Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1369 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20809/2018 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ,
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 134/2018, depositata il 11/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Ufficio, a seguito di indagini, anche finanziarie, svolte nei confronti di NOME COGNOME, esercente l’attività di medico professionale specializzato in ortopedia e traumatologia, contestava a quest’ultimo di aver eluso il Fisco trasando gran parte dei compensi professionali su una società, la RAGIONE_SOCIALE di cui erano unici soci il contribuente, la moglie ed il figlio, che riteneva fittiziamente interposta ex art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’Ufficio accertava, inoltre, che, in relazione al rapporto di conto corrente acceso presso la BCC di Roma, intestato al contribuente e sua moglie, risultavano prelevamenti e versamenti non giustificati.
Per l’effetto, con riferimento all’anno di imposta 2008, emetteva avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito ai fini irpef; accertava un maggior volume di affari ai fini Irap ed infliggeva la sanzioni conseguenti.
Avverso detto avviso di accertamento proponeva ricorso il contribuente il quale eccepiva che dalla creazione dell’ambulatorio medico in forma societaria non era derivato alcun vantaggio fiscale e che l’accertamento era in violazione del divieto di doppi a imposizione di cui all’art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973.
La C.t.p. accoglieva il ricorso del contribuente solo quanto alle sanzioni.
Avverso detta sentenza frapponevano appello entrambe le parti. La C.t.r., nulla statuiva sull’appello dell’Ufficio e rigettava l’appello del contribuente. La C.t.r. confermava la legittimità dell’atto impositivo per quanto discendente dall’interposizione f ittizia della società ritenendo che l’Ufficio avesse offerto prova adeguata del fatto che la società fosse solo uno schermo giuridico
Avverso detta sentenza spiega ricorso il contribuente.
L’Agenzia delle entrate ha depositato «atto di costituzione» al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione, dando espressamente atto di non aver depositato tempestivo controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. cod. proc. civ. dell’art. 37 , terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per aver ravvisato la fattispecie dell’interposizione fittizia senza dare evidenza alcuna alle argomentazioni ed alla documentazione prodotta.
Con il secondo motivo del ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. cod. proc. civ. dell’art. 37 -bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per essersi disinteressata del tutto dell’elemento fondante l’abuso del diritto, ovvero la sussistenza di un vantaggio fiscale.
Con il terzo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il vizio di motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, n. 4 cod. proc. civ..
Censura la sentenza impugnata per aver fornito in merito alla sussistenza della fattispecie dell’interposizione fittizia motivazione inidonea a spiegare e giustificare l’ iter logico-giuridico sotteso al decisum.
Il terzo motivo da esaminarsi in via preliminare in quanto con il medesimo si prospetta la nullità della sentenza per error in procedendo, è infondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
4.2. La sentenza impugnata non incorre nel vizio denunciato.
La C.t.r., infatti, in primo luogo ha affermato che la ricostruzione operata dall’Ufficio era adeguatamente corroborata da riscontri oggettivi e da fatti circostanziati gravi e concordanti; di seguito, ha ricostruito la giurisprudenza di legittimità in punto di interposizione e, infine, nell’ultima parte dedicata alle ragioni giuridiche, ha dato puntualmente conto degli elementi -che meglio verranno evidenziati nell’esame dei primi due motivi che dovevano indurre a ritenere integrata la fattispecie di c ui all’art. 37 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 ed h anche esplicitato le ragioni per le quali non poteva darsi rilievo alla consulenza di parte prodotta dal contribuente. Pertanto, risultano adeguatamente esplicitate le ragioni sottese al decisum .
Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono anch’essi infondati.
5 .1. L’art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato,
anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona». La disposizione mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore del reddito e prevede che l’Uffi cio possa utilizzare elementi indiziari, dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fatto costitutivo dell’imposizione tributaria rappresentato dal possesso effettivo di un reddito «per interposta persona».
5 .2. L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l’accertamento sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi il possesso del reddito. In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interpost o al titolare effettivo. La rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtà sull’apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l’effettività dell’esercizio del possesso del reddito a prescindere dalla sua formale titolarità (Cass. 25/07/2022, n. 23231).
Ciò che rileva ai fini tributari è, pertanto, che l’interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus; infatti, è nella prova della relazione dell’interponente con la fonte di reddito del soggetto interposto che si risolve la prova del «possesso» del reddito. Inoltre, trattandosi di possesso come situazione di fatto tale da
comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale è coerente che la prova sia affidata anche a circostanze di carattere indiziario. ( Cass. 17/02/2022, n. 5276).
5.3. Coerentemente con la funzione della previsione, la disciplina dell’interposizione non prevede una responsabilità aggiuntiva dell’interposto oltre a quella dell’interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l’onere del pagamento delle imposte a carico dell’effettivo titolare dei redditi, mentre l’interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; se quindi risulta accertato che il possessore del reddito è l’interponente, che si cela all’Erario nascondendosi dietro l’interposto, è esclusivamente in capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito dall’interposto (Cass. 23/06/2021, n. 29228).
5.4. Costituisce, inoltre, principio consolidato quello per cui la disciplina prevista dall’art. art. 37 cit. non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d’imposta (Cass. 27/04/2021, n. 11055)
4.5. La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi.
In particolare, la C.t.r. ha accertato che la società non aveva compiti specifici da esercitare diversi dalle prestazioni del professionista negli interventi e nelle visite mediche; non aveva il ruolo di società di servizi poiché era la clinica presso la quale venivano eseguiti gli interventi (Madonna INDIRIZZO) a mettere a disposizione la struttura, i mezzi ed il personale. La C.t.r., inoltre, ha ulteriormente corroborato il quadro indiziario volto a configurare la società come
mero schermo, disattendendo le conclusioni della consulenza di parte e ricostruendo puntualmente il vantaggio fiscale conseguito dal contribuente attraverso lo schermo societario ed evidenziando che il contribuente aveva in tal modo eluso la progressività della tassazione evitando l’aliquota massima del 43 per cento .
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non deve procedersi alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva dell’Ufficio .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.