Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3855 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3855  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ART. 20 D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131
sul  ricorso  iscritto  al  n.  23655/2020  del  ruolo  generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO -quale incorporante  RAGIONE_SOCIALE  –  in  persona  del  Presidente  del consiglio  di  amministrazione  e  legale  rappresentante pro tempore, dr.  NOME  COGNOME,  rappresentata  e difesa,  in  ragione  di  procura  speciale  e  nomina  poste  a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
RAGIONE_SOCIALE (codice  fiscale  CODICE_FISCALE),  in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria  regionale  del  Lazio  n.  1021/1/2020,  depositata  il 21 febbraio 2020.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 26 novembre 2024.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva  liquidato l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, riqualificando, ai sensi dell’art.  20  d.P.R.  n.  131/1986,  come  cessione  di  ramo d’azienda  i  due  atti  di  acquisito  RAGIONE_SOCIALE  quote  sociali  del capitale di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, così recuperando a tassazione la relativa imposta proporzionale in luogo di quella fissa versata dalla società.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio, decidendo sugli appelli riuniti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, li rigettava, ritenendo, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che dette operazioni negoziali dovessero essere interpretate nel loro complesso e non in modo atomistico e parcellizzato in relazione all’effetto giuridico finale realizzato e che non potesse ricevere applicazione la nuova versione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, quale risultante dalla novella di cui all’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (a mente
della quale «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»), in quanto avente natura innovativa ed efficacia non retroattiva, assumendo che «[…] gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione producono sicuramente gli effetti della cessione di azienda» ed aggiungendo che «[…] in ogni caso l’attività dell’Ufficio è consistita nella mera interpretazione degli atti presentati alla registrazione senza alcun riferimento ad elementi extratestuali o ad atti collegati» (così nella sentenza impugnata).
 RAGIONE_SOCIALE  proponeva  ricorso  per  cassazione avverso  la  suindicata  sentenza,  con  atto  notificato  il  10 settembre 2020, articolando quattro motivi di impugnazione.
 L’RAGIONE_SOCIALE  ha  depositato  nota  in  cui  ha rappresentato di non essersi costituita nei termini e riservandosi la facoltà di partecipare all’eventuale discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  di  impugnazione  la  società  ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3., c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e/o falsa applicazione dell’art.  20  d.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131,  in  combinato disposto con l’art.  1,  comma 87, lett. a ),  n.  1)  e  2),  della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 1, comma 1084, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sostenendo  che  il
Giudice  territoriale  avesse  erroneamente  escluso  la  natura interpretativa autentica RAGIONE_SOCIALE menzionate nuove disposizioni che  avevano  novellato  al  precedente  versione  dell’art.  20 d.P.R. n. 131/1986.
2. Il motivo di ricorso va accolto.
È stato più volte chiarito e ribadito che, alla luce RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli interventi del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158 e Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), l’oramai consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che «[…] l’imposta colpisce l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1° aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34901)» (cfr. Cass., Sez. T, 12 agosto
2024,  n.  22666;  nello  stesso  senso,  Cass.  Sez.  T,  21 febbraio 2024, nn. 4607 e 4650);
In sintesi e riportandosi ai contenuti di tali pronunce, è stato precisato che:
«l’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  prevede  che:  «L’articolo  1,  comma  87,  lettera a ), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione  autentica  dell’articolo  20,  comma  1,  del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali;
con la pronuncia del 16 marzo 2021 n. 39 la Corte Costituzionale ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dichiarandola manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva della disposizione interpretativa, considerando il suddetto intervento normativo aver assunto un carattere di
sistema e giustificato  sul piano della ragionevolezza anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei «motivi imperativi di interesse generale» desumibili dall’art. 6 della Convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti  della  persona  contro  il  potere  dello Stato  e  della  Pubblica  Amministrazione  e  non  viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065);
– il giudice eurocomunitario ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale del giudice di legittimità alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione «se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni – le plurime cessioni dei beni -con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea» (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022 n. 10283); e ciò, assumendo la Corte di giustizia europea che, «non avendo il giudice del rinvio esposto in modo sufficiente sotto quale profilo
l’interpretazione dell’articolo  5,  paragrafo  8,  della  sesta direttiva e dell’articolo 19 della direttiva IVA sia rilevante ai fini  dell’applicazione  dell’articolo  20  del  TUR,  la  Corte  non può  valutare  in  quale  misura  una  risposta  alla  questione sollevata  sia  necessaria  per  consentire  a  tale  giudice  di decidere» (Corte Giust., 21 dicembre 2022, causa  C250/2022,  RAGIONE_SOCIALE  contro  RAGIONE_SOCIALE)» (così, Cass. Sez. T, 6 marzo 2024, n. 6094);
Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma  di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche agli  atti  stipulati  in  epoca  antecedente  alla  sua  entrata  in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti;
Discende da quanto precede che la sentenza impugnata si è rivelata in sopravvenuto contrasto con i principi sopra indicati, interpretando le operazioni negoziali in rassegna nella loro sostanziale unitarietà, negando l’applicabilità retroattiva dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e quindi l’insuscettibilità di applicare l’imposta sulla base di elementi extratestuali dall’atto tassato desunti da altri atti ad esso collegati.
Va solo aggiunto sul punto che non osta alla soluzione che precede la valutazione pure fornita dal Giudice regionale nella parte in cui ha affermato che la riqualificazione operata
dall’Ufficio è consist it a nella […] mera interpretazione degli atti presentati alla registrazione senza alcun riferimento ad elementi extra testuali o ad atti collegati», trattandosi di un argomento aggiuntivo non essenziale ai fini della decisione, inidoneo a porsi come autonoma ratio decisoria, considerando la sua incoerenza con la precedente dissertazione circa la natura innovativa e non retroattiva RAGIONE_SOCIALE nuove disposizioni e, comunque, palesemente incongruente con l’attività interpretativa svolta dall’Ufficio, che ha individuato l’effetto finale della cessione di azienda dall’esame congiunto dei due negozi e quindi per forza di cose- da elementi extra testuali rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALE singole cessione di quote sociali.
 Le  ragioni  che  precedono  assorbono  l’esame  dei restanti tre motivi, concernenti, sotto la diversa prospettiva interpretativa  degli  atti,  sempre  la  violazione  dell’art.  20, l’omesso esame di fatti decisivi funzionali all’interpretazione degli atti e la motivazione apparente della sentenza.
Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata;  non  essendo  necessari  accertamento  in  fatto,  la causa  va  anche  decisa  nel  merito,  accogliendo  l’originario ricorso proposto dalla contribuente ed annullando l’avviso di liquidazione impugnato.
I sopravvenuti interventi del Legislatore e del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, su cui si è basata la presente decisione, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo  nel  merito,  accoglie  l’originario  ricorso  proposto dalla contribuente ed annulla l’avviso di liquidazione impugnato.
Compensa  integralmente  tra  le  parti  le  spese  dell’intero giudizio.
Così  deciso  in  RAGIONE_SOCIALE,  nella  camera  di  consiglio  del  26