Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3810 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3810 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
Oggetto:
interposizione
societaria
–
valutazione degli
elementi indiziari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11723/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di ex socia della RAGIONE_SOCIALE, società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4901/11/2022, depositata il 13 dicembre 2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Il giudizio riguarda l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e l’atto di contestazione e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni n. T9DCO2F005852019, emessi per l’anno di imposta 2016.
In particolare, l’avviso di accertamento veniva emesso conseguentemente all’attività di verifica, ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte Dirette, Irap e Iva, relativa all’anno di imposta 2016 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
A fondamento della ripresa erariale vi è la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE e di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Come risulta dal prodromico PVC, sussisterebbe -secondo l’RAGIONE_SOCIALE – una complessa frode nell’ambito IVA che avrebbe coinvolto quattro società (la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, tutte riconducibili alla medesima famiglia COGNOME). In particolare, la frode sarebbe stata realizzata attraverso la contabilizzazione di acquisti fittizi di beni con relativa detrazione di IVA e vendita fittizia degli stessi senza applicazione d’imposta (o perché rivolte a fittizio “esportatore abituale” che ha emesso false lettere d’intenti o perché definite “esportazioni” in assenza dei requisiti di legge).
La specifica contestazione relativa alla RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE per cui è processo riguarda due fatture di acquisto dal fornitore RAGIONE_SOCIALE per complessivi 1.492.000,00 euro, oltre IVA, e le due corrispondenti fatture di vendita al cliente RAGIONE_SOCIALE per euro 1.718.768,00, senza apposizione d’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. C. del d.P.R. n. 633 del 1972.
Attraverso tale meccanismo sarebbero state poi create riserve occulte nel patrimonio aziendale di cui avrebbero beneficiato gli appartenenti alla famiglia COGNOME, segnatamente – nel presente giudizio – COGNOME NOME.
Sulla base di tali considerazioni l’RAGIONE_SOCIALE -negli atti qui impugnati – riqualificava la società RAGIONE_SOCIALE alla stregua di ditta individuale con conseguente responsabilità in proprio di COGNOME NOME sulla base della teoria dell’abuso di schema societario. Inoltre, si evidenziava che, constatata l’inesistenza della società da parte dell’RAGIONE_SOCIALE competente, la sua partita IVA era stata cessata d’ufficio, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, con decorrenza dal 7 marzo 2017.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 104/17/2022, depositata il 14 gennaio 2022, respingeva il ricorso. Appellavano le contribuenti e con la pronuncia qui gravata la CTR della Lombardia ha accolto l’appello di NOME ritenendo mancante l’articolata dimostrazione necessaria a superare lo schermo societario, non andando gli elementi dedotti e provati dall’RAGIONE_SOCIALE oltre una mera petizione di principio.
Ricorre a questa Corte COGNOME NOME, in proprio e quale ex socia della società RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a undici motivi che illustra con memoria; ricorre anche
l’RAGIONE_SOCIALE con separato ricorso articolato in due motivi di gravame.
L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria ha resistito al ricorso della contribuente con controricorso e anche la contribuente ha risposto al ricorso erariale con proprio controricorso.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, va qualificata come ricorso principale l’impugnazione proposta dalla contribuente NOME in quanto notificata via PEC in data 13 maggio 2024 alle ore 11.11.20, quindi precedentemente all’impugnazione che diviene allora incidentale -proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, notificata via PEC in data 13 maggio 2024 ma alle ore 15.30, quindi successivamente.
Nondimeno, alla luce del contenuto censorio dei motivi debbono esaminarsi per primi i motivi di ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di tale ricorso lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione illogica fornita dalla sentenza di secondo grado in ordine all’infondatezza della pretesa erariale. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, le argomentazioni della sentenza appaiono al contempo meramente apparenti, nonché in ogni caso illogiche e contraddittorie, nella misura in cui la statuizione impugnata ha ritenuto, senza null’altro esplicitare a supporto del decisum , che il quadro indiziario fornito dall’RAGIONE_SOCIALE fosse dotato dei caratteri di gravità,
precisione e concordanza ai soli fini dell’accertamento sull’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni documentate in fattura, ma non anche ai fini della dimostrazione sulla sussistenza di un abuso della personalità giuridica.
Il motivo è infondato.
Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105/2017; Cass. n. 25456/2018; n. 22949/2018; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n. 9288/2021; Cass. n. 9627/2021; Cass. n. 28829/2021). Nella fattispecie, la motivazione che, benché succinta, assurge al ‘minimo costituzionale’ di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, nonché, ex multis , Cass. n. 9288/2021; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 15889/2024) in quanto rende noto e comprensibile l’iter logico -giuridico che sottende la decisione.
Il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2082, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’accertamento compiuto sulla effettiva titolarità dei redditi oggetto del recupero a tassazione. La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in secondo luogo, secondo l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, ha ritenuto erroneamente l’insussistenza di elementi utili a riscontrare, nella fattispecie in esame, un’ipotesi di interposizione societaria, per cui la società RAGIONE_SOCIALE
sarebbe l’interposta e COGNOME NOME l’interponente; ha quindi smentito l’esistenza di tutto ciò che aveva condotto l’RAGIONE_SOCIALE ad indirizzare proprio al predetto soggetto, quale persona fisica, tanto l’avviso di accertamento quanto l’atto di contestazione. Nello specifico, il Collegio di secondo grado ha affermato erroneamente, si sostiene in ricorso, che l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria avrebbe completamente dimenticato di offrire la prova dell’assunto abuso di schema societario e che di tutte le affermazioni su cui è stato eretto l’impianto accertativo non esisterebbe – né nel PVC né negli atti offerti dall’RAGIONE_SOCIALE -non solo un principio di prova, ma neppure un’analitica descrizione RAGIONE_SOCIALE stesse.
Il motivo è fondato.
Il meccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone: «in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona». Per la sua ampia latitudine, l’applicazione di questa norma non è limitata dalla tipologia di reddito oggetto di accertamento e, dunque, si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali, salva la necessaria specifica verifica della relazione di fatto tra contribuente e reddito per operare la traslazione del reddito d’impresa prodotto all’effettivo titolare. Si è, quindi, affermato che «in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa,
e RAGIONE_SOCIALE relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’RAGIONE_SOCIALE finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto» (Cass. n. 23231/2022). L’oggetto della prova incombente sull’RAGIONE_SOCIALE finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l’accertamento sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultando all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi il possesso del reddito. In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo. La rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtà sull’apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l’effettività
dell’esercizio del possesso del reddito a prescindere dalla sua formale titolarità (Cass. n. 23231/2022; Cass. n. 1369/2024).
Ciò che rileva ai fini tributari è, pertanto, che l’interponente disponga RAGIONE_SOCIALE risorse del soggetto interposto uti dominus ; infatti, è nella prova della relazione dell’interponente con la fonte di reddito del soggetto interposto che si risolve la prova del «possesso» del reddito. Inoltre, trattandosi di possesso come situazione di fatto tale da comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale è coerente che la prova sia affidata anche a circostanze di carattere indiziario. (Cass. n. 5276/2022).
Coerentemente con la funzione della previsione, la disciplina dell’interposizione non prevede una responsabilità aggiuntiva dell’interposto oltre a quella dell’interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l’onere del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte a carico dell’effettivo titolare dei redditi, mentre l’interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; se quindi risulta accertato che il possessore del reddito è l’interponente, che si cela all’Erario nascondendosi dietro l’interposto, è esclusivamente in capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito dall’interposto (Cass. n. 29228/2021).
Costituisce, inoltre, principio consolidato quello per cui la disciplina prevista dall’art. art. 37 cit. non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d’imposta (Cass. n. 11055/2021; da ultimo, Cass. n. 1369/2024).
Questo inquadramento ha immediate conseguenze anche sul piano sanzionatorio. L’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimento nella condotta dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche RAGIONE_SOCIALE condotte evasive. La fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 d. l. n. 269 del 2003, perché il rapporto fiscale che viene in considerazione non è quello, previsto dalla citata norma, «proprio di società o enti con personalità giuridica» ma, in conseguenza della traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, quello specifico e proprio dell’interponente. Il contribuente non riveste, in questo caso, la posizione di amministratore ma è l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società come se fossero stati da lui prodotti, sicché assume rilievo, anche per tale versante, il suo rapporto fiscale, con le correlate sanzioni per gli inadempimenti e le violazioni che lo caratterizzano, e non quello della società (Cass. n. 23149/2025; Cass. n. 33434/2022).
Quanto alla denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE norme di formazione della prova presuntiva, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza
una valutazione di sintesi (cfr. Cass. n. 19352/2018, Cass. n. 10973/2017; Cass. n. 1715/2007). Infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 19485/2017; Cass. n. 17535/2008). Ebbene, in ordine all’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla amministrazione (Cass. n. 1575/2007), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass. n. 12002/2017; Cass. n. 5374/2017).
Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Nella sentenza impugnata la CGT, facendo mal governo dei suddetti principi di diritto -a fronte della contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE di un abuso di schema societario, nell’ambito di una più complessa frode coinvolgente quattro società (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) tutte riconducibili alla medesima famiglia COGNOME, con imputazione del carico fiscale (debito tributario e sanzioni) della società direttamente sui soci-persone fisiche (nella specie, COGNOME NOME), quali autori, ideatori e beneficiari della frode realizzata attraverso la contabilizzazione di acquisti fittizi di beni con relativa detrazione di IVA e vendita fittizia degli stessi senza applicazione d’imposta (o perché rivolte a un fittizio ‘esportatore abituale’ che ha emesso false lettere d’intento o perché definite ‘esportazioni’ in assenza dei requisiti), al fine di generare fittizi crediti IVA, utilizzati poi nelle liquidazioni periodiche e/o in compensazione nei mod. F24 della società ha ritenuto offerti dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto gli elementi indiziari relativi al compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti (in ordine alla fittizietà RAGIONE_SOCIALE società fornitrici RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE essa ha valorizzato in motivazione sia l’assenza di dipendenti, sia ‘l’assenza di struttura in capo alla fornitrice, assenza di operatività fiscale, documenti di trasporto sempre a cura dell’acquirente’) e, diversamente, in merito al contestato ‘abuso dello schermo societario’ con interposizione della RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, totalmente asservita a ll’ interponente NOME, ha ritenuto invece non forniti dall’RAGIONE_SOCIALE ‘elementi a sostegno di alcun tipo’, non esistendo non solo un principio di prova ma neppure nei verbali di contestazione una descrizione del meccanismo fraudatorio contestato. Con ciò, il giudice di appello, in violazione dei richiamati principi di diritto e RAGIONE_SOCIALE regole di formazione della prova presuntiva, non ha valutato, in un giudizio globale, anche gli altri elementi indiziari, possibili indici del contestato totale asservimento della società-interposta alla unica socia, emersi dalla indagine di cui al PVC del 17 luglio 2019 della Direzione Provinciale II di Milano – RAGIONE_SOCIALE Controlli (allegato al ricorso e riprodotto a questa Corte), quali la totale riconducibilità della società RAGIONE_SOCIALE, come RAGIONE_SOCIALE altre coinvolte nel contestato meccanismo fraudolento, alla medesima famiglia COGNOME (nella specie, a COGNOME NOME), la mancata percezione da parte dei predetti soggetti di alcun tipo di compenso o remunerazione né a titolo di amministratore né sotto forma di utili (unicamente NOME percepiva una minima remunerazione da lavoro dipendente), le dichiarazioni fiscali degli stessi di redditi irrisori, tali da non assicurare neanche le minime necessità di sopravvivenza, né tantomeno da consentire il sostenimento di spese per contributi, assicurazioni, IMU, pure risultanti sostenute in anagrafe tributaria, la breve attività della società accertata e la sua messa in liquidazione poco dopo avere realizzato le operazioni contestate.
Tale vizio del ragionamento presuntivo del giudice di appello che non ha, dunque, valutato, nel loro complesso, tutti gli elementi indiziari offerti dall’RAGIONE_SOCIALE al fine di verificare, con riguardo alla contestazione dell’abuso di sche ma societario, l’assolvimento da parte di quest’ultimo dell’onere probatorio, anche attraverso elementi
presuntivi (gravi, precisi e concordanti), circa il totale asservimento della società RAGIONE_SOCIALE interposta alla interponente COGNOME NOME -si è riflesso anche sul piano sanzionatorio comportando erroneamente l’annullamento degli atti di contestazione notificati nei confronti della persona fisica COGNOME NOME, in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE, implicando una rinnovazione da parte del giudice del rinvio del giudizio presuntivo circa il contestato abuso di schema societario con la verifica riguardante l’ interposizione fittizia di RAGIONE_SOCIALE e della conseguente imputazione alla socia dei redditi quale interponente, comporta l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale proposto da COGNOME NOME, nonché dei motivi dal terzo all’undicesimo del medesimo ricorso principale.
Il primo motivo di detto ricorso lamenta infatti la violazione o falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, d. l. 174/2014, per non avere la sentenza accertato il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra NOME COGNOME quale supposto legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE a ricevere la notifica dell’atto di contestazione; il terzo si duole della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per motivazione omessa in relazione ai presupposti della frode contestata; il quarto della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per motivazione omessa in relazione all’illegittimità del regime impositivo applicato; il quinto della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per motivazione omessa in relazione alla eccepita omessa prova della frode contestata ed alla prova contraria fornita dalla parte; il sesto della violazione o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, 26, comma 3, del D.p.r. n. 63372, 109, D.p.r. n.
917/1986, e 2697 e 2729, c.c.; il settimo della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla assenza della prova dei presupposti per l’imputazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni alle persone fisiche; l’ottavo della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla illegittimità del provvedimento sanzionatorio per omessa motivazione circa l’irrogazione in concreto RAGIONE_SOCIALE sanzioni e circa la conseguente violazione degli artt. 7 e 16, D. Lgs. 472/1997; il nono della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, D. Lgs. 472/1997; il decimo della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla illegittimità l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, D.L. n. 16 /2012 e l’undicesimo della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla l’omessa deduzione e prova dei presupposti per l’affidamento anticipato per fondato pericolo per la riscossione.
Diversa sorte va attribuita al secondo motivo di ricorso principale della contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso principale, articolato ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 600 del 1973, per non avere la sentenza accertato l’incompetenza territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE accertatore e la conseguente illegittimità dell’atto impugnato. Secondo la parte ricorrente, la sentenza è illegittima come in rubrica ove afferma che: ‘inammissibile, prima ancora che infondata, l’eccezione di incompetenza territoriale della Direzione Provinciale
Milano II: nell’atto di appello la parte nulla dice circa l’effettivo domicilio della società appellante. Ritenendo quindi corretto l’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria (e visibile nel timbro apposto in fondo al PVC al momento della sottoscrizione dell’allora legale rappresentante), ne deriva la competenza territoriale della DP II di Milano’. L’atto impugnato sarebbe quindi, secondo tal prospettazione, radicalmente nullo in quanto emesso da un RAGIONE_SOCIALE privo di competenza territoriale e/o funzionale in ordine al domicilio dei contribuenti accertati, coincidente con la residenza RAGIONE_SOCIALE persone fisiche e con la sede legale RAGIONE_SOCIALE società.
Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico.
Invero, parte contribuente non indica -né lo si evince dalla sentenza impugnata -quale sia la competenza per territorio della direzione provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della quale lamenta il difetto di competenza. Poiché in base all’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la competenza ad effettuare accertamenti e controlli tributari in materia di imposte dirette spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata e -quanto all’iva – analogo è il tenore della disposizione dell’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 in virtù della quale competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti è l’RAGIONE_SOCIALE provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59 del decreto citato, era onere della parte sia indicare il domicilio della stessa sia soprattutto illustrare e provare in base a quali provvedimenti organizzativi dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria la competenza de qua era stata attribuita ad altra direzione provinciale diversa da quella emittente gli atti impugnati.
In conclusione, il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, va accolto e va rigettato il primo motivo di tale ricorso; va dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale proposto dalla contribuente e dichiarati assorbiti i restanti motivi dell’impugnazione principale alla luce dell ‘accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza di merito va quindi cassata, in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo di tale ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito nel resto il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME