Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13986 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
COGNOME NOME ;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6535/09/14, depositata il 3 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
Udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Traffico telefonico.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12171/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6535/19/14 del 03/11/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 339/25/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006 .
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso per avere il contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di traffico telefonico (cd. phone center ), acquisito detto traffico direttamente dal fornitore nonostante l’interposizione di un intermediario estero, utilizzato ai fini della fatturazione senza applicazione dell’IVA. Venivano conseguentemente contestati a NOME COGNOME sia l’evasione dell’IVA s ia maggiori ricavi sul traffico acquistato.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME evidenziando che gli elementi indiziari forniti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) a supporto dell’avviso di accertamento erano insufficienti e inidonei a comprovare la contestata interposizione della società filippina RAGIONE_SOCIALE Invero, RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di acquisire da RAGIONE_SOCIALE, soggetto nella specie abilitato ad effettuare le cessioni dei mezzi tecnici nel settore dei servizi telefonici, il documento che lo stesso avev a l’obbligo di rilasciare e in cui dovevano «essere indicate, tra l’altro, la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta ‘monofase’, volta ad assicurare la ‘tracciabilità’ dei vari passaggi cui sono soggetti tali mezzi». Nella prospettazione della CTR solo la produzione di tale documento avrebbe consentito l’individuazione del soggetto con il
quale RAGIONE_SOCIALE aveva realmente intrattenuto i rapporti negoziali di vendita del traffico telefonico.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME COGNOME non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente propone, in via gradata, tre motivi di ricorso avverso la sentenza impugnata.
1.1. Con il primo motivo di ricorso NOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per avere la CTR, indagando sulle modalità di pagamento cd. monofase dell’IVA, pronunciato sosta nzialmente ultra petita , in quanto la questione non era stata devoluta all’attenzione dei giudici di merito di primo e secondo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 7, lett. d), 54, secondo comma, e 74, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto necessaria la produzione del documento concernente l’assolvimento dell’imposta da parte del primo fornitore sebbene: a) il sistema previ sto dall’art. 74, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972 non sarebbe stato in concreto applicato; b) il documento è irrilevante ai fini della prova dell’interposizione fittizia.
1.3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dagli elementi forniti da RAGIONE_SOCIALE a supporto della interposizione fittizia di COGNOME.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. È ben vero che la società contribuente si è difesa in primo e secondo grado contestando la sussistenza della interposizione fittizia della società RAGIONE_SOCIALE nei rapporti tra il fornitore (RAGIONE_SOCIALE) e l’impresa facente capo a NOME COGNOME, ma è al trettanto vero che il riferimento all’art. 74, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972 e alla necessità che, nella materia trattata, il pagamento dell’IVA si attui attraverso il cd. sistema monofase è stato utilizzato dalla TARGA_VEICOLO al fine di escludere la rilevanza indiziaria degli elementi addotti dalla ricorrente.
2.2. Ne consegue che trattasi di un’argomentazione giuridica cui la CTR legittimamente può ricorrere, indipendentemente dalla circostanza per la quale le parti abbiano fatto riferimento, o meno, al sistema RAGIONE_SOCIALE cessioni di servizi di telecomunicazione.
Il secondo motivo è, invece, fondato e assorbente del terzo motivo.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma
cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
3.1.1. Analogamente, nel caso in cui venga contestata l’interposizione di un terzo soggetto ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio indipendentemente dalla circostanza che l’interposizione sia fittizia o reale può imputare al soggetto interponente i redditi della persona interposta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 15830 del 29/07/2016; Cass. n. 27625 del 30/10/2018; si veda anche Cass. n. 29228 del 20/10/2021, secondo la quale anche in caso di interposizione trovano applicazione i normali principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio).
3.2. Nel caso di specie la CTR era chiamata a valutare la sufficienza RAGIONE_SOCIALE presunzioni offerte dall’Ufficio in ordine all’esistenza o meno dell’interposizione contestata (mancato svolgimento di attività nel settore della telefonia da parte della società filippina, priva di stabile organizzazione in Italia; rapporto di coniugio tra NOME COGNOME e il legale rappresentante della società filippina), sicché il giudice di appello, affermando la assoluta necessità di allegazione di un ulteriore elemento indiziar io da parte dell’Ufficio, ha del tutto eluso tale valutazione.
3.3. Sotto altro profilo, la CTR ha dimostrato di non avere compreso la contestazione dell’Amministrazione finanziaria. Invero, la sentenza impugnata ha riassunto il funzionamento del sistema previsto dall’art. 74, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 633 del 1972 per il pagamento dell’IVA cd. ‘monofase’ nel settore della telefonia, concludendo che l’unico elemento indiziario che avrebbe consentito di individuare il reale soggetto che ha intrattenuto rapporti con RAGIONE_SOCIALE sarebbe costituito dalla produzione del documento rilasciato da RAGIONE_SOCIALE in ordine al soggetto che ha assolto l’imposta.
3.4. In realtà, NOME ha descritto nell’atto impositivo un meccanismo elusivo dell’obbligo di pagamento dell’imposta da parte di NOME COGNOME, meccanismo imperniato sulla interposizione fittizia di un soggetto estero, COGNOME, nei confronti della quale la RAGIONE_SOCIALE emette fattura senza applicazione dell’imposta; ciò giova all’evidenza anche al successivo cessionario che non è tenuto ad assolvere l’imposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, acquistando, pertanto, il traffico telefonico ad un prezzo finale inferiore.
4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023.