Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3813 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3813 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
Oggetto:
interposizione
fittizia di società ‘schermo’
–
valutazione
elementi
indiziari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12053/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente e ricorrente incidentale -e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4896/11/22, depositata il 13 dicembre 2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Il contenzioso odierno riguarda l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ( per il periodo d’imposta 2017), emesso tanto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE) quanto nei confronti dei soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Al termine e per l’effetto della suddetta attività di verifica, l’RAGIONE_SOCIALE notificava, alla società e ai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2017, con cui recuperava sia l’IVA indebitamente detratta pari ad € 190.080,00, sull’imponibile di € 864.000,00, derivante da operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi degli art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e con gli effetti dell’art. 54, comma 4, del medesimo decreto, sia le sanzioni correlate ai tributi evasi per € 320.760,00.
Con tale atto veniva contestato l’utilizzo di due fatture di acconto, emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE relative all’acquisto di un impianto fotovoltaico. Le fatture erano la n. 57/17 del 25/8/2017, dell’importo di € 324.000,00, oltre IVA di € 71.280,00 e la n. 95/17 del 30/11/2017, per un importo imponibile di euro 540.000,00, oltre IVA di € 118.800,00. Tali operazioni erano assunte
dall’RAGIONE_SOCIALE come inesistenti, considerati la mancanza di documentazione contrattuale, l’assenza di pagamenti, la mancata effettuazione dei lavori. Era inoltre veniva riqualificata la natura giuridica della RAGIONE_SOCIALE che, in quanto mero schema societario fittizio, veniva equiparata alla società di fatto tra i soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con conseguente applicazione dell’art. 2291 c.c. in tema di responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali e quindi anche per i debiti fiscali della società (IVA e IRAP).
I contribuenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto ideatori, autori e beneficiari della frode, venivano considerati, nella loro qualità di soci/amministratori di diritto della ‘società di fatto’, illimitatamente e direttamente responsabili in solido, in misura paritaria, per il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi:
–COGNOME NOME, per il 33,33%;
–COGNOME NOME, per il 33,33%;
–COGNOME NOME, per il 33,33%.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 100/17/2022, depositata il 14 gennaio 2022, respingeva i ricorsi riuniti.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 4896/11/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti, con riguardo alla prova -che riteneva non fornita -della fittizietà della società.
Ricorre a questa Corte la sola società RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a otto motivi.
A tale atto r esiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
L’Amministrazione finanziaria ha poi proposto autonomo ricorso, al quale resiste la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso illustrato da memoria; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ad esso resistono con autonomo controricorso
Ragioni della decisione
Va preliminarmente disattesa l’istanza ex art. 52, comma 1, d. Lgs. n. 196 del 2003 , per l’omissione dei dati personali della ricorrente al momento della pubblicazione della decisione sul ricorso in quanto presentata dall’RAGIONE_SOCIALE, poiché difetta in capo all’Amministrazione l’interesse ad agire, interesse che si colloca unicamente in capo al contribuente persona fisica.
Va ancora, sempre preliminarmente, qualificato come principale il ricorso della società contribuente RAGIONE_SOCIALE, notificato via PEC in data 13 maggio 2024 alle ore 11.43, quindi antecedentemente al ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, notificato via PEC lo stesso giorno ma alle ore 19.20.
Peraltro, alla luce RAGIONE_SOCIALE statuizioni che seguono, va esaminato per primo il ricorso incidentale dell’Amministrazione Finanziaria.
Il primo motivo di tale impugnazione lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione illogica fornita dalla sentenza di secondo grado in ordine all’infondatezza della pretesa erariale. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, le argomentazioni della sentenza appaiono al contempo meramente apparenti, nonché in ogni caso illogiche e contraddittorie, nella misura in cui la statuizione impugnata ha ritenuto, senza
null’altro esplicitare a supporto del decisum , che il quadro indiziario fornito dall’RAGIONE_SOCIALE fosse dotato dei caratteri di gravità, precisione e concordanza ai soli fini dell’accertamento sull’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni documentate in fattura, ma non anche ai fini della dimostrazione sulla sussistenza di un abuso della personalità giuridica.
Il motivo è infondato.
Come è noto, la motivazione apparente – come molte volte chiarito da questa Corte -rende la sentenza nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 21302/2022; Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 6044/2024). La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass. n. 8427/2020; Cass. n. 9975/2021; Cass. n. 37344/2022; Cass. n. 10354/2023). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del
ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n. 9288/2021; Cass. n. 9627/2021; Cass. n. 6184/2022; Cass. n. 10354/2023, infine Cass. n. 2023/2023).
La sentenza in oggetto, invece, rende chiaro l’ iter logico giuridico seguito per addivenire a decisione, così mancando di incorrere nel vizio denunciato. Di qui l’infondatezza della censura.
Il secondo motivo di ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2082, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’accertamento compiuto sulla effettiva titolarità dei redditi oggetto del recupero a tassazione. La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in secondo luogo, secondo l’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto erroneamente l’insussistenza di elementi utili a riscontrare, nella fattispecie in esame, un’ipotesi di interposizione societaria, per cui COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, risultavano essere soci (COGNOME NOME era socio occulto) e amministratori della RAGIONE_SOCIALE, costituita in data 29 novembre 1996 per l’esercizio di ‘ costruzione di edifici residenziali e non residenziali ‘ e ‘ compravendita di immobili ‘, posta in liquidazione volontaria il 30 luglio 2019. Erroneamente, secondo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito ha quindi smentito l’esistenza di tutto ciò che aveva condotto l’RAGIONE_SOCIALE ad indirizzare proprio alle ridette persone fisiche le pretese per maggiori tributi, interessi e sanzioni. Nello specifico, il Collegio di secondo grado ha affermato erroneamente, si sostiene in ricorso, che l’Amministrazione finanziaria avrebbe completamente
dimenticato di offrire la prova dell’assunto abuso di schema societario e che di tutte le affermazioni su cui è stato eretto l’impianto accertativo non esisterebbe -né nel PVC né negli atti offerti dall’RAGIONE_SOCIALE -non solo un principio di prova, ma neppure un’analitica descrizione RAGIONE_SOCIALE stesse.
Il motivo è fondato.
Il meccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone: «In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona». Per la sua ampia latitudine, l’applicazione di questa norma non è limitata dalla tipologia di reddito oggetto di accertamento e, dunque, si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali, salva la necessaria specifica verifica della relazione di fatto tra contribuente e reddito per operare la traslazione del reddito d’impresa prodotto all’effettivo titolare. Si è, quindi, affermato che «in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e RAGIONE_SOCIALE relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico
tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto» (Cass. n. 23231/2022). L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l’accertamento sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi il possesso del reddito. In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo. La rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtà sull’apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l’effettività dell’esercizio del possesso del reddito a prescindere dalla sua formale titolarità (Cass. n. 23231/2022; Cass. n. 1369/2024).
Ciò che rileva ai fini tributari è, pertanto, che l’interponente disponga RAGIONE_SOCIALE risorse del soggetto interposto uti dominus ; infatti, è nella prova della relazione dell’interponente con la fonte di reddito del soggetto interposto che si risolve la prova del «possesso» del reddito. Inoltre, trattandosi di possesso come situazione di fatto tale da
comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale è coerente che la prova sia affidata anche a circostanze di carattere indiziario. (Cass. n. 5276/2022).
Coerentemente con la funzione della previsione, la disciplina dell’interposizione non prevede una responsabilità aggiuntiva dell’interposto oltre a quella dell’interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l’onere del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte a carico dell’effettivo titolare dei redditi, mentre l’interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; se quindi risulta accertato che il possessore del reddito è l’interponente, che si cela all’Erario nascondendosi dietro l’interposto, è esclusivamente in capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito dall’interposto (Cass. n. 29228/2021).
Costituisce, inoltre, principio consolidato quello per cui la disciplina prevista dall’art. art. 37 cit. non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d’imposta (Cass. n. 11055/2021; da ultimo, Cass. n. 1369/2024).
Questo inquadramento ha immediate conseguenze anche sul piano sanzionatorio. L’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimento nella condotta dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche RAGIONE_SOCIALE condotte evasive. La fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 d. l. n. 269 del 2003, perché il rapporto fiscale che viene in considerazione
non è quello, previsto dalla citata norma, «proprio di società o enti con personalità giuridica» ma, in conseguenza della traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, quello specifico e proprio dell’interponente. Il contribuente non riveste, in questo caso, la posizione di amministratore ma è l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società come se fossero stati da lui prodotti, sicché assume rilievo, anche per tale versante, il suo rapporto fiscale, con le correlate sanzioni per gli inadempimenti e le violazioni che lo caratterizzano, e non quello della società (Cass. n. 23149/2025; Cass. n. 33434/2022).
Quanto alla denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE norme di formazione della prova presuntiva, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass. n. 19352/2018, Cass. n. 10973/2017; Cass. n. 1715/2007). Infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma
dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 19485/2017; Cass. n. 17535/2008). Ebbene, in ordine all’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla amministrazione (Cass. n. 1575/2007), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass. n. 12002/2017; Cass. n. 5374/2017). Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Nella sentenza impugnata la CGT, facendo mal governo dei suddetti principi di diritto, ha proceduto come segue.
A fronte della contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE di un abuso di sche ma societario, nell’ambito di una più complessa frode coinvolgente quattro società (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) tutte riconducibili alla medesima famiglia COGNOME, con imputazione del carico fiscale (debito tributario e sanzioni) direttamente sui soci-persone fisiche (nella specie, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME) della riqualificata società di fatto, quali autori, ideatori e beneficiari della frode realizzata attraverso la contabilizzazione di acquisti fittizi di beni con relativa detrazione di IVA e vendita fittizia degli stessi senza applicazione d’imposta (o perché rivolte a un fittizio ‘esportatore abituale’ che ha emesso false lettere d’intento o perché definite ‘esportazioni’ in assenza dei requisiti) al fine di generare fittizi crediti IVA, utilizzati poi nelle liquidazioni periodiche e/o in compensazione nei mod. F24 della società ha ritenuto offerti dall’Amministrazione soltanto gli elementi indiziari relativi al compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni a livello societario.
Si tratta nel presente caso di operazioni intercorse con la società RAGIONE_SOCIALE, scrive la sentenza impugnata, ‘relative all’acquisto di un impianto fotovoltaico. Le fatture sono la n. 57/17 del 25/8/2017 dell’importo di€ 324.000,00 oltre NA di€ 71.280,00 recante la descrizione “IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARGA_VEICOLO in conformità al vostro ordine di lavoro in riferimento al NUMERO_DOCUMENTO/06/2017 come da contratto vi rimettiamo fatture d’acconto del 30%. Importo ordine euro 1.080.000,00″ e la n. 95/17 del 30/11/2017 per un importo imponibile di euro 540.000,00 oltre IV A 22% di€ 118.800,00 recante quale descrizione “IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARGA_VEICOLO in conformità al vostro ordine di lavoro in riferimento al NUMERO_DOCUMENTO-12/06/2017 come da contratto vi rimettiamo
fatture d’acconto del 50%. Importo ordine euro 1.080.000,00″, in ordine alla quali il giudice del merito, accogliendo le ragioni dell’RAGIONE_SOCIALE, fa riferimento alle ‘mancanza di documentazione contrattuale, dal mai avvenuto pagamento e dalla mai avvenuta effettuazione dei lavori, come confermato dalla signora COGNOME agli stessi verificatori’. Essa poi scrive ancora che ‘Tali lavori, come dichiarato dalla socia COGNOME, non sono mai stati realizzati e mai pagati. D’altra parte, come rilevato dall’RAGIONE_SOCIALE, neppure la RAGIONE_SOCIALE aveva personale dipendente e quindi non si vede come avrebbe potuto realizzare lavori superiori al milione di euro. A fronte di tale quadro probatorio, l’appellante ha confermato la mancata esecuzione dei lavori ed il mancato pagamento: non vi dubbi, quindi, circa l’impossibilità di portare in detrazione l’IVA’.
Invece, e diversamente, in merito al contestato ‘abuso dello schermo societario’ con interposizione della RAGIONE_SOCIALE liquidazione, riqualificata come società di fatto in quanto totalmente asservita agli interponenti tra i quali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti legati da una comunione di interessi e di scopo (c.d.’affectio societatis’), la sentenza di appello ha ritenuto non forniti dall’RAGIONE_SOCIALE ‘elementi a sostegno di alcun tipo’, non esistendo non solo un principio di prova ma neppure nei verbali di contestazione una descrizione del meccanismo fraudatorio contestato. Con ciò, il giudice di appello, in violazione dei richiamati principi di diritto e RAGIONE_SOCIALE regole di formazione della prova presuntiva, non ha valutato, in un giudizio globale, anche gli altri elementi indiziari, possibili indici del contestato totale asservimento della società-interposta ai soci (di fatto), emersi dalla indagine di cui al PVC del 17 luglio 2019 della Direzione Provinciale II di Milano – RAGIONE_SOCIALE Controlli (allegato al ricorso e riprodotto a questa Corte) quali la totale riconducibilità della società
RAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE altre coinvolte nel contestato meccanismo fraudolento, alla medesima famiglia COGNOME, la mancata percezione da parte dei predetti soggetti di alcun tipo di compenso o remunerazione né a titolo di amministratore né sotto forma di utili (unicamente COGNOME NOME percepiva una minima remunerazione da lavoro dipendente), le dichiarazioni fiscali degli stessi di redditi irrisori, tali da non assicurare neanche le minime necessità di sopravvivenza, né tantomeno da consentire il sostenimento di spese per contributi, assicurazioni, IMU, pure risultanti sostenute in anagrafe tributaria.
Tale vizio del ragionamento presuntivo del giudice di appello che non ha, dunque, valutato, nel loro complesso, tutti gli elementi indiziari offerti dall’RAGIONE_SOCIALE al fine di verificare, con riguardo alla contestazione dell’abuso di schema societario, l’assolvimento da parte di quest’ultimo dell’onere probatorio, anche attraverso elementi presuntivi (gravi precisi e concordanti), circa il totale asservimento anche della società RAGIONE_SOCIALE liquidazione, interposta ai soci (di fatto) interponenti – si è rifesso anche sul piano sanzionatorio comportando erroneamente l’annullamento degli atti di contestazione notificati nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), in applicazione dell’art. 7 del d. l. n. 269/2003.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, implicando una rinnovazione da parte del giudice del rinvio del giudizio presuntivo circa il contestato abuso di schema societario con interposizione fittizia di RAGIONE_SOCIALE, riqualificata come società di fatto e totale asservimento della stessa ai soci, con imputazione a questi ultimi dei redditi quali interponenti, comporta l’assorbimento dei motivi dal secondo all’ottavo dell’impugnazione principale proposto da RAGIONE_SOCIALE
Diversamente, il primo motivo del ricorso principale, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censura la sentenza di merito per violazione o falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la sentenza accertato l’incompetenza territoriale dell’RAGIONE_SOCIALE accertatore e la conseguente illegittimità dell’atto impugnato.
Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico.
Invero, parte contribuente non indica -né lo si evince dalla sentenza impugnata -quale sia la competenza per territorio della Direzione Provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della quale lamenta il difetto di competenza. Poiché in base all’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la competenza ad effettuare accertamenti e controlli tributari in materia di imposte dirette spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata e -quanto all’iva – analogo è il tenore della disposizione dell’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 in virtù della quale competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti è l’RAGIONE_SOCIALE provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59 del decreto citato, era onere della parte sia indicare il domicilio della stessa sia soprattutto illustrare e provare in base a quali provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione finanziaria la competenza de qua era stata attribuita ad altra direzione provinciale diversa da quella emittente gli atti impugnati.
Pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE ; il primo motivo di tale ricorso è invece rigettato; il primo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE sono parimenti rigettati; i restanti motivi del l’impugnazione principale sono
assorbiti. La sentenza di appello va quindi cassata con rinvio limitatamente ai profili di cui al motivo oggetto di accoglimento
p.q.m.
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE e rigetta il primo; rigetta il primo motivo di ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai profili di cui al motivo oggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME