Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34835 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34835 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/12/2023
Irpef Iva riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1111/2018 R.G. proposto da COGNOME AVV_NOTAIO, che si difende in proprio (domicilio digitale: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1169/2017, depositata il 10 maggio 2017, della Commissione tributaria regionale della Toscana;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 1169/2017, depositata il 10 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 04120140030542065000) emessa dietro iscrizione a ruolo dei tributi (Irpef e Iva) dovuti dalla contribuente;
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile il ricorso «sia per l’estrema indeterminatezza dell’oggetto e del petitum sia per avere la contribuente impugnato la cartella anche innanzi al Tribunale ordinario»;
da lla documentazione prodotta dall’agente della riscossione poteva desumersi che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata con consegna dell’atto « a mani della contribuente»;
ciò non di meno, i proposti motivi di appello – che si risolvevano nella «testuale riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado» difettavano di specificità in quanto «l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo Giudice è pervenuto non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado»;
-per la cassazione della sentenza ricorre l’ AVV_NOTAIO che ha depositato memoria (con comunicazione di variato recapito professionale);
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
-con un solo motivo – rubricato «Sul vizio del procedimento per mancata interruzione del processo di appello per mancata capacità della scrivente AVV_NOTAIO» – la ricorrente deduce di esser stata sospesa dall’esercizio della professione «da fine 2016 al 4.5.17» sicchè il giudizio di appello avrebbe dovuto essere interrotto (dalla data dell’evento) ;
– in via pregiudiziale di rito, va rilevato che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto RAGIONE_SOCIALE originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde , ex plurimis , Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195); risulta, così, inammissibile la congerie di deduzioni che parte ricorrente ha svolto in memoria, seppur con contenuti (del tutto) avulsi e dal proposto motivo di ricorso e dalla ratio decidendi della sentenza impugnata;
-tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile;
3.1 -come la Corte ha avuto modo di rilevare, nell’ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alla lite, nè una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente, invece, che il procuratore, già regolarmente costituito, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione, entrambe
divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione; pertanto, da tale data, senza che abbia rilievo, per il procuratore, la conoscenza legale della ordinanza d’interruzione del processo, che ha natura meramente dichiarativa e, per la parte, la conoscenza legale dell’accadimento interruttivo, il procuratore stesso, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l’onere di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine decadenziale, ai sensi degli artt. 301 e 305 cod. proc. civ. (così Cass., 10 dicembre 2010 n. 24997; v., altresì, Cass., 8 agosto 2019, n. 21186);
3.2 -in termini più generali, si è poi rilevato, – anche con riferimento all’ipotesi dell’omessa interruzione del giudizio (v. Cass., 9 marzo 2012, n. 3712) – che la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass., 8 ottobre 2021, n. 27419; Cass., 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass., 9 agosto 2017, n. 19759; Cass., 9 luglio 2014, n. 15676);
3.3 -nella fattispecie, la parte ricorrente non deduce che, nel periodo di sospensione dall’albo , siano stati compiuti atti processuali e, dalla stessa esposizione del motivo di ricorso, risulta che la sentenza è stata pronunciata quando detta sospensione era cessata;
per di più, la ricorrente non individua il pregiudizio che sarebbe conseguito dall’omessa dichiarazione di interruzione del processo, a fronte, dunque, del decisum oggetto di impugnazione che, come
anticipato, ha rilevato, per un verso che la pronuncia di inammissibilità del ricorso, resa dal giudice di prime cure, era fondata su di una duplica ratio decidendi («per l’estrema indeterminatezza dell’oggetto e del petitum » nonchè «per avere la contribuente impugnato la cartella anche innanzi al Tribunale ordinario») e, per il restante, che con l’appello non erano state specificamente censurate dette ragioni della decisione;
va, poi, rimarcato che, a riguardo della ratio decidendi posta a fondamento della gravata pronuncia, alcuna censura viene articolata in ricorso, ove, dunque, nella parte relativa all’esposizione dei fatti di causa («Sintesi anche sui fatti e le cause di nullità»), la parte astringe le sue deduzioni ad una mera negatoria («non è vero») della sussistenza di «una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado»;
-le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater ).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.