Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 391 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 391 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13009/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimata-
Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 1 del 2024 depositata il 2 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente RAGIONE_SOCIALE dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificatole il 4.11.2016, con cui l’A RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le aveva imputato, con riferimento all’anno di imposta 2012, i ricavi di complessivi euro 179.321,88 fatturati per le prestazioni di assistenza domiciliare dalla RAGIONE_SOCIALE che aveva fittiziamente interposto nello svolgimento della sua attività di impresa, al fine di conseguire illegittimamente, in violazione dell’art. 37 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, i vantaggi fiscali riconosciuti alle cooperative sociali in materia di imposte dirette e IVA.
All’esito della verifica della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era emerso, infatti, che la RAGIONE_SOCIALE, costituita dagli stessi soci, dopo aver riassunto i dipendenti, aveva continuato a svolgere la stessa attività della RAGIONE_SOCIALE, posta in liquidazione dal 30 giugno 2012, sotto la direzione RAGIONE_SOCIALE stesse persone, negli stessi locali e con gli stessi clienti.
La CTP di Arezzo con la sentenza n. 91 del 2018 aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente rideterminando la base imponibile.
Avverso la sentenza della CTP la società contribuente aveva proposto appello che era stato integralmente accolto dalla CTR della Toscana con la sentenza n. 412 del 2019.
Successivamente, su ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza della Corte n. 24971 del 15 settembre 2021, la sentenza era stata cassata con rinvio in accoglimento del primo motivo con cui era stata lamentata la violazione degli articoli 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n.633 del 19 72, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per l’omesso esame da parte della CTR RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rilasciate ai verificatori dai ventisei lavoratori, in quanto erroneamente ritenute inutilizzabili ancorché riportate per riassunto nel processo verbale di constatazione.
La Corte aveva, in particolare, cassato la sentenza con rinvio alla CTR della Toscana ‘ in diversa composizione, affinché esami e valuti anche le dichiarazioni dei terzi assunte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e provveda in ordine alle spese del presente procedimento’.
All’esito del giudizio di rinvio la CGT di II grado della Toscana, con la sentenza n. 1 del 2024, aveva accolto l’originario ricorso della contribuente.
Avverso la sentenza della CGT di II grado della Toscana l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e la società contribuente non si è difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l’istanza di riunione del presente giudizio a quello pendente fra le stesse parti in relazione a controversia relativa ad annualità di imposta diversa, non sussistendo ragioni di economia processuale che possano giustificare la loro trattazione congiunta in ragione della diversità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate nei due giudizi con i motivi di ricorso per cassazione relativi a sentenze diverse, l’una pronunciata all’esito del giudizio di appello e l’altra emessa all’esito del giudiz io di rinvio.
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 commi 1 e 2 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
La CGT di II grado nel giudizio di rinvio non si sarebbe attenuta alla statuizione della Corte che aveva disposto la valutazione RAGIONE_SOCIALE informazioni assunte dai terzi ma era ricaduta nella stessa violazione di legge già sanzionata, non avendo posto a fondamento della propria decisione le prove offerte in giudizio dall’amministrazione finanziaria e, in particolare, le dichiarazioni rese dai terzi alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Nella sentenza mancherebbe, infatti, la valutazione complessiva degli indizi offerti dall’Ufficio e l’ analisi nel dettaglio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dai terzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a cui la CGT di II grado avrebbe solo genericamente
riconosciuto valore probatorio liquidandole apoditticamente come elementi che non possono costituire ‘valido sostegno probatorio alle tesi del Fisco’ , senza spiegare le ragioni della loro inidoneità a dimostrare il fondamento della pretesa impositiva. In tal modo non avrebbe consentito di verificare l’applicazione del principio di diritto.
Sotto altro profilo la sentenza sarebbe nulla perché la CGT di II grado avrebbe fondato acriticamente la propria statuizione sulla sentenza del Tribunale di Arezzo n.638 del 2016, riprodotta quasi integralmente, avente ad oggetto il giudizio civile instaurato con ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento della RAGIONE_SOCIALE, non considerando la diversità dei presupposti alla base della pretesa tributaria.
2.2. Il motivo, articolato attraverso la deduzione della nullità della sentenza sotto il duplice profilo dell’inosservanza del principio di diritto nel giudizio di rinvio e del vizio di motivazione, è infondato.
2.3. Sotto il primo profilo la giurisprudenza consolidata della Corte afferma che nell’ipotesi, come quella in esame, di annullamento con rinvio della sentenza per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, per cui il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla ‘regola’ giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambit o dell’enunciazione (Cass. n. 20887 del 2018 Cass. n. 19594 del 2018; Cass Sez. U n. 18303 del 2020 Cass. n. 7091 del 2022; Cass. n. 17240 del 2023).
1.4. Nel caso di specie , l’ordinanza della Corte dopo aver riaffermato ‘ il principio secondo il quale ‹‹ il divieto di prova testimoniale posto dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi
dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice’ (Cass. civ., 16 maggio 2019, n. 13174; Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9080) , ha ritenuto che la CTR si fosse discostata dai principi enunciati laddove aveva ritenuto di non dover tenere in alcuna considerazione le dichiarazioni dei terzi ed ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione ‘ affinché esami e valuti anche le dichiarazioni dei terzi assunte dalla RAGIONE_SOCIALE e provveda in ordina alle spese del presente procedimento ‘ .
La Corte ha, quindi, imposto al giudice del rinvio di valutare e tenere conto nella formulazione del giudizio del giudizio di fatto anche RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese alla RAGIONE_SOCIALE dai ventisei dipendenti senza però sancire alcun vincolo nell’apprezzamento della loro portata indiziaria .
1.5. La CGT di II grado, in osservanza della pronuncia rescindente ha riconosciuto la valenza indiziaria alle dichiarazioni in questione e ne ha esaminato analiticamente il contenuto, evidenziando che, ‘ dalle informazioni rilasciate, appunto, alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da ventisei lavoratori che avevano svolto la loro attività per la RAGIONE_SOCIALE era risultata la coincidenza, tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, del luogo di esercizio dell’attività, il fatto che i dipendenti e collaboratori continuassero a ricevere direttive dalla RAGIONE_SOCIALE, i meri aggiustamenti grafico stilistici RAGIONE_SOCIALE fatture che riportano in piccolo il nome della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quasi identità tra soci fondatori della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Tuttavia, ha concluso per l’inidoneità di questi elementi a fornire la prova dell’interposizione nel possesso del reddito, ai sensi dell’ art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973, che, secondo la giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata dalla pronuncia, richiede la prova della gestione uti dominus RAGIONE_SOCIALE risorse dell’interposto da parte dell’interponente.
La CGT di II grado ha esposto, poi, anche le ragioni del giudizio di irrilevanza degli indizi in questione spiegando che si trattava di elementi funzionali ad evidenziare l’intento della RAGIONE_SOCIALE di non far percepire all’esterno dalla clientela il mutamento del soggetto erogatore RAGIONE_SOCIALE prestazioni di assistenza sanitaria ma che non erano elementi idonei a provare che la RAGIONE_SOCIALE avesse gestito uti dominus le risorse finanziare della RAGIONE_SOCIALE in modo tale da essere il reale ‘ possessore’ del reddito.
1.6. Non sussiste, pertanto, la lamentata inosservanza da parte del giudice del rinvio del principio di diritto dettato dalla Corte che non lo ha affatto vincolato alla valutazione del materiale probatorio in senso favorevole all’amministrazione ricorrente.
1.7. Sotto il profilo della denunciata nullità della sentenza per difetto di motivazione non è ravvisabile alcun vizio nel richiamo del contenuto della sentenza del Tribunale di Arezzo, inserito solo a rafforzamento della motivazione già ampiamente espressa in ordine all’inesistenza della prova del possesso del reddito per interposta persona da parte della società contribuente.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli articoli 2697 e 2729 c.c., per non aver accertato se, nel caso di specie, vi fosse stata una gestione uti dominus da parte dell’interponente del soggetto interposto. La sentenza non avrebbe valorizzato ai fini dell’applicazione della normativa antielusiva il dato incontestato della presenza di aggiustamenti grafici nelle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE ed il fatto che le due società avevano la stessa struttura ed avevano in comune gran parte dei soci fondatori. Elementi che rendevano evidente come la cooperativa fosse stata costituita appositamente per proseguire l’attività della RAGIONE_SOCIALE in regime fiscale agevolato, pur in assenza di un effettivo mutamento del soggetto che erogava le prestazioni.
2.1. Il motivo è inammissibile perché si risolve nella richiesta alla Corte di riesame del merito della controversia.
Il ricorrente pur deducendo, apparentemente, la violazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la formazione della prova per presunzioni e la ripartizione dell’onere della prova nella materia in esame , mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito sulla base del materiale probatorio acquisito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017).
Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è, infatti, l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate, ma l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744 del 2022, Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 8315 del 2013).
2.2 La CGT di II grado nella sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’art. 37 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, attenendosi, in particolare, all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità , espressamente richiamata nel contesto della motivazione, secondo cui le presunzioni gravi, precise e concordanti che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito del soggetto interposto devono essere tali da condurre alla prova, nell’ipotesi di reddito di impresa, della gestione uti dominus dell’impresa e RAGIONE_SOCIALE sue risorse finanziarie (v. punto 3 pag. 10 della sentenza impugnata).
Tuttavia, ha, poi, concluso con una valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in sede di legittimità , che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito neanche l’ombra di q uesta prova, avendo in realtà fornito un quadro indiziario compatibile con il legittimo avvicendamento di un soggetto all’altro nell’esercizio dell’attività di impresa .
Il motivo di ricorso, senza in alcun modo evidenziare le affermazioni della sentenza che si sarebbero poste in contrasto con le norme richiamate, si
risolve nell’inammissibile richiesta di rivalutare il materiale probatorio in modo tale da sovvertire il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione rimasta intimata.
Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 magg io 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME