Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3971 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3971 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto: Ires, Iva e Irap -fallimento del contribuente -interruzione del giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28817/2016 R.G. proposto da
FALLIMENTO n. 164/2015 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , in persona dei curatori fallimentari NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 478/5/2016 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo , depositata il 5/5/2016.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Teramo un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva determinato a suo carico un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva in relazione all’anno d’imposta 2010, riprendendo a tassazione costi e componenti negativi non deducibili e recuperando Iva indebitamente detratta.
Il Giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso.
La Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo , investita dell’appello dell ‘RAGIONE_SOCIALE, accolse il gravame limitatamente al profilo RAGIONE_SOCIALE deducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento del fabbricato strumentale (ritenendo errato il coefficiente del 4% applicato dalla società in luogo di quello del 3% previsto dal Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze nel D.M. 31.12.1998) e a quello RAGIONE_SOCIALE deducibilità dei canoni di locazione del fabbricato (ritenendo gli stessi non deducibili per la quota riferibile al valore del terreno su cui insiste il fabbricato), e lo respinse per quanto concerne il profilo RAGIONE_SOCIALE deducibilità dei costi di gestione (ritenendo che il criterio applicato dall’Ufficio per la ripartizione dei costi di gestione del fabbricato tra la contribuente e altra società che
utilizzava lo stesso immobile, fondato sul rapporto tra il volume d’affari RAGIONE_SOCIALE due società, fosse erroneo, come già sostenuto dal primo Giudice).
Avverso tale ultima pronuncia il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui la l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ricorso incidentale basato su un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata poiché la CTR, in violazione degli artt. 43, comma 1, legge fall., 299 c.p.c., nonché 40, 41 e 42 d.lgs. n. 546 del 1992, ha deciso la causa, senza previa dichiarazione d’interruzione del processo, nonostante il fallimento RAGIONE_SOCIALE società appellata, intervenuto nelle more del giudizio d’appello e dichiarato per iscritto dal difensore RAGIONE_SOCIALE stessa in apposita comunicazione.
Il motivo è fondato.
2.1. L ‘art. 43 RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare, nella sua formulazione applicabile ratione temporis , stabilisce al primo comma che: « Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore », ed al terzo comma, inserito dall ‘art. 41 d.lgs. n. 5 del 2006, che: « L ‘ apertura del fallimento determina l ‘ interruzione del processo ».
Già prima dell ‘ introduzione del citato terzo comma non si dubitava, sulla base del primo comma RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione, che il fallimento determinasse la perdita di capacità processuale del fallito e dunque l ‘ interruzione del processo del quale fosse parte l ‘ imprenditore poi assoggettato al fallimento, ma si riteneva che l ‘ effetto interruttivo in tanto si producesse in quanto l ‘ evento fosse dichiarato o notificato secondo la previsione dell ‘art. 300 c.p.c.: si affermava, dunque, che l ‘ inizio RAGIONE_SOCIALE
procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita RAGIONE_SOCIALE capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alla disciplina di cui all ‘art. 300 c.p.c., che prevede, a tal fine, la necessità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione in giudizio o notificazione dell ‘ evento.
Viceversa, per effetto del terzo comma d ell’art. 43 citato, la dichiarazione di fallimento produce automaticamente l ‘ effetto interruttivo nei processi in corso (così Cass. n. 27165/2016; Cass. n. 2658/2019; Cass., sez. un., n. 12154/2021). La ratio RAGIONE_SOCIALE previsione è chiaramente indicata dalla relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 5/2006, ove è affermato che « in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l’apertura del fallimento determina l’interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex articolo 300 c.p.c. ».
2.2. Pertanto, se il fallimento di una RAGIONE_SOCIALE parti interviene nel corso del giudizio, si determina l ‘ automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e RAGIONE_SOCIALE sentenza eventualmente pronunciata (v. Cass. n. 28257/2024 nonché Cass. n. 10912/2021, specificamente riferite all’ipotesi di morte dell’unico difensore RAGIONE_SOCIALE parte costituita, ma enuncianti un principio valevole per tutti i casi, come quello rappresentato dal fallimento, in cui l’evento interruttivo ha portata automatica).
È stato anche precisato che, ove il processo sia irritualmente proseguito nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo automatico, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.., mediante la produzione dei documenti necessari, ma
solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela RAGIONE_SOCIALE quale sono poste le norme che disciplinano l ‘ interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (Cass. n. 1574/2020; in precedenza, Cass. n. 26319/2006; successivamente, Cass. n. 23486/2021).
2.3. Tanto premesso, nel caso di specie è incontroverso che la società appellante RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE sia stata dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Teramo depositata il 16 novembre 2015, nel corso del giudizio di secondo grado, e, precisamente, dopo la sua costituzione in tale giudizio avvenuta il 7 settembre 2015: sicché dal momento RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento il processo d’appello era interrotto e la CTR non avrebbe potuto proseguirlo e assumere la decisione conclusiva, che di conseguenza è nulla.
I principi dianzi esposti circa l’automatismo dell’effetto interruttivo conseguente al fallimento, a prescindere dalla conoscenza che ne abbia il giudice, escludono, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, che l’interruzione del giudizio fosse preclusa dalla mancata formulazione, da parte RAGIONE_SOCIALE difesa RAGIONE_SOCIALE società appellante, di un’istanza volta a rappresentare l’intervenuto fallimento e a chiedere la declaratoria di interruzione del giudizio; così come escludono che la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sia indeducibile dall’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 157, comma 3, c.p.c., per avere la stessa parte colpita dall’evento interruttivo dato causa alla nullità non avendo chiesto l’interru zione.
A questo riguardo va peraltro aggiunto, escludendo così in radice la fondatezza RAGIONE_SOCIALE difese RAGIONE_SOCIALE controricorrente, che l’intervenuto fallimento RAGIONE_SOCIALE società appellante era comunque stato portato a conoscenza del Giudice d’appello, ciò che si evince sia dall’apposita nota con la quale il difensore RAGIONE_SOCIALE contribuente ha rappresentato l’avvio RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare e ha fatto istanza per l’interruzione del processo (v. doc. 11
allegato al ricorso -esaminabile in questa sede in ragione del carattere processuale del vizio denunciato -da cui peraltro risulta che la nota è stata depositata il 10 marzo 2016, come da ricevuta rilasciata dalla segretaria RAGIONE_SOCIALE CTR), sia dalla stessa sentenza qui impugnata, che ha infatti dichiarato di « prende atto del Decreto del 18/02/2016 del giudice delegato al fallimento, che ha confermato il AVV_NOTAIO difensore RAGIONE_SOCIALE società anche in questa fase del giudizio ».
Sotto questo ultimo profilo va inoltre precisato che, contrariamente a quanto adombrato dalla difesa dell’RAGIONE_SOCIALE, il mero conferimento, da parte del giudice delegato al fallimento, dell’incarico difensivo al AVV_NOTAIO, stesso soggetto che aveva curato l’attività difensiva per la società prima del suo fallimento, non può valere a sanare il vizio processuale consistente nella prosecuzione del giudizio nonostante l ‘avvenuta sua interruzione, dal momento che solo la spontanea costituzione RAGIONE_SOCIALE parte cui spetta di proseguire il processo, determinando il ripristino del normale contraddittorio, può giustificare il proseguimento dell’attività processuale senza necessità di una formale dichiarazione di interruzione e una conseguente riassunzione del processo (in questo senso, sia pure con riferimento a fattispecie interruttiva diversa, Cass. n. 1104/2025), mentre nel caso in esame non vi è stata alcuna costituzione da parte RAGIONE_SOCIALE curatela del RAGIONE_SOCIALE, e la sentenza è stata emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come se questa fosse ancora in bonis .
2.4. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, però, va escluso che questa Corte possa dichiarare l’estinzione del giudizio -e così definirlo -per il fatto che il processo d’appello non è stato riassunto dall’RAGIONE_SOCIALE entro il termine di tre mesi dalla legale conoscenza dell’evento interruttivo, avvenuta, a detta del RAGIONE_SOCIALE, il 7 marzo 2016, giorno in cui l’evento di cui trattasi sarebbe stato comunicato al difensore dell’RAGIONE_SOCIALE, ovvero, al più tardi, il 10 marzo 2016, giorno in cui il
difensore RAGIONE_SOCIALE parte colpita dall’evento interruttivo ha depositato in giudizio la già menzionata dichiarazione scritta rappresentante l’intervenuto fallimento.
Se, infatti, per la generalità RAGIONE_SOCIALE controversie che possono essere riassunte a seguito dell’interruzione determinata dal fallimento vale il principio per cui il relativo termine decorre, attesa la riferita natura automatica dell’effetto dell’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale sul processo -senza, dunque, che occorra un’apposita dichiarazione dell’evento stesso da parte del soggetto interessato -dalla data in cui la parte ne abbia avuto conoscenza, come stabilito da Corte Cost. n. 17 del 2010 e poi da Cass. sez. un., n. 12154/2021, così non è per il caso dell’interruzione prodottasi nel processo tributario. Invero l’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nella sua formulazione applicabile ratione temporis , stabilisce che il termine RAGIONE_SOCIALE riassunzione decorre « da quando è stata dichiarata l’interruzione ». La norma, quindi, è di generale applicazione per tutte le controversie tributarie, non interferisce sulla natura automatica o meno RAGIONE_SOCIALE causa d’interruzione, né in particolare con quanto stabilito in proposito dalla legge fallimentare, ma semplicemente detta una regola, essa sì speciale per il processo in esame, che disciplina il dies a quo del termine per riassumere. Disciplina che senz’altro impone in ogni caso al giudice tributario di rilevare con espresso provvedimento l’intervenuta interruzione del processo a seguito del fallimento, fermi restando, si ripete, gli effetti fin dalla data del verificarsi dell’evento (in questi termini Cass. n. 22967/2025).
Nella specie, non essendo stata dichiarata dalla CTR l’interruzione del processo, non è decorso il termine di legge per la riassunzione.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento degli altri quattro, con i quali il ricorrente ha denunciato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., una serie di violazioni di
legge commesse dalla CTR nell’accogliere i motivi d’appello dell’RAGIONE_SOCIALE concernenti la non deducibilità, nella misura ritenuta dalla contribuente, RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento dell’immobile adibito a punto vendita e dei canoni relativi alla locazione dello stesso.
Anche il ricorso incidentale -con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello limitatamente alla statuizione relativa alla deducibilità dei costi di gestione dell’edificio promiscuamente utilizzato dalla contribuente insieme ad altra società -è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
5. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale e, per effetto di tale statuizione, restano assorbiti sia gli altri motivi del ricorso principale, sia il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo di ricorso accolto, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale rinnoverà il giudizio d’appello avverso la sentenza del Commissione provinciale di Teramo; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del l’Abruzzo , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME