Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5658 Anno 2026
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5658 Anno 2026
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
600/73- interposizione fittiziaamministratore di fatto art. 37, comma 3, del d.PR n.
ORDINANZA
Sul ricorso n. 13564 del ruolo generale dell’anno 202 3 proposto
Da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica dei difensori (PEC): EMAIL; EMAIL;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
– intimata- per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte di Giustizia di II grado della Lombardia n. 5256/22/2022, depositata in data 27 dicembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
FATTI DI CAUSA
1. Dalla sRAGIONE_SOCIALEnza e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto, che: 1) previo p.v.c. del 5.12.2019 della Guardia RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE di Bergamo, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva emesso : a) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (estinta in data 20.2.2020) quattro avvisi di accertamCOGNOME con i quali venivano recuperati per gli anni 2016-2018, i costi dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture afferenti ad operazioni ritenute oggettivamRAGIONE_SOCIALE inesistenti emesse nell’ambito di una vasta frode fiscale , oltre sanzioni e un atto di recupero di imposta indebitamRAGIONE_SOCIALE compensata per gli anni 2017-2018 -tutti notificati a NOME COGNOME nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta RAGIONE_SOCIALE e a NOME COGNOME, nella qualità di amministratore di fatto; b ) nei confronti di NOME COGNOME atto di contestazione sanzioni , quale assunto responsabile a titolo di concorrRAGIONE_SOCIALE, ex art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nelle violazioni tributarie contestate in capo alla RAGIONE_SOCIALE relativamRAGIONE_SOCIALE ai sopra richiamati avvisi; 2) avverso i suddetti atti impositivi NOME COGNOME aveva proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1902/11/2021, previa riunione, li aveva rigettati; 3)avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado il contribuRAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello cui aveva controdedotto l’RAGIONE_SOCIALE chiedendone il rigetto; 4) la Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 5256/22/2022, depositata in data 27 dicembre 2022, aveva rigettato il gravame confermando la legittimità degli atti impositivi impugnati.
2. Nella suddetta sRAGIONE_SOCIALEnza, per quanto di interesse, in punto di diritto, la CGT di II grado ha osservato che: 1) nel merito NOME COGNOME non aveva contestato i rilievi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE cooperativa ma soltanto la qualifica di amministratore di fatto della stessa; 2) dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini della GDF era emerso il ruolo in capo a COGNOME di organizzatore della vasta frode in danno all’Erario e agli enti previdenziali perpetrata attraverso la predisposizione di una struttura consortile (RAGIONE_SOCIALE ) che si avvaleva, per l’esecuzione di prestazioni di manodopera ai clienti/committenti, di consorziate cooperative (tra cui RAGIONE_SOCIALE) amministrate da prestanomi e dedite all’evasione dei tributi e dei contributi previdenziali; ciò aveva consentito al RAGIONE_SOCIALE di stipulare contratti di appalto proponendo ai committenti un costo del lavoro molto competitivo, mentre le prestazioni di lavoro venivano svolte dai soci componenti RAGIONE_SOCIALE cooperative consorziate le quali fatturavano al RAGIONE_SOCIALE le prestazioni rese alle RAGIONE_SOCIALE committenti e quest’ultimo ‘ ribaltava ‘ l’entità RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturategli dalle consorziate emettendo le fatture direttamRAGIONE_SOCIALE alla committRAGIONE_SOCIALE; lo scopo di questo schema fraudolCOGNOME era l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi (il RAGIONE_SOCIALE) l’evasione dell’Iva e dei contributi previdenziali oltre al trattenimCOGNOME d ell’Iva incassata sulle medesime fatture; dalle indagini era emerso, dunque, che NOME COGNOME era amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE cooperative in concorso con i rappresentanti legali RAGIONE_SOCIALE stesse; 3) era infondata la censura con la quale era stata denunciata l’inesistenza di una norma che contemplasse la responsabilità dell’amministratore di fatto per le obbligazioni tributarie riferibili alla RAGIONE_SOCIALE di capitali atteso che l’Ufficio non aveva accertato direttamRAGIONE_SOCIALE alcuna imposta nei confronti del contribuRAGIONE_SOCIALE, avendo irrogato nei confronti di quest’ultimo direttamRAGIONE_SOCIALE soltanto il trattamCOGNOME sanzionatorio; 4) era infondata la censura di violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 in ordine al principio di irrogazione esclusiva RAGIONE_SOCIALE sanzioni in capo alle persone giuridiche, considerando che, nella specie, veniva in rilievo il principio della c.d. interposizione fittizia per cui il trattamCOGNOME
sanzionatorio era stato applicato nei confronti del soggetto che aveva effettivamRAGIONE_SOCIALE posto in essere il meccanismo fraudolCOGNOME.
Avverso la suddetta sRAGIONE_SOCIALEnza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
4 . E’ rimast a intima ta l’RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmRAGIONE_SOCIALE disattesa la richiesta avanzata dal ricorrRAGIONE_SOCIALE, in memoria, di applicazione dell’art. 21 -bis D.Lgs. n. 74/2000 avuto riguardo alla sRAGIONE_SOCIALEnza penale divenuta irrevocabile (il 15.10.2024) del Tribunale di Bergamo n. 1412/2024 che aveva assolto il COGNOME , ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per non avere commesso il fatto (anche) per i reati di cui alle lettere K ed L (ai sensi degli artt. 110 c.p. e 10-quater del d.lgs. n. 74/2000) a lui contestati, quale concorrRAGIONE_SOCIALE, nella presunta qualità di amministratore di fatto della cooperativa di RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Invero, l’operatività dell’art. 21 -bis cit. è da escludere in quanto premesso che l’art. 21 -bis cit. postula che la sRAGIONE_SOCIALEnza irrevocabile di assoluzione sia ‘pronunciata … sugli stessi fatti materiali’ oggetto del giudizio tributario (v. anche Cass. n. 14338/25) – nella specie: 1) la mera allegazione che la sRAGIONE_SOCIALEnza penale n. 1412/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo, aveva assolto NOME COGNOME (‘ per non avere commesso il fatto ‘) e che essa riguardava i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario non può considerarsi sufficiRAGIONE_SOCIALE, essendo necessario che siano indicati gli specifici fatti ed elementi – oggetto di puntuale accertamCOGNOME nella sRAGIONE_SOCIALEnza penale -rispetto ai quali viene ravvisata l’identità e per i quali, dunque, viene invocato il giudicato; 2) in ogni caso, difetta una ‘identità di fatti materiali’ laddove nella sRAGIONE_SOCIALEnza penale si fa riferimCOGNOME all’imputazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10 -quater del d.lgs. n. 74/2000, per gli anni 2017-2018, in capo a NOME COGNOME quale amministratore di fatto a titolo di concorrRAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 110 c.p. ( ‘ posto che NOME COGNOME non rivestiva alcuna
qualifica formale gestoria all’internodi nessuna RAGIONE_SOCIALE cooperative di cui si discute, l’unica qualifica soggettiva a lui riferita tra quelle indicate in imputazione idonea ad assumere penale rilevanza in relazione ai reati contestati ex art. 10 quater cit. è quella di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE cooperative alle quali di volta in volta si riferiscono le indebite compensazioni. Infatti, né la qualifica in sé di PresidRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE peraltro per i capi fino ad NOME COGNOME assunse in periodo successivo al tempus commissi delicti, né quella di membro del relativo comitato direttivo né ancora di eventuale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE con riguardo ai capi M e N sono idonee di per sè ad integrare in con creto la qualifica soggettiva del reato proprio di cui all’art. 10 quater che può essere commesso soltanto dal contribuRAGIONE_SOCIALE tenuto a presentare il modello F24 e legittimato, ex art. 17 ss del d.lgs. n. 241 del 1997, ad effettuare pagamenti di imposta utili zzando in compensazione crediti verso l’Erario, soggetto che è individuabile nel caso di specie unicamRAGIONE_SOCIALE nella cooperativa interessata. D’altronde, un ipotetico concorso esterno -pur ipotizzabile senza mutazione del fatto contestato- presupponendo comunqu e che l’extraneus abbia fornito il proprio contributo causale consapevole all’indebita compensazione … avrebbe richiesto la specifica descrizione in imputazione della tipologia di un siffatto contributo partecipativo ovvero la sua chiara emersione dall’ist ruttoria, aspetti la cui mancanza in concreto induce a soffermarsi nella valutazione dell’autoria delittuosa esclusivamRAGIONE_SOCIALE sulla qualifica di amministratore di fatto della cooperativa’, v. pag.5 della sRAGIONE_SOCIALEnza penale allegata) mentre la presRAGIONE_SOCIALE controversia involge la sostanziale contestazione in capo a NOME COGNOME , per gli anni 2016-2018, RAGIONE_SOCIALE condotte evasive della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non nella posizione di (mero) amministratore di fatto ma quale dominus dell’intero meccanismo fraudatorio ed effettivo trasgressore, con conseguRAGIONE_SOCIALE imputazione a quest’ultimo dei redditi maturati dall’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE relative imposte nonché irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ( quale ‘concorrRAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi dell’ art. 9 del d.lgs. n. 472/97). Questa mancanza di identità tra i fatti materiali nei due giudizi osta ab origine
all’applicabilità dell’art. 21bis cit. senza che nella fattispecie in esame rilevi la questione da ultimo rinviata a nuovo ruolo dalle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 31961 del 2025.
2.Va, altresì, rigettata l’eccezione dell’efficacia di giudicato esterno asseritamRAGIONE_SOCIALE ‘ riflessa ‘ -con riguardo alla sRAGIONE_SOCIALEnza n. 411/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, ad avviso della contribuRAGIONE_SOCIALE, avrebbe escluso la qualifica di amministratore di fatto attribuita in capo a NOME COGNOME per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interessate dallo stesso PVC, dal quale trae fondamCOGNOME la contestazione sia per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in ordine agli stessi fatti oggetto del presRAGIONE_SOCIALE giudizio.
2.1.Questa Corte ha più volte ribadito (sentt. nn. 6788/13, 2137/14; n. 24793/15 ) che, in tema di effetti del giudicato, la sRAGIONE_SOCIALEnza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa; in particolare, affinché una sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti: (a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63; 2112/71; 444/74; 6178/81; 970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturRAGIONE_SOCIALE da un diverso rapporto giuridico (Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto “la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio” (Cass. 16969/02); (b) che i terzi non ne possano risentire un “pregiudizio giuridico” (1895/65; 2112/71; 9 11213/07); (c) che l’efficacia riflessa investa solo l’affermazione di una “situazione RAGIONE_SOCIALE che non ammette la possibilità di un diverso accertamCOGNOME” (Cass., sez. 3, n. 8101 del 2020). L’efficacia ultrattiva del giudicato (oltre, dunque, i limiti soggettivi dettati dall’art. 2909 cod. civ.), –
che, così, è idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendRAGIONE_SOCIALE rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12252; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., 8 ottobre 2013, n. 22908; Cass., 5 luglio 2011, n. 14814; Cass., 13 gennaio 2011, n. 691), – trova giustificazione (proprio) nel nesso di pregiudizialità RAGIONE_SOCIALE tra rapporti distinti, nel senso che tra la situazione RAGIONE_SOCIALE oggetto del giudicato e la situazione RAGIONE_SOCIALE facRAGIONE_SOCIALE capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di «pregiudizialità – dipendenza in senso giuridico (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicatocondizionato» (Cass. Sez. U., 12 marzo 2008, n. 6523 cui adde Cass. sez. 5, n. 8289 del 2021; 11 giugno 2019, n. 15599; Cass., 20 febbraio 2013, n. 4241; Sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 28577 del 2021). Nella fattispecie in esame difetta, in primo luogo, il nesso di pregiudizialità RAGIONE_SOCIALE tra il rapporto (tributario) facRAGIONE_SOCIALE capo al COGNOME per le violazioni commesse dalla RAGIONE_SOCIALE, nel presupposto che questi fosse amministratore di fatto della detta RAGIONE_SOCIALE, oggetto della sRAGIONE_SOCIALEnza n. 411/2023 passata in giudicato della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia e quello oggetto del presRAGIONE_SOCIALE giudizio, facRAGIONE_SOCIALE capo al contribuRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, per le violazioni commesse dalla RAGIONE_SOCIALE, quale dominus dell’intera operazione fraudolenta, con traslazione del reddito ex art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1970. Invero, la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 411/2023 riguarda questioni non decisive nel presRAGIONE_SOCIALE giudizio ossia il ruolo di amministratore di fatto del COGNOME e il titolo di responsabilità concorsuale dello stesso laddove la sostanziale contestazione mossa con gli atti impositivi oggetto dell’impugnativa nel presRAGIONE_SOCIALE giudizio involge la posizione del COGNOME, quale interponRAGIONE_SOCIALE ed effettivo trasgressore e, dunque, il titolo di responsabilità in proprio dello stesso.
3 .Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2639 c.c. e 62 DPR n. 600/73 per avere la Corte di II grado qualificato il contribuRAGIONE_SOCIALE come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza avere accertato ed indicato quali fossero gli specifici atti di gestione compiuti onde stabilirne la continuatività e la significatività ai fini della detta qualificazione.
3.1.Il motivo è infondato.
3.2. Questa Corte ha condivisibilmRAGIONE_SOCIALE affermato che « In tema di RAGIONE_SOCIALE, la persona che, benché priva della corrispondRAGIONE_SOCIALE investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della RAGIONE_SOCIALE stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimCOGNOME di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza » (Cass., 01/03/2016, n. 4045; Sez. 5, Ordinanza n. 1546 del 19/01/2022; Cass. n. 8837 del 2024); peraltro, si è chiarito come, pur richiedendo in linea di massima per la configurabilità dell’amministratore di fatto una ingerenza nella gestione completa e sistematica (Cass. 9795/1999, 16184/2016, 21730/2020), il requisito della sistematicità non sia necessario nel caso di compimen to di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, tali da potersi giustificare solo grazie all’effettivo inserimCOGNOME nella gestione (Cass. 2952/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 23213 del 13/08/2025).
3.3.Nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, la CGT di II grado -in ossequio ai suddetti principi – ha ritenuto comprovata, in base alle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini della GDF, la qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE cooperativa RAGIONE_SOCIALE in capo a NOME COGNOME avuto riguardo al ruolo dello stesso di ‘organizzatore’ della vasta frode all’Erario , perpetrata negli anni 2016-2018, mediante la predisposizione di una struttura consortile (RAGIONE_SOCIALE) che si avvaleva, per l’esecuzione di prestazioni di manodopera ai clienti/committenti, di consorziate cooperative amministrate da prestanomi, dedite all’evasione dei trib uti e dei contributi previdenziali. In base a tale
schema fraudolCOGNOME, nel quale era inserita anche la RAGIONE_SOCIALE cooperativa RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE stipulava, a un costo del lavoro estremamRAGIONE_SOCIALE competitivo, contratti di appalto con le RAGIONE_SOCIALE committenti mentre le prestazioni di lavoro, previ accordi di subappalto, venivano svolte ai soci componenti RAGIONE_SOCIALE cooperative consorziate. Sotto l’aspetto contabile, le cooperative consorziate fatturavano al RAGIONE_SOCIALE le prestazioni rese alle RAGIONE_SOCIALE committenti e il RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, provvedeva a ‘ribaltare’ l’ent ità RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturategli dalle consorziate emettendo le fatture direttamRAGIONE_SOCIALE alla committRAGIONE_SOCIALE. Pertanto, il fine della frode era quello di consentire -attraverso l’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture per prestazioni inesistenti – a terzi, e, in particolare, al RAGIONE_SOCIALE, l’evasione dell’Iva, dei contributi previdenziali oltre il trattenimCOGNOME dell’Iva incassata sulle dette fatture. Pertanto, la valutazione positiva circa il ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE cooperativa COGNOME (e RAGIONE_SOCIALE altre cooperative) in capo al COGNOME è stata compiuta dal giudice di appello sulla base dell’emersa concreta gestione fattuale in toto, pluriennale, da parte di quest’ultimo dell’attività del RAGIONE_SOCIALE, schermo RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE singole cooperative (mediante la stipula dei contratti di appalto con i committenti per conto del RAGIONE_SOCIALE; la stipula dei contratti di subappalto con le RAGIONE_SOCIALE cooperative; la nomina dei prestanomi quali amministratori RAGIONE_SOCIALE cooperative, etc.) e, dunque, anche della RAGIONE_SOCIALE cooperativa RAGIONE_SOCIALE, in quanto inserita in tale schema fraudolCOGNOME. Tale giudizio di merito, formulato, come detto, nel rispetto dei principi nomofilattici affermati da questa Corte, non è evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE sindacabile in questa sede di legittimità.
4. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 D.L. n. 269/2003, 2, 9 e 11 D.Lgs. n. 472/97, 37 DPR n. 600/73 per avere la Corte di II grado confermato l’atto di contestazione di sanzioni emesso nei confronti di COGNOME NOME, ritenuto amministrator e di fatto di RAGIONE_SOCIALE, a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 nelle violazioni tributarie contestate in capo alla RAGIONE_SOCIALE, sebbene tale disposizione
non fosse applicabile ad un soggetto esterno alla RAGIONE_SOCIALE (alla quale nel caso in esame erano state richieste le imposte e applicate le sanzioni) posto che l’art. 9 cit. non si poneva come deroga al l’art. 7 del D.L. n.269/ del 2003, introdotto successivamRAGIONE_SOCIALE, e in base al quale era prevista l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al D.Lgs. n.472 del 1997, articolo 7, solo in quanto compatibili.
4.1.Il motivo è inammissibile in quanto non attinRAGIONE_SOCIALE al decisum atteso che la CGT di II grado, lungi dal confermare la legittimità dell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni emesso nei confronti di COGNOME in quanto ‘concorrRAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi dell’art. 9 cit. nelle violazioni tributarie commesse dalla RAGIONE_SOCIALE (e contestate con gli avvisi di accertamCOGNOME e l’atto di recupero crediti), ha sostanzialmRAGIONE_SOCIALE qualificato il titolo di responsabilità del contribuRAGIONE_SOCIALE, in quanto amministratore di fatto di COGNOME, quale interponRAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 37, comma 3, del DPR n. 600/73, essendo risultato dalle indagini della GDF il soggetto che ‘effettivamRAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere il meccanismo fraudolCOGNOME‘ con interposizione fittizia della suddetta RAGIONE_SOCIALE cooperativa.
5. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 16 e 18 D.Lgs. n. 472/1997, 7 legge n. 212/2000, 521 cpp, 24 e 111 Costituzione, 6 CEDU per avere la CGT di II grado – incorrendo in extrapetizione – confermato l’atto di contestazione ritenendo responsabile direttamRAGIONE_SOCIALE COGNOME, in base all’art. 37, comma 3, del DPR n. 600/73, quale interponRAGIONE_SOCIALE e dunque quale dominus di RAGIONE_SOCIALE, configurata come RAGIONE_SOCIALE fictio , laddove l’Ufficio aveva contestato nell’atto una responsabilità concorrRAGIONE_SOCIALE del COGNOME ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97 nelle violazioni tributarie commesse in via diretta dalla RAGIONE_SOCIALE, esistRAGIONE_SOCIALE ed operativa, nei cui confronti erano stati emessi gli atti impositivi per tributi ritenuti evasi oltre sanzioni e un atto di recupero crediti oltre sanzioni. Con ciò il giudice di appello non si sarebbe limitato a riqualificare diversamRAGIONE_SOCIALE lo stesso fatto, ma avrebbe accertato due fatti diversi.
6.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 D.L. n. 269/2003, 2 e 11 D.Lgs. n. 472/97, 37 DPR n. 600/73 per avere la Corte di II grado confermato l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni al COGNOME, qualificato come amministratore di fatto, sul presupposto di una interposizione fittizia di RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE fictio, sebbene l’Ufficio non avesse attribuito, ai sensi dell’art. 37 DPR n. 600/73, al COGNOME il reddito di tale RAGIONE_SOCIALE né contestato a lui le relative imposte, avendo, invece, emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE effettiva e operativa, gli atti impositivi per tributi ritenuti inevasi e sanzioni nonché un atto di recupero crediti con relative sanzioni. In particolare, il giudice di appello aveva confermato l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni emesso nei confronti di COGNOME (ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97) come se fosse stato titolare del reddito accertato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2016, 2017, e 2018 e dei crediti recuperati per il 2017, mentre in effetti i provvedimenti impositivi e sanzionatori era stati emessi – dal titolare dei poteri impositivi e sanzionatori – esclusivamRAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
7.Il terzo e il quarto motivo -da trattare congiuntamRAGIONE_SOCIALE per connessionesono infondato il terzo e inammissibile il quarto in quanto non coglie la ratio decidendi .
7.1.Questa Corte ha precisato che l’applicazione della norma eccezionale introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della RAGIONE_SOCIALE rappresentata o amministrata, dotata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (RAGIONE_SOCIALE dotata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) quale effettivo beneficiario RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, «qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della
RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE quale schermo o paravCOGNOME per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio», viene meno la ratio giustificatrice dell’applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendo essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito; «In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della RAGIONE_SOCIALE è, al contempo, trasgressore e contribuRAGIONE_SOCIALE, e la persona RAGIONE_SOCIALE è una mera ‘fictio’, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica» (Cas s. n. 28332 del 7/11/2018; Cass. n. 10975 del 18/04/2019; Cass. n. 32594 del 12/12/2019; Cass. n. 25757 del 13/11/2020; Cass. n. 29038 del 20/10/2021). Si è osservato, peraltro, che tale ragionamCOGNOME non riguarda solo il profilo sanzionatorio in senso stretto, il quale, anzi, costituisce un aspetto ulteriore, un posterius , rispetto alla pretesa sostanziale e al debito tributario. È evidRAGIONE_SOCIALE, infatti, che se l’amministratore di fatto ha utilizzato lo schermo sociale nel suo esclusivo interesse sorge la presunzione che pure dei proventi dell’attività egli abbia tratto esclus ivo beneficio (Cass., sez. 5, n. 1358 del 2023; Cass 23148/2025). Deve darsi continuità a questo orientamCOGNOME, formatosi con riguardo in particolare all’amministratore di fatto, che coglie un dato innegabile, ossia che, in tali ipotesi, esiste un soggetto che governa uti dominus la RAGIONE_SOCIALE di capitali, il quale fa proprie le attività, i redditi e i proventi dell’RAGIONE_SOCIALE, cui lascia la formale responsabilità e l’onere RAGIONE_SOCIALE imposte, non assolte.
7.2.Questa Corte, peraltro, ha puntualizzato che la ratio di questa soluzione non può poggiare sulla considerazione della RAGIONE_SOCIALE come mera fictio , priva dunque di realtà RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 23231 del 2022), perché si impone una lettura restrittiva dei casi di nullità della RAGIONE_SOCIALE, a nessuno dei quali è riconducibile la simulazione (Cass. n. 22560 del 2015; Cass. n. 20888 del 2019); si è precisato, a questo proposito, che la RAGIONE_SOCIALE, quale «nuovo autonomo soggetto giuridico, una volta iscritto nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall’intCOGNOME preordinato dei suoi fondatori» (Cass. n. 29700 del 2019; Cass 23148/2025). 7.3.La valutazione del perseguimCOGNOME di un interesse diverso da quello societario e l’utilizzo strumentale della RAGIONE_SOCIALE per perseguire scopi personali o, comunque, diversi da quelli societari non richiede, pertanto, la dimostrazione che la RAGIONE_SOCIALE sia una mera fictio ovvero uno schema formale privo di risorse personali e/o reali e di operatività; si riconosce, infatti, la deroga all’art. 7 cit. nella fattispecie di cui all’art. 37 comma 3 cit., che non distingue tra interposizione fittizia e reale ma richiede la prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, della gestione uti dominus dell’impresa e RAGIONE_SOCIALE sue risorse finanziarie e dell’effettivo possesso del reddito del soggetto interposto (Sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 7951 del 2025;Cass. n. 23231 del 2022; Cass. n. 11055 del 2021).
7.4. Ferma, dunque, l’effettività della RAGIONE_SOCIALE di capitali al di là del proposito dei soci e ideatori di realizzare con essa un mero schermo rispetto ad eventuali attività illecite -va esaminato se, e a quali condizioni e limiti, in una situazione come quel la in considerazione, l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE possa imputare ad un diverso soggetto i redditi maturati dall’RAGIONE_SOCIALE e le relative imposte.
7.5. Il meccanismo che, nel nostro ordinamCOGNOME, mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone: «In sede di rettifica o di accertamCOGNOME d’ufficio sono imputati al contribuRAGIONE_SOCIALE i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona». Per la sua ampia latitudine, l’applicazione di questa norma non è limitata dalla tipologia di reddito oggetto di accertamCOGNOME e, dunque, si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una RAGIONE_SOCIALE di capitali, salva la necessaria specifica verifica della relazione di fatto tra contribuRAGIONE_SOCIALE e reddito per operare la traslazione del reddito
d’impresa prodotto all’effettivo titolare. Si è, quindi, affermato che «in tema di accertamCOGNOME sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una RAGIONE_SOCIALE di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e RAGIONE_SOCIALE relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della RAGIONE_SOCIALE interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la RAGIONE_SOCIALE, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la RAGIONE_SOCIALE interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sul l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimCOGNOME della RAGIONE_SOCIALE interposta all’interponRAGIONE_SOCIALE, spettando quindi al contribuRAGIONE_SOCIALE l’onere di fornire la prov a contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto» (Cass. n. 23231 del 2022). Questo inquadramCOGNOME ha immediate conseguenze anche sul piano sanzionatorio. L’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimCOGNOME nella condotta dell’interponRAGIONE_SOCIALE, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell’RAGIONE_SOCIALE collettivo, con conseguRAGIONE_SOCIALE imputazione anche RAGIONE_SOCIALE condotte evasive. La fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 perché il rapporto fiscale che viene in considerazione non è quello, previsto dalla citata norma, «proprio di RAGIONE_SOCIALE o enti con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» ma, in conseguenza della traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1970, quello specifico e proprio dell’interponRAGIONE_SOCIALE. Il contribuRAGIONE_SOCIALE non riveste, in questo caso, la posizione di amministratore ma è l’effettivo possessore dei redditi formalmRAGIONE_SOCIALE intestati alla RAGIONE_SOCIALE come se fossero stati da lui prodotti, sicché assume rilievo, anche per tale versante, il suo rapporto fiscale, con le correlate sanzioni per gli inadempimenti e le violazioni che lo caratterizzano, e non quello della RAGIONE_SOCIALE (Cass. sez. 5 n. 33434 del 2022; Cass 23148/2025).
7.6. L’oggetto della prova incombRAGIONE_SOCIALE sull’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l’accertamCOGNOME sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che il contribuRAGIONE_SOCIALE (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultando all’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE la propria identità di contribuRAGIONE_SOCIALE, ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi il possesso del reddito. In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio, quale elemCOGNOME che lega il reddito prodotto dal soggetto interpost o al titolare effettivo. La rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtà sull’apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l’effettività dell’esercizio del possesso del reddito a prescindere dalla sua formale titolarità (Cass. 25/07/2022, n. 23231; Cass., sez. 5, n. 1369 del 2024).
7.7.Ciò che rileva ai fini tributari è, pertanto, che l’interponRAGIONE_SOCIALE disponga RAGIONE_SOCIALE risorse del soggetto interposto uti dominus ; infatti, è nella prova della relazione dell’interponRAGIONE_SOCIALE con la fonte di reddito del soggetto interposto che si risolve la prova del «possesso» del reddito. Inoltre, trattandosi di possesso come situazione di fatto tale da comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergRAGIONE_SOCIALE dal titolare formale è coerRAGIONE_SOCIALE che la prova sia affidata anche a circostanze di carattere indiziario. (Cass. 17/02/2022, n. 5276).
7.8. Posto quanto sopra, questa Corte ha precisato che nell’ipotesi di RAGIONE_SOCIALE “cartiera”, della quale ne sia stata accertata l’inesistenza, per assenza degli elementi essenziali allo svolgimCOGNOME dell’attività RAGIONE_SOCIALE (locali in cui esercitare l’attività commerciale, personale, strumentazione, ecc.), è agevole ritenere che, in via presuntiva e secondo l’ id quod plerumque accidit , l’amministratore di fatto abbia direttamRAGIONE_SOCIALE incamerato i proventi
dell’evasione fiscale addebitabile all’RAGIONE_SOCIALE e che, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, spetti all’amministratore stesso fornire la prova contraria (Cass. n. 36003 del 2021; Cass. Sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 1946 del 2023). CoerRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE con la funzione della previsione, la disciplina dell’interposizione non prevede una responsabilità aggiuntiva dell’interposto oltre a quella dell’interponRAGIONE_SOCIALE, poiché la norma ha la funzione di attribuire l’onere del pagamCOGNOME RAGIONE_SOCIALE imposte a carico dell’effettivo titolare dei redditi, mentre l’interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; se quindi risulta accertato che il possessore del reddito è l’interponRAGIONE_SOCIALE, che si cela all’Erario nascondendosi dietro l’interposto, è esclusivamRAGIONE_SOCIALE in capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito dall’interposto (Cass. 23/06/2021, n. 29228; Ordinanza n. 23149 del 2025).
7.9.Va altresì ricordato che il vizio di extrapetizione ricorre «quando il giudice pronuncia oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE pretese e RAGIONE_SOCIALE eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dall’iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all’obbligo inerRAGIONE_SOCIALE all’esatta applicazione della legge» (Cass., 5 agosto 2019, n. 20932; Cass. sez. 1, n. 25840 del 2021). In particolare, esso ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALE parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione («petitum» e «causa petendi») e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimCOGNOME diverso da quello richiesto («petitum» immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso («petitum» mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. sez. 5, n. 771 del 2024).
7.10. Regola fondamentale del diritto tributario è quella secondo cui le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che è giudizio d’impugnazione dell’atto, sicché l’ufficio finanziario, dovendo le contestazioni adducibili in sede contenziosa rimanere circoscritte alla motivazione dell’avviso di accertamCOGNOME, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o, comunque, modificare, nel corso del giudizio, quelle individuate dalla suddetta motivazione (Cass. n. 34407 del 2019; n. 9810 del 7/5/2014; Cass. n. 13305 del 9/6/2009; Cass. n. 26458 del 4/11/2008; Cass. 17762 del 12/12/2002). La motivazione dell’atto tributario costituisce, in tale prospettiva, uno strumCOGNOME essenziale di garanzia del contribuRAGIONE_SOCIALE, soggetto inciso nella propria sfera RAGIONE_SOCIALE dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce nell’ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza RAGIONE_SOCIALE norme dello statuto dei diritti del contribuRAGIONE_SOCIALE (v. l’art. 7), assolvono l’essenziale funzione di garantire la conoscenza e l’informazione dello stesso contribuRAGIONE_SOCIALE in ordine ai fatti posti a fondamCOGNOME della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà RAGIONE_SOCIALE, i rapporti tra esso e l’amministrazione. Ne derivano due conseguenze: da un lato, che nell’avviso di accertamCOGNOME, al fine di realizzarne in pieno l’anzidetta finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell’ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamRAGIONE_SOCIALE, l’iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata (v. Cass. n. 1905-07); dall’altro, che le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è comunque un giudizio d’impugnazione dell’atto, sì che l’ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell’atto (v. già Cass. n. 17762-02). Ciò non esclude, ovviamRAGIONE_SOCIALE, il potere del giudice di qualificare autonomamRAGIONE_SOCIALE la fattispecie posta a fondamCOGNOME della pretesa fiscale, né di esercitare d’ufficio alcuni poteri cognitori. Ma sempre che non ne resti alterata la sostanza dell’accertamCOGNOME in ordine agli elementi da cui esso
risulti esser stato informato (v. tra le tante Cass. n. 25726-09; n. 20398-05; n. 22932-05).
7.11. Nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata la CGT di II grado -senza incorrere nel vizio di extrapetizione e attenendosi ai suddetti principi – a fronte della emissione da parte dell’Ufficio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE cooperativa RAGIONE_SOCIALE di quattro avvisi di accertamCOGNOME ai fini Ires, Irap e Iva afferenti ad operazioni ritenute inesistenti in ordine alla vasta frode emersa dalle indagini della GdF e di un atto di recupero d’imposta indebitamRAGIONE_SOCIALE compensata , tutti notificati (anche) a NOME COGNOME, quale amministratore di fatto, e dell’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni notificato a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 472/97 -ha confermato la legittimità degli atti impugnati ritenendo sostanzialmRAGIONE_SOCIALE che -posto la mancata contestazione da parte del contribuRAGIONE_SOCIALE dei rilievi operati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE cooperativa – pur ‘ non avendo l’Ufficio direttamRAGIONE_SOCIALE accertato alcuna imposta nei confronti del ricorrRAGIONE_SOCIALE ‘ NOME COGNOME – quale ‘ orchestratore ‘ dell’attività del RAGIONE_SOCIALE di cooperative attraverso cui veniva perpetrata la frode fiscale fosse responsabile (anche) per le obbligazioni tributarie e sanzionatorie della RAGIONE_SOCIALE, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE cooperativa RAGIONE_SOCIALE, risultata, a seguito RAGIONE_SOCIALE indagini della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE fittizia (per omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, pagamCOGNOME RAGIONE_SOCIALE ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni corrisposte ai soci-lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali avvalendosi di artificiose compensazioni con crediti d’imposta inesistenti; amministrazione della stessa a mezzo prestanome nominato dal COGNOME ) con conseguRAGIONE_SOCIALE presunzione di costituzione della stessa quale strumCOGNOME per commettere gli illeciti tributari dell’effettivo dominus e sostanziale imputabilità all’amministratore di fatto della responsabilità ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1970, quale effettivo possessore del reddito della RAGIONE_SOCIALE interposta, con estraneità della fattispecie (sotto il profilo sanzionatorio) al perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003. Pertanto, il terzo motivo non è attinRAGIONE_SOCIALE al decisum laddove assume la conferma da parte del giudice di appello della legittimità del l’ atto di
contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, senza l’attribuzione al contempo, ai sensi dell’art. 37 DPR n. 600/73, al COGNOME del maggior reddito accertato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE cooperativa RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2016, 2017, e 2018 e dei crediti recuperati per il 2017; invero, la CGT ha ritenuto, in sostanza, comprovato dall’Ufficio – in base agli elementi indiziari, stimati gravi, precisi e concordanti, emersi dall’indagine condotta dalla GDF denotanti la gestione di fatto in toto da parte di COGNOME dell’attività della struttura consortile costituRAGIONE_SOCIALE lo schermo RAGIONE_SOCIALE singole cooperative (tra cui RAGIONE_SOCIALE) inserite nello schema fraudolCOGNOME – il totale asservimCOGNOME della RAGIONE_SOCIALE interposta (RAGIONE_SOCIALE VAR) all’interponRAGIONE_SOCIALE con effettivo possesso, per interposta RAGIONE_SOCIALE, dei redditi formalmRAGIONE_SOCIALE intestati a quest’ultima; dall’altro, la CGT, senza eccedere il thema decidendum e alterare la sostanza dell’accertamCOGNOME (fondato sulla contestazione, solo formalmRAGIONE_SOCIALE ascritta alla RAGIONE_SOCIALE, della frode emersa dalle indagini della GDF con l’evidRAGIONE_SOCIALE ruolo di organizzatore della stessa in capo al COGNOME, amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE cooperative quali RAGIONE_SOCIALE fittizie operanti sotto lo schermo del RAGIONE_SOCIALE), ha ritenuto legittimo l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni notificato al contribuRAGIONE_SOCIALE limitandosi a riqualificare autonomamRAGIONE_SOCIALE la fattispecie posta a fondamCOGNOME della pretesa fiscale (contestata ai sensi dell’art. 9 cit.), riconducendo anch ‘ essa -costituendo il profilo sanzionatorio in senso stretto un posterius , rispetto alla pretesa sostanziale e al debito tributario nell’ambito dell’applicazione dell’art. 37, comma 3, cit. in base al principio della c.d. ‘interposizione fittizia’ essendo risultato COGNOME il soggetto che ‘aveva effettivamRAGIONE_SOCIALE posto in essere il meccanismo fraudolCOGNOME‘.
7.12. Va, dunque, riaffermato che nel procedimCOGNOME civile – così come in quello tributario, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità -l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione RAGIONE_SOCIALE ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa; ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a
fondamCOGNOME della sua decisione disposizioni e princìpi di diritto eventualmRAGIONE_SOCIALE anche diversi da quelli erroneamRAGIONE_SOCIALE richiamati dalle parti. Con il solo limite di trattarsi, appunto, di qualificazione RAGIONE_SOCIALE del rapporto, e non di immutazione della fattispecie con conseguRAGIONE_SOCIALE violazione – in ultra ovvero extrapetizione – del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod.proc.civ. (Cass. 25140/10; Cass. 12943/12; Sez. 5 – , Ordinanza n. 11629 del 11/05/2017 ;
ez. 6 – 1, Ordinanza n. 8645 del 09/04/2018).
8. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 D.L. n. 269/2003, 2 e 11 D.Lgs. n. 472/97, 37 DPR n. 600/73, per avere la Corte di II grado confermato l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni emesso (ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97) nei confronti di COGNOME NOME, ritenuto amministratore di fatto di COGNOME, sebbene nel caso di una RAGIONE_SOCIALE di capitale regolarmRAGIONE_SOCIALE esistRAGIONE_SOCIALE (nei cui confronti sono stati emessi gli avvisi di accertamCOGNOME per imposte e sanzioni) le sanzioni dovessero essere applicate, in base al citato art. 7 cit., solo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, anche quando ‘gestita’ da un amministratore di fatto. Né, ad avviso del ricorrRAGIONE_SOCIALE, una soluzione diversa potrebbe essere desunta dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga al D.L. n. 269 del 2003, art. 7, introdotto successivamRAGIONE_SOCIALE e che prevede l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, solo ‘in quanto compatibili’.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Invero, per quanto sopra già osservato, la fattispecie in esame, è esterna al perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, perché il rapporto fiscale che viene in considerazione non è quello, previsto dalla citata norma, «proprio di RAGIONE_SOCIALE o enti con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» ma, in conseguenza della traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1970, quello specifico e proprio dell’interponRAGIONE_SOCIALE. L’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni,
difatti, trova il suo diretto riferimCOGNOME nella condotta dell’interponRAGIONE_SOCIALE, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell’RAGIONE_SOCIALE collettivo, con conseguRAGIONE_SOCIALE imputazione anche RAGIONE_SOCIALE condotte evasive. Il contribuRAGIONE_SOCIALE non riveste, in questo caso, la posizione di amministratore ma è l’effettivo possessore dei redditi formalmRAGIONE_SOCIALE intestati alla RAGIONE_SOCIALE come se fossero stati da lui prodotti, sicché assume rilievo, anche per tale versante, il suo rapporto fiscale, con le correlate sanzioni per gli inadempimenti e le violazioni che lo caratterizzano, e non quello della RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, Ordinanza n. 23149 del 2025; Cass. sez. 5 n. 33434 del 2022).
9.In conclusione il ricorso va rigettato.
10.Nulla sulle spese essendo rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamCOGNOME da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME