTO-
CC.
23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27419/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale successore di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
FORTUNATO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, n. 2077/26/15, pronunciata il 10 settembre 2015, depositata il 5 ottobre 2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia di cui all’epigrafe, che, per quanto qui rileva, ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento n. 0430120000274453, relativa alla liquidazione automatica della dichiarazione d’imposta di cui all’ anno 2008, emessa ex art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la CTP aveva accolto la censura relativa alla decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla riscossione, in quanto la notifica della cartella sarebbe dovuta intervenire entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 . Contemporaneamente, la sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’intervento volontario in giudizio effettuato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, concessionario della riscossione, che aveva depositato in giudizio documentazione (fotocopia di una relata di notifica) relativa alla notifica al contribuente eseguita in data 16 febbraio 2012, con il rito de ll’ irreperibilità relativa, ed aveva chiesto di dichiarare inammissibile, per tardività, il ricorso introduttivo dello stesso contribuente.
La stessa RAGIONE_SOCIALE si era quindi costituita pure nel giudizio d’appello introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE, che le aveva notificato l’impugnazione, nella quale l’ente impositore ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che l’unica legittimata passiv a fosse la predetta concessionaria.
Nelle proprie controdeduzioni in appello, RAGIONE_SOCIALE si associava alle tesi dell’appellante RAGIONE_SOCIALE, chiedendo altresì di dichiarare ammissibile il suo intervento volontario in primo grado e di dichiarare pertanto inammissibile, per tardività, il ricorso introduttivo del contribuente, sulla base della documentazione
prodotta dalla stessa intervenuta per dimostrare la notifica rituale della cartella di pagamento impugnata.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso, contenente ‘ricorso incidentale tardivo’ , con il quale dichiara di aderire al ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME si difende a sua volta con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE, quale successore universale di RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria di costituzione in luogo di RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia « Nullità della sentenza per violazione dell’ art. 360 n. 3 cpc, in relazione all’ art. 14 d.lgs. 546/92 – art. 105 cpc», sostanzialmente lamentando che la sentenza impugnata ha esplicitamente sostenuto che la “questione dell’intervento volontario di RAGIONE_SOCIALE non abbia una valenza decisiva”, senza però delibare sulla sua ammissibilità o sulla sua inammissibilità, dichiarata invece dal giudice di prime cure.
Assume invece la ricorrente che RAGIONE_SOCIALE poteva intervenire volontariamente nel processo, «atteso che dalla decisione presa in sua assenza avrebbe potuto risentirne indirettamente, se è vero come è vero che sarebbe stato annullata proprio la cartella di pagamento che è atto esclusivo dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE (circostanza, questa, verificatasi). Vieppiù. Nel caso di specie si può dire che sussisteva un palese litisconsorzio necessario e la sentenza emessa in assenza di integrazione del contraddittorio, sia la prima che la seconda, debbono essere considerate tamquam non esset, per nullità RAGIONE_SOCIALE stesse.».
2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denunzia « violazione dell’ art. 360 n. 3 cpc, ni relazione all’ art. 2719 c.c. e all’ art. 25 dpr 602/73».
Assume la ricorrente che la sentenza gravata avrebbe erroneamente ritenuto l ‘ inefficacia probatoria della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE, relativamente alla relata di notifica della cartella impugnata, perché prodotta in fotocopia. Tuttavia, secondo la ricorrente, « agli atti risultano versate le copie conformi della relata di notificazione e degli estratti di ruolo». Inoltre, dalla motivazione della sentenza d’appello « non risulta che il disconoscimento sia stato eseguito alla prima udienza successiva alla loro produzione né che il resistente abbia puntualmente provveduto a contestare la veridicità di tali atti.». Di poi, non è possibile proporre
l’istanza di verificazione della copia fotostatica di un documento, proponibile solo nei confronti dei documenti originali, e non proposta da alcuna parte nel caso di specie.
Ancora, «a voler ammettere la esistenza in giudizio della sola copia fotostatica», la mera dichiarazione di disconoscimento eseguita da controparte non fa perdere di valenza probatoria li documento impugnato, essendo necessario che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi.
Altro motivo di doglianza è rappresentato « dal l’assunta erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte ni cui conferisce piena valenza alla cartella di pagamento depositata da controparte asseritamente priva della data di notificazione, sostenendo che non vi sia piena corrispondenza tra la copia depositata dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella depositata dal contribuente.».
Infatti, secondo la ricorrente, ciò che fa fede è la data apposta sulla relata di notificazione la cui matrice, ai sensi dell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 ,viene conservata dall’Agente della riscossione, che ha il solo obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente. La stessa giurisprudenza di legittimità, deduce la ricorrente, ha avuto modo di osservare che la cartella non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo, per cui l’amministrazione non è in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui originale è in possesso della parte debitrice.
Con il terzo motivo la ricorrente principale denunzia « violazione e falsa applicazione, degli artt. 14 d.lgs. 546/92 – e 105 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc», assumendo che la CTR avrebbe erroneamente fatto discendere la nullità della notifica della cartella opposta dal fatto che sia mancata l’affissione alla porta dell’abitazione de contribuente dell’avviso di deposito degli atti alla casa comunale.
Con il quarto motivo la ricorrente principale denunzia « violazione dell’art.360. n) 3 c.p.c. in relazione agli artt. 92 e 12 c.p.c. e all’art. 54 II comma d.lgs. n. 546/92», lamentando che, pur non avendo il contribuente proposto appello incidentale avverso la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite avvenuta in primo grado, la sentenza impugnata, violando l’art. 112 cod. proc. civ., ha riformato la sentenza di primo grado anche sul capo relativo alle spese del giudizio di prime cure, ponendole a carico della con cessionaria e dell’RAGIONE_SOCIALE in solido. E tanto, secondo la ricorrente, anche
erroneamente applicando l’art. 92 cod. proc. civ., che giustificava, nel caso di specie, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
È opportuno premettere alla trattazione dei singoli motivi l’inquadramento della fattispecie processuale e di quella sostanziale, in ragione della giurisprudenza di questa Corte.
Deve innanzitutto escludersi che, nel caso di specie, sussista litisconsorzio necessario tra l’ente impositore e l’agente della riscossione. Infatti, i n tema di disciplina della riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione finanziaria ed il concessionario alla riscossione ( ex plurimis Cass. 07/05/2014, n. 9762; Cass. 24/04/2015, n. 8370; Cass. 09/11/2016, n. 22729; Cass. 28/04/2017, n. 10528; Cass. 08/02/2023, n. 3855, in motivazione).
Nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie sub iudice , il contribuente impugni la cartella esattoriale per ( i vizi e la conseguente) tardività della sua notificazione, la patologia denunziata non costituisce vizio proprio della stessa cartella, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio (Cass. 07/05/2014, n. 9762; Cass. 24/04/2018, n. 10019; Cass. 16/02/2022, n. 5062). Nello stesso senso, si è ribadito che qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass. Cass. 16/02/2022, n. 5062, cit.). Tale principio trova corrispondenza nella pronuncia RAGIONE_SOCIALE S.U. (sia pur resa in materia di crediti previdenziali) di questa Corte, secondo cui «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo
ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.» (Cass., S.U., 08/03/2022, n. 7514).
Sull’ente impositore, legittimato passivo, incombe l’onere probatorio in ordine alla contestata notifica, al cui adempimento è funzionale l’eventuale chiamata in causa ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 del concessionario del servizio alla riscossione perché provveda a produrre la documentazione in suo possesso (Cass. 09/11/2016, n. 22729). Ove invece sia il concessionario per la riscossione ad intervenire volontariamente nel giudizio, in funzione della mera adesione alla richiesta di rigetto dell’impugnazione proposta nei confronti dell’ente impositore, il suo ingresso nel processo deve qualificarsi come intervento adesivo dipendente (Cass. n. 5528/2019, in motivazione; Cass. n. 10198/2022, in motivazione). Trova pertanto applicazione il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui « ‘ l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese poste a suo carico, sicch é́ la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole ‘ (cfr., tra le altre, Cass. sez. unite 17 aprile 2012, n. 5992; Cass. sez. lav. 8 luglio 2013, n. 16930; Cass. sez. 1, ord. 6 febbraio 2018, n. 2818, nonch é́ , in controversie similari tra le stesse parti, Cass. sez. 6-5, ord. 13 settembre 2018, n. 22303 e n. 22304)» (così Cass. n. 5528/2019, cit., in motivazione; Cass. n. 10198/2022, cit., in motivazione; Cass. n. 20954/2019, in motivazione).
6. Deve ulteriormente premettersi alla trattazione dei singoli motivi del ricorso principale dell’agente della riscossione che il ‘controricorso con ricorso incidentale adesivo’, introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha in realtà natura di mero controricorso, avendo questa Corte già chiarito che quando con il controricorso la parte (come nel caso di specie) si sia limitata ad aderire alla richiesta della ricorrente principale, senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell’impugnazione principale, non essendo al
riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale (Cass. 19/05/2016, n. 10329). Infatti, l’interpretazione estensiva dell’art. 370 cod. proc. civ. – secondo cui la facoltà di “contraddire” da parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorso non implica necessariamente l’assunzione di una posizione contrastante con quella dell’impugnante, ma comprende anche l’ipotesi di adesione, parziale o totale, alle relative richieste appare in sintonia con il principio dell’art. 24, secondo comma, Cost. che garantisce l’esercizio della facoltà di difesa in ogni stato e grado del giudizio, altrimenti, negandosi alla parte portatrice di un interesse convergente o analogo a quello dell’impugnante, che non abbia a sua volta ritenuto di proporre una propria impugnazione, di costituirsi nel giudizio di legittimità e rendere note le proprie posizioni: esigenza, questa, cui è, finalizzata la disposizione di cui all’art. 331 cod. proc. civ., che ha lo scopo di garantire nelle cause inscindibili l’estensione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti (Cass. 30/03/2006, n. 7564).
Il ‘ricorso incidentale adesivo’ dell’RAGIONE_SOCIALE è quindi inammissibile come tale, conservando tuttavia la natura di costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata, nel merito, alla sorte dell’impugnazione principale, cui aderisce.
7. Applicando i principi sinora illustrati, il ricorso dell’agente della riscossione è quindi (come espressamente eccepito dal contribuente controricorrente, oltre che come rilevabile d’ufficio) inammissibile nella parte in cui (motivi secondo e terzo) attinge la questione relativa alla notifica della cartella di pagamento, in quanto la parte ricorrente, quale mero interventore adesivo, non ha, relativamente al merito della controversia, un’autonoma legittimazione ad impugnare, laddove la parte adiuvata, ovver o l’ente impositore, non abbia esercitato il diritto di proporre impugnazione. Diritto il cui esercizio, per le ragioni già esposte, non può ritenersi integrato dal ‘controricorso con ricorso incidentale adesivo’, introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il cui contenuto non esorbita la mera adesione alla richiesta della concessionaria ricorrente principale.
8. È invece ammissibile il ricorso della concessionaria nella parte in cui, con il primo motivo, censura la pretesa omessa pronuncia in ordine all’ammissibilità dell’intervento volontario di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado. La censura attiene infatti una questione specificamente attinente all’ammissibilità processuale dell’intervento stesso, prescindendo dal merito della notifica della cartella impugnata.
Il motivo è quindi ammissibile, ma infondato.
Invero, come espressamente deduce la parte controricorrente contribuente ( cfr. pagg. 12-14), la sentenza impugnata, pur avendo affermato in apertura della motivazione che la «questione dell’intervento volontario di RAGIONE_SOCIALE non ha una valenza decisiva», «ha implicitamente (ma chiaramente) affermato che RAGIONE_SOCIALE possa intervenire nel processo» (pag. 13 controricorso), come «si evince con chiarezza dal fatto che la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE (sin dal primo grado di giudizio) è stata attentamente esaminata dalla Commissione regionale e ciò in senso contrario a quanto invece fatto dal Giudice di primo grado» ( ibidem ). In conclusione, quindi, «se il giudice d’appello avesse condiviso le conclusioni del giudice di primo grado, non avrebbe pronunciato una sentenza che esaminava la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE nel precedente grado di giudizio», esame «logicamente e assolutamente incompatibile con una pronuncia di mancanza di legittimazione al processo» (pagg. 13 s. controricorso).
Si deve infatti concordare con il controricorrente che la sentenza impugnata ha riconosciuto (implicitamente, ma necessariamente) la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE quanto meno ad intervenire nel giudizio di primo grado, in parte qua riformando quindi, implicitamente, la sentenza di primo grado, che invece aveva dichiarato inammissibile l’intervento volontario della stessa concessionaria.
Tale decisione implicita (che non è stata oggetto di ricorso, neppure incidentale o condizionato, del contribuente, in parte qua quindi soccombente nel giudizio d’appello), peraltro favorevole in rito alla concessionaria ricorrente (che non avrebbe quindi interesse ad impugnarla), esclude che sussista la censurata omessa pronuncia sul punto.
Ferma quindi l’infondatezza del motivo, solo per completezza si rileva che la stessa decisione implicita è coerente con i principi già esposti in ordine all’ammissibilità della chiamata in causa o dell’intervento volontario adesivo del concessionario nei g iudizi introdotti dal contribuente nei confronti dell’ente impositore, unico legittimato passivo nelle controversie che abbiano per oggetto la cartella di pagamento, per motivi che non attengono a vizi d i quest’ultima.
9. Per i medesimi motivi è ammissibile il quarto motivo di ricorso, in quanto la censura attiene la decisione della CTR in ordine alle spese di lite di primo grado, che la sentenza impugnata ha posto a suo carico, dopo che le stesse erano state compensate in primo grado.
Il motivo è altresì fondato. Infatti, come lamenta la ricorrente, il contribuente non aveva proposto appello incidentale avverso la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite avvenuta in primo grado, tale non potendo configurarsi la formula (stralciata dalle controdeduzioni in appello dello stesso contribuente, come riprodotte a pag. 23 del suo controricorso) con la quale la parte interessata si è limitata a quantificare le spese a suo favore ‘per i due gradi di giudizio’. L’assenza di alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva disposto piuttosto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, non consente infatti di leggere le controdeduzioni in termini di sostanziale proposizione, in parte qua , di un appello incidentale del contribuente.
La sentenza impugnata non avrebbe pertanto dovuto decidere sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di primo grado, in difetto di appello da parte del contribuente, in parte qua soccombente parzialmente in quel grado. Tanto meno la decisione sul punto sarebbe giustificabile in ragione dell’esito nel merito dell’appello RAGIONE_SOCIALE controparti, che è stato rigettato, con conseguente conferma della decisione di primo grado. Peraltro, anc he l’implicito riconoscimento, da parte della CTR, della legittimazione ad inte rvenire del concessionario, comportando un parziale riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ragioni, in rito, RAGIONE_SOCIALE ragioni della concessionaria, non potrebbe risolversi, di per sé solo, in una ragione di modifica peggiorativa della decisione di primo grado in ordine alle spese compensate.
La sentenza impugnata va quindi cassata, nel capo relativo alle spese, limitatamente alla parte in cui, decidendo su quelle di primo grado, le ha poste a carico dell’agente per la riscossione (in solido con l’ente impositore, il quale tuttavia, come detto, non ha proposto autonomo ricorso per cassazione, sicché la statuizione di secondo grado in punto di spese dei due giudizi di merito resta per esso intangibile).
In conseguenza dell’accoglimento del relativo motivo e della cassazione della decisione di secondo grado sul punto, in ragione della mancata proposizione di appello da parte del contribuente, le spese di lite di primo grado tra RAGIONE_SOCIALE ed il contribuente restano quindi compensate, come da giudicato formatosi sul punto per effetto della decisione della CTP, non impugnata dal contribuente.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso nei confronti del contribuente, si compensano interamente le spese del giudizio di appello tra l’agente per la riscossione ed il contribuente; per lo stesso motivo, ed anche in considerazione dell’adesione dell’RAGIONE_SOCIALE alle ragioni della ricorrente, si compensano interamente le spese di legittimità tra le parti tutte.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13 comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE, rigetta il primo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, in relazione al motivo accolto ; compensa tra l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME le spese del giudizio d’appello; compensa tra le parti tutte le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.