Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 390 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 390 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22651/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimata-
Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 400 del 2023 depositata il 27 aprile 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente RAGIONE_SOCIALE dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificatole il 30.4.2018, con cui l’A RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le aveva imputato, con riferimento all’anno di imposta 2013, i ricavi di complessivi euro 310.934,02, fatturati per le prestazioni di assistenza domiciliare dalla RAGIONE_SOCIALE che aveva fittiziamente interposto nello svolgimento della sua attività di impresa, al fine di conseguire illegittimamente, in violazione dell’art. 37 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, i vantaggi fiscali riconosciuti alle cooperative sociali in materia di imposte dirette e IVA.
All’esito della verifica della Guardia di RAGIONE_SOCIALE era emerso, infatti, che la RAGIONE_SOCIALE, costituita dagli stessi soci, dopo aver riassunto i dipendenti, aveva continuato a svolgere la stessa attività della RAGIONE_SOCIALE, posta in liquidazione dal 30 giugno 2012, sotto la direzione RAGIONE_SOCIALE stesse persone, negli stessi locali e con gli stessi clienti.
La CTP di Arezzo aveva accolto il ricorso della società contribuente ritenendo l’insufficienza degli elementi addotti dall’Ufficio a fondare l’accertamento nei confronti di una società ‘ già cessata e quindi estinta’ in data precedente alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE che, in via completamente autonoma, aveva continuato legittimamente ad assicurare il lavoro agli ex- dipendenti c he l’avevano costituita, iniziando una nuova attività di impresa.
L’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza era stato respinto dalla CGT di II grado della Toscana in ragione del l’inconfigurabilità dell’interposizione fittizia nell’ipotesi in cui l’attività della società interposta sia cessata prima della costituzione del nuovo soggetto.
Avverso la sentenza della CGT di II grado della Toscana ha proposto ricorso per cassazione l’A RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi e la società contribuente non si è difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli articoli 2697 e 2729 c.c. sostenendo che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe trascurato di valutare la serie di indizi dell’interposizione , accertati e non contestati, posti a fondamento dell’atto impositivo . Dagli elementi di fatto in questione emergeva, in particolare, che era stata creata una situazione tale da impedire ai clienti di percepire il mutamento del soggetto che, a partire dal 1 luglio 2012, eseguiva le prestazioni di assistenza sanitaria: gli utenti, infatti, si recavano nello stesso posto per fruire del servizio, continuavano ad interfacciarsi con la stessa persona che era stata l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE e ricevano fatture che riportavano sempre lo stesso logo utilizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, con indicazione a carattere ridotto dei dati della RAGIONE_SOCIALE. La CGT di II grado avrebbe completamente omesso la valutazione di tali dati fattuali da cui emergeva, oltre ogni ragionevole dubbio, che la RAGIONE_SOCIALE era solo un soggetto appositamente creato per consentire alla contribuente RAGIONE_SOCIALE liquidazione di ottenere i vantaggi fiscali, così incorrendo nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme in rubrica.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992 e dell’art.112 c.p.c., sostenendo la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo dell’omessa pronuncia e sotto il profilo del grave vizio di motivazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe, in particolare, omesso di pronunciare sui motivi di gravame proposti dall’Ufficio in relazione al valore probatorio RAGIONE_SOCIALE informazioni raccolte dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE ed avrebbe redatto una motivazione
meramente apparente, omettendo di spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto inidonei a dimostrare l’interposizione fittizi a gli elementi probatori offerti dall’Ufficio.
I due motivi fra loro strettamente connessi in quanto relativi, sotto angolature diverse, all’omessa valutazione degli stessi elementi probatori possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.
3.1. La ratio decidendi della sentenza che ha respinto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE si incentra essenzialmente sull’affermazione della legittimità della costituzione della RAGIONE_SOCIALE da parte degli stessi soggetti, soci o dipendenti, della società contribuente per la prosecuzione dell’attività di impresa cessata con la sua messa in liquidazione e sull ‘affermazione dell ‘i mpossibilità di configurare l’interposizione fittizia, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il beneficio fiscale non vada a vantaggio del soggetto interponente che ha ormai cessato l’attività ma del nuovo soggetto.
3.2. Non sussiste, dunque, l’omessa pronuncia sui motivi di appello svolti dall’RAGIONE_SOCIALE per sollecitare la valutazione dell’esistenza dell’interposizione fittizia sulla base degli elementi indiziari e RAGIONE_SOCIALE informazioni raccolte nel corso della verifica fiscale in quanto il loro rigetto è implicito nella decisione che ha respinto il gravame, fondata su affermazioni logicamente incompatibili con la loro rilevanza probatoria.
3.3. Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte, «non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto» (Cass. n. 15255 del 2019).
3.4. Neanche sussiste il vizio denunciato con riferimento all’apparenza della motivazione della sentenza impugnata che, per quanto succinta, espone con chiarezza la ratio decidendi .
3.5. In tema di nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).
La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, non in ogni ipotesi di anomalia della motivazione ma solo quando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione.
3.6. Nel caso di specie la CGT di II grado ha motivato le ragioni del rigetto dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE evidenziando che ‘L’appellata, nell’esercizio della propria autonomia negoziale che ha fondamento nella citata norma costituzionale, ha costituito un nuovo soggetto di diritto, la RAGIONE_SOCIALE, senza che sia in alcun modo configurabile, come dedotto dall’ufficio, l’interposizione fittizia di figure soggettive. Per aversi interposizione fittizia è infatti necessario che il beneficio fiscale ipotizzato dall’ufficio vada a vantaggio del soggetto interposto mentre, nel caso di specie, l’attività del soggetto interposto è cessata con la messa in liquidazione della società la RAGIONE_SOCIALE.
Il regime fiscale più favorevole, pertanto, va a vantaggio di un nuovo soggetto di diritto lecitamente e legittimamente costituito. ‘
Nonostante l’imprecisione terminologica risulta, quindi, ben chiaro che la ratio decidendi poggia, come già detto, sull’assunto dell’impossibilità di configurare l’interposizione fittizia ai fini dell’applicazione della disciplina antielusione ove il soggetto che si presume interponente abbia cessato la propria attività di impresa e del beneficio fiscale goda solo il nuovo soggetto.
3.7. Non resta, quindi, che verificare l’esistenza o meno della lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli articoli 2697 e 2729 c.c. nelle affermazioni della sentenza impugnata e nel mancato esame degli indizi offerti dall’amministrazione finanziaria che ne è derivato.
3.8. L’art. 37 comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione vigente ratione temporis , prevede che ‘ In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona’.
3.9. La norma, con finalità antielusiva , consente all’amministrazione finanziaria di assoggettare a tassazione l’effettivo ‘possessore per interposta persona’ del reddito al di là della sua titolarità formale, provando, anche mediante circostanze a carattere indiziario, la relazione di fatto tra l’interponente e la fonte del reddito dell’interposto.
La giurisprudenza della Corte, con riferimento in particolare alle ipotesi in cui la fonte del reddito posseduto per interposta persona sia costituita da un’attività di impresa, ha chiarito che l’amministrazione finanziaria deve provare che il soggetto interponente abbia totalmente asservito l’imprenditore interposto sino al punto da gestirne le risorse uti dominus e da divenire, quindi, il reale percettore del reddito di impresa.
Nell’ipotesi in cui si deduca l’interposizione di una società rispetto all’attività di impresa di un’altra società, la prova indiziaria dell’amministrazione finanziaria deve, quindi, avere rigorosamente ad oggetto «il totale asservimento della società interposta all’interponente, tale, quindi, da dimostrare a) la relazione di fatto tra l’interponente e la fonte del reddito del soggetto imprenditoriale interposto e b) che il primo sia l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società. » ( Cass. n. 20846 del 2025 in motivazione; Cass. n. 9890 del 2023; Cass. 5276 del 2022).
In sostanza , l’amministrazione finanziaria deve provare che l’interponente disponga RAGIONE_SOCIALE risorse del soggetto interposto uti dominus in modo tale da dimostrare la relazione dell’interponente con la fonte di reddito del soggetto interposto in cui si risolve la prova del ‘ possesso ‘ del reddito.
3.10. Nel caso di specie la CGT di II grado non ha violato le norme ed i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia allorché ha ritenuto l’impossibilità di configurare l’interposizione fittizia nella situazione prospettata dall’amministrazione finanziaria in cui la pr esunta interponente era una società in liquidazione che aveva cessato l’attività caratteristica e la presunta interposta una società RAGIONE_SOCIALE che l’ aveva proseguita sfruttandone i beni, il personale e l’avviamento, racchiuso nel logo e nei segni distintivi utilizzati nell ’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture.
La prospettazione dell’Amministrazione finanziaria delinea, in realtà, un quadro opposto rispetto all’asservimento della RAGIONE_SOCIALE da parte della RAGIONE_SOCIALE: tutti gli indizi offerti dall’Ufficio conducono , infatti, alla conclusione che sarebbe stata la RAGIONE_SOCIALE ad aver sfruttato le risorse della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nel proseguire, sotto una veste giuridica diversa, l’attività di impresa che l’altra aveva cessato.
Ne deriva che la vicenda prospettata dalla ricorrente, come sostenuto dalla CGT di II grado della Toscana nella sentenza impugnata, non costituisce una fattispecie di possesso di reddito per interposta persona ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva invocata.
3.11. E non rileva, infine, il precedente richiamato dall’RAGIONE_SOCIALE, costituito dall’ordinanza n. 24971 del 2021 con cui la Corte ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla CTR della Toscana in altra controversia fra le stesse parti avente ad oggetto una diversa annualità di imposta. Il precedente ha accolto, infatti, il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un motivo diverso, relativo alla valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE informazioni assunte dai dipendenti nel corso della verifica fiscale, che non attinge in alcun modo la decisione sui motivi di ricorso svolti nel presente giudizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione rimasta intimata.
Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE che, come A mministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, de lla l. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME