Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4690  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4129-2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 1965/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOME‘EMILIAROMAGNA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE  propone  ricorso,  affidato  a  due  motivi,  per  la cassazione della sentenza indicata in epigrafe,  con  cui  la  Corte  di  giustizia tributaria  di  secondo  grado  dell’Emilia-Romagna  aveva  respinto  l’appello erariale  avverso  la  sentenza  n.
,  in  accoglimento  del  ricorso  proposto  da NOME COGNOME  e  NOME  e  NOME  COGNOME  avverso  diniego  di  rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di imposta di registro.
I contribuenti resistono con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1.  Con  il  primo  motivo  la  ricorrente  denuncia,  in  rubrica,  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia  della  Commissione  tributaria  regionale  sul  motivo  di  gravame relativo alla formazione di un giudicato interno sfavorevole ai controricorrenti.
1.2. Va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010).
1.3. La questione posta con il primo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da
riscontri  fattuali,   in  quanto  ove  la  risposta  alla  questione,  posta  nei  motivi non  esaminati  dal  Giudice  d’appello,  sia  negativa,  si  potrebbe  pervenire senz’altro  alla  definizione  del  giudizio  in  sede  di  legittimità,  mentre  la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il  Giudice  di  merito  verifichi  in  primo  luogo  la  sussistenza  o  meno  RAGIONE_SOCIALE indicazioni necessarie a pena di nullità.
1.4.  Nella  specie,  la  questione  va  risolta  nel  primo  dei  due  sensi  sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che seguono.
1.5. Come leggesi nella sentenza impugnata e negli atti difensivi, la vicenda in fatto è la seguente: con sentenza n. 2093/11/2014, in giudicato, della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna era stato accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, con intervento volontario degli odierni ricorrenti, avverso avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla vendita di immobile da parte del primo in favore dei secondi, stipulato in data 24/5/2007; nelle more NOME COGNOME aveva provveduto al pagamento del relativo importo; con successivo ricorso gli odierni ricorrenti avevano impugnato il silenzio rifiuto dell’Ufficio circa l’istanza di rimborso della suddetta somma in virtù della citata sentenza n. 2093/11/2014 di annullamento dell’atto impositivo; la Commissione tributaria regionale, con la sentenza in questa sede impugnata, aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stato disposto il rimborso della somma in oggetto in favore degli odierni controricorrenti.
1.6. Ciò posto, secondo principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte l’interventore adesivo risente degli effetti del giudicato in quanto, se così non fosse, non potrebbe nemmeno avere l’interesse ad intervenire, giacché un giudicato che non gli noccia non potrebbe, per ciò solo, nemmeno giovargli (come affermato da questa Corte da oltre cinquant’anni: cfr., in tal senso, già Cass. n. 1990 del 1969, in seguito sempre conforme; per l’affermazione della qualità di «parte» dell’interventore, cfr. anche Cass. n. 364 del 2014, Cass. n. 15197 del 2000, Cass. n. 8473 del 1995).
1.7. In particolare, con l’intervento adesivo dipendente l’interventore non introduce nel processo una domanda propria che ampli il thema decidendum fra le parti principali (originarie), ma si limita ad interloquire nella lite tra altri
già pendente, che è -e  rimane -l’unica  dibattuta nel processo, cosicché egli si limita a prestare la propria adesione alla domanda o all’eccezione di una RAGIONE_SOCIALE parti, già in giudizio, per un proprio interesse, in ragione dei riflessi che possono derivare nei suoi confronti dall’emananda sentenza, tendendo a provocare  un  giudicato inter  alios che  riesca  utile  mediatamente  anche  ad esso,  mentre  la  sconfitta  della  parte  adiuvata  produrrebbe  per  lui  effetti svantaggiosi.
1.8. In sostanza, l’intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall’interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato), e tale interesse che muove il terzo va ravvisato in ciò che, quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto, tuttavia la decisione resa inter partes , verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite (cfr. Cass. n. 2516 del 1967; conf. Cass. n. 25135 del 2015 in motiv.).
1.9. Orbene, nella specie, gli odierni controricorrenti si trovavano proprio nella  situazione  di  interesse  prevista  dall’art.  105,  comma  2,  c.p.c. -applicabile anche  al processo tributario in virtù del richiamo operato dall’articolo  1,  comma  2,  D.Lgs.  31  dicembre  1992,  n.  546 -che  ben avrebbe potuto legittimare il loro intervento in giudizio ad adiuvandum del condebitore  solidale  nel  pagamento  dell’imposta  di  registro  per  la  vendita dell’immobile dianzi indicato.
1.10. Infatti, i controricorrenti avevano indubbio interesse all’accoglimento del ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica e liquidazione dal venditore dell’immobile, che sia pure in modo mediato -si sarebbe riverberato utilmente nei confronti di essi.
1.11.  È  incontestato,  dunque,  che  i  controricorrenti  abbiano  spiegato intervento volontario ad adiuvandum nel suddetto giudizio, come confermato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente mediante trascrizione, in parte qua , dell’atto di costituzione dei medesimi nel giudizio proposto dal venditore dell’immobile
per l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione della relativa imposta di registro.
1.12.  La  definizione  del  suddetto  giudizio,  con  la  citata  sentenza  n. 2093/2014, in giudicato, mediante accoglimento dell’appello del venditore (e relativo annullamento dell’atto impositivo impugnato), ha quindi reso possibile  per  gli  odierni  controricorrenti  di  giovarsi della  sentenza  a  questi favorevole,  con  conseguente  sussistenza  dell’interesse  al  rimborso  della somma versata per l’estinzione della pretesa tributaria in questione.
1.13.  Ne  consegue  l’infondatezza  del  primo  motivo  della  ricorrente  in quanto, nonostante la riscontrata omessa pronuncia del Giudice del gravame, il  corrispondente  ricorso  per  cassazione  non  può  essere  accolto  dovendo essere  comunque  disattesa  la  questione  giuridica  ad  esso  sottesa,  come dianzi illustrata.
1.14. Ne consegue anche l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con  il  quale  si  propone  la  questione  circa  la  violazione,  nella  sentenza impugnata, dell’art. 1306 c.c. per errata applicazione del giudicato favorevole ai ricorrenti, pur avendo essi partecipato al giudizio in cui si era formato.
In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
 Le  spese  di  lite  seguono  la  soccombenza  e  sono  liquidate  come  da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  legittimità  che  liquida  in  Euro  6.000,00  per compensi,  oltre  ad  Euro  200,00  per  esborsi,  spese  forfettarie,  IVA  e  CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da