Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
Interpretazione sentenza-cartella
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6660/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
CONGLOMERATI RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata al controricorso, p.e.c.EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2859/2016 depositata in data 2/08/2016;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 4/10/2024 tenuta dal consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento n. 29120100030591648 emessa in base alla sentenza della CTR della Sicilia n. 2/14/2010, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2005, contestando la corretta interpretazione data dall’Agenzia, in sede di iscrizione a ruolo, alla sentenza medesima in relazione all’ effettivo importo dei costi ritenuti indeducibili.
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso, riconoscendo che l’imposta era dovuta nella misura di euro 7.284,00 oltre sanzioni e interessi.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appell o erariale. In particolare, esaminando la sentenza n. 2/4/2010 della CTR e confrontando i costi contestati dall’ufficio con quelli per i quali la ripresa era ritenuta fondata per la mancanza di corretta documentazione, indicati dalla CTR, evidenziava che i costi per copertoni automezzi erano da ritenersi considerati legittimi dalla stessa, per cui il relativo importo non poteva essere oggetto di iscrizione a ruolo.
Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La società resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale de l 4/10/2024, per la quale la società ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., la difesa erariale lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che i giudici di appello non abbiano correttamente interpretato la portata della sentenza n. 2/4/2010 della CTR della Sicilia, che aveva dato luogo alla iscrizione a
ruolo , data la natura esemplificativa dell’elenco dei costi ritenuti non correttamente documentati e la previsione del dispositivo recante la conferma della legittimità dell’avviso di accertamento impugnato limitatamente al disconoscimento dei costi .
2 . Il motivo lamenta la non corretta interpretazione da parte dei giudici d’appello siciliani della sentenza della CTR costituente il presupposto dell’iscrizione a ruolo che ha dato luogo alla cartella oggetto di ricorso e precisamente che essi non abbiano attribuito natura esemplificativa all’elenco dei costi da ritenersi indeducibili e non abbiano considerato che nel dispositivo era confermata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato limitatamente al disconoscimento dei costi .
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
2.1. Occorre premettere che secondo questa Corte (Cass. 12/12/2006, n. 26523; Cass. 14/08/2020, n. 17175) l’accertamento e l’interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l’efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonchè per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti e non possono comunque sollecitare – essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità -indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità.
Deve poi osservarsi che la deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma , cod. proc. civ. deve avere ad
oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o preciso accadimento in senso storico naturalistico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053; Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (ancora Cass. Sez. U. n. 8053/2014).
2.2. In primo luogo, la sentenza della CTR, oggetto della asserita errata interpretazione da parte della sentenza oggi impugnata, è stata riprodotta solo in parte e peraltro omettendo proprio la parte in cui sono stati elencati singolarmente i costi da ritenersi non correttamente documentati; la parte contenente detto elenco è stata trascritta dalla decisione impugnata che proprio su di essa fa leva.
In secondo luogo, la natura esemplificativa o meno di tale elenco è questione di fatto, evidentemente rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, con valutazione insuscettibile di essere ricondotta al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., se non altro perché trattasi di circostanza espressamente presa in considerazione.
In terzo luogo, quanto al dispositivo della decisione, manca ogni considerazione sulla rilevanza decisiva del medesimo, anche tenendo conto della considerazione che l’interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza ma anche della sua motivazione (tra le tante Cass. 19/07/2018, n. 19252; Cass. 16/01/2014 n. 769).
Pertanto il ricorso va respinto.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.