Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3855 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ART. 20 D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131
sul ricorso iscritto al n. 23655/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO -quale incorporante RAGIONE_SOCIALE – in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dr. NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1021/1/2020, depositata il 21 febbraio 2020.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 26 novembre 2024.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti con cui l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, riqualificando, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come cessione di ramo d’azienda i due atti di acquisito delle quote sociali del capitale di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE così recuperando a tassazione la relativa imposta proporzionale in luogo di quella fissa versata dalla società.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio, decidendo sugli appelli riuniti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, li rigettava, ritenendo, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che dette operazioni negoziali dovessero essere interpretate nel loro complesso e non in modo atomistico e parcellizzato in relazione all’effetto giuridico finale realizzato e che non potesse ricevere applicazione la nuova versione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, quale risultante dalla novella di cui all’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (a mente
della quale «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»), in quanto avente natura innovativa ed efficacia non retroattiva, assumendo che « gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione producono sicuramente gli effetti della cessione di azienda» ed aggiungendo che « in ogni caso l’attività dell’Ufficio è consistita nella mera interpretazione degli atti presentati alla registrazione senza alcun riferimento ad elementi extratestuali o ad atti collegati» (così nella sentenza impugnata).
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 10 settembre 2020, articolando quattro motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota in cui ha rappresentato di non essersi costituita nei termini e riservandosi la facoltà di partecipare all’eventuale discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la società ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3., c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l’art. 1, comma 87, lett. a ), n. 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostenendo che il
Giudice territoriale avesse erroneamente escluso la natura interpretativa autentica delle menzionate nuove disposizioni che avevano novellato al precedente versione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986.
2. Il motivo di ricorso va accolto.
È stato più volte chiarito e ribadito che, alla luce delle previsioni dell’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli interventi del Giudice delle leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158 e Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), l’oramai consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che « l’imposta colpisce l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1° aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34901)» (cfr. Cass., Sez. T, 12 agosto
2024, n. 22666; nello stesso senso, Cass. Sez. T, 21 febbraio 2024, nn. 4607 e 4650);
In sintesi e riportandosi ai contenuti di tali pronunce, è stato precisato che:
«l’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: «L’articolo 1, comma 87, lettera a ), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali;
con la pronuncia del 16 marzo 2021 n. 39 la Corte Costituzionale ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dichiarandola manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva della disposizione interpretativa, considerando il suddetto intervento normativo aver assunto un carattere di
sistema e giustificato sul piano della ragionevolezza anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei «motivi imperativi di interesse generale» desumibili dall’art. 6 della Convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della Pubblica Amministrazione e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065);
– il giudice eurocomunitario ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale del giudice di legittimità alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione «se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni – le plurime cessioni dei beni -con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea» (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022 n. 10283); e ciò, assumendo la Corte di giustizia europea che, «non avendo il giudice del rinvio esposto in modo sufficiente sotto quale profilo
l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e dell’articolo 19 della direttiva IVA sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del TUR, la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla questione sollevata sia necessaria per consentire a tale giudice di decidere» (Corte Giust., 21 dicembre 2022, causa C250/2022, RAGIONE_SOCIALE contro Agenzia delle Entrate)» (così, Cass. Sez. T, 6 marzo 2024, n. 6094);
Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti;
Discende da quanto precede che la sentenza impugnata si è rivelata in sopravvenuto contrasto con i principi sopra indicati, interpretando le operazioni negoziali in rassegna nella loro sostanziale unitarietà, negando l’applicabilità retroattiva dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e quindi l’insuscettibilità di applicare l’imposta sulla base di elementi extratestuali dall’atto tassato desunti da altri atti ad esso collegati.
Va solo aggiunto sul punto che non osta alla soluzione che precede la valutazione pure fornita dal Giudice regionale nella parte in cui ha affermato che la riqualificazione operata
dall’Ufficio è consist it a nella mera interpretazione degli atti presentati alla registrazione senza alcun riferimento ad elementi extra testuali o ad atti collegati», trattandosi di un argomento aggiuntivo non essenziale ai fini della decisione, inidoneo a porsi come autonoma ratio decisoria, considerando la sua incoerenza con la precedente dissertazione circa la natura innovativa e non retroattiva delle nuove disposizioni e, comunque, palesemente incongruente con l’attività interpretativa svolta dall’Ufficio, che ha individuato l’effetto finale della cessione di azienda dall’esame congiunto dei due negozi e quindi per forza di cose- da elementi extra testuali rispetto al contenuto delle singole cessione di quote sociali.
Le ragioni che precedono assorbono l’esame dei restanti tre motivi, concernenti, sotto la diversa prospettiva interpretativa degli atti, sempre la violazione dell’art. 20, l’omesso esame di fatti decisivi funzionali all’interpretazione degli atti e la motivazione apparente della sentenza.
Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari accertamento in fatto, la causa va anche decisa nel merito, accogliendo l’originario ricorso proposto dalla contribuente ed annullando l’avviso di liquidazione impugnato.
I sopravvenuti interventi del Legislatore e del Giudice delle leggi, su cui si è basata la presente decisione, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla contribuente ed annulla l’avviso di liquidazione impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26