Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 15191  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
Provvedimento a seguito di interpello -2013
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38205/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale  rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa  dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  AVV_NOTAIO  sito  in  Roma,  INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  COMM.TRIB.REG.  PUGLIA  1360/2019, depositata in data 3 maggio 2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO prot. n. 37877 del 25 settembre 2014, in risposta all’istanza di interpello disapplicativo presentato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 bis , d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, con cui l’Ufficio rigettava l’istanza, ritenendo applicabile alla società, per l’anno di imposta 2013, la specifica norma antielusiva di cui all’art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la società dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE sia; si costituivano sia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ribadendo  la legittimità del proprio operato; la prima richiedeva l’estromissione dal giudizio.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 707/2016 dichiarava inammissibile  il  ricorso  avverso  il  provvedimento  di  rigetto  RAGIONE_SOCIALE istanza  di  disapplicazione  ritenendo  il  diniego  un  provvedimento non rientrante tra quelli elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi  alla  RAGIONE_SOCIALE.t.r.  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  si  costituivano  sia  la  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  che  la  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ribadendo  la  legittimità  del  proprio  operato;  la  prima  reiterava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 1360/2019, depositata in data 3 maggio 2016, la  C.t.r.  adita  accoglieva  l’appello,  statuendo,  in  via  preliminare, l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE normativa antielusiva.
 Avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  C.t.r.  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e la società contribuente ha depositato controricorso.
La  causa  è  stata  trattata  nella  camera  di  consiglio  del  20  marzo 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’error in iudicando , nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente emettendo la pronuncia nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provinciale di RAGIONE_SOCIALE nonostante questa ultima avesse eccepito il difetto di legittimazione passiva.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art. 360, primo  comma,  n.  3,  cod.  proc. civ.», l’RAGIONE_SOCIALE  lamenta l’error  in  iudicando ,  nella  parte  in cui,  nella  sentenza  impugnata  la  C.t.r.  ha  statuito  ponendosi  in contrasto con la lettera e la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d.lgs. 546/1992.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’error in iudicando , nella parte in cui, nella sentenza impugnata la C.t.r. con la statuizione RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento con il quale è stata rigettata l’istanza di interpello, ha integrato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod. proc. civ. il quale condiziona la proponibilità di una domanda giudiziale alla sussistenza di un concreto interesse ad agire.
Il primo motivo di ricorso proposto è infondato.
2.1.  Questa  Corte  ha  più  volte  affermato  che  «le  articolazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  entrate  all’interno  RAGIONE_SOCIALE  varie  aree  urbane  sono espressione di una distribuzione RAGIONE_SOCIALE competenze a essa intrinseca, disposta con atti interni denominati decreti direttoriali la cui  violazione,  essendo  essi  privi  d’efficacia  in  pregiudizio  degli utenti,  non  comporta  alcun  vizio  (Cass.,  sez.  5,  15/07/2009,  n.
16436, e Cass., sez. 5, 25/09/2013, n. 22000). Il formante giurisprudenziale, del resto, è nel senso che, per ogni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la legittimazione a stare in giudizio nei gradi di merito dei processi tributari è riconosciuta in via concorrente anche agli uffici periferici, senza che ciò muti la titolarità e la riferibilità finale degli effetti del potere impositivo che rimane sempre in capo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale unitario soggetto di diritto. Infatti, siccome gli uffici periferici non hanno autonoma soggettività rispetto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella cui struttura sono organicamente inseriti, le sentenze emesse nelle controversie tributarie producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio periferico presente in giudizio. Dunque, tutto ciò che riguarda l’articolazione organizzativa interna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (es. strutture e competenze; successione, soppressione, accorpamento o scissione, redistribuzione territoriale) deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo sempre e comunque riferibile l’attività difensiva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale persona giuridica di diritto pubblico, giammai al singolo ufficio periferico, le cui vicende organizzative restano del tutto indifferenti» (Cass. n. 22000/2013, cit.; Cass. nn. 1230, 5634, 5635, 5636 e 5637 del 2015).
2.2. Peraltro, sia pure in materia doganale, si è altresì avuto modo di affermare il principio, estensibile anche al caso in esame, secondo cui «in relazione agli atti emessi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dogane sussiste la legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, svolgendo esso – ai sensi del Regolamento di amministrazione approvato con delibera n. 1 del 2000 -le funzioni operative RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dogane ed assicurando la gestione del contenzioso per i diritti doganali, verificandosi, altrimenti, un’abnorme distorsione del sistema, poiché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe la sola legittimata nel
processo  in  relazione  a  tutti  i  provvedimenti  dalla  medesima emessi,  determinandosi  l’accentramento  RAGIONE_SOCIALE  controversie  presso la  Commissione  Provinciale  di  primo  grado  RAGIONE_SOCIALE  Regione  nella quale ha sede la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (Cass. n. 19795/2019).
2.3. Ancora, i n tema di contenzioso tributario, tutti gli uffici periferici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, e si configurano quali suoi organi, che ne hanno la rappresentanza, sicché, in caso di evocazione e costituzione in giudizio di un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, non è necessario disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica, poiché tutto ciò che riguarda l’articolazione organizzativa interna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è processualmente irrilevante, dovendo l’attività difensiva essere riferita all’RAGIONE_SOCIALE quale persona giuridica di diritto pubblico e non al singolo ufficio periferico. in caso di vocazione in giudizio di un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, non è necessario disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica, poiché tutto ciò che riguarda l’articolazione organizzativa interna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è processualmente irrilevante, dovendo l’attività difensiva essere riferita all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 6 -5, n. 19828 del 04/10/2016).
Nella specie, il provvedimento impugnato è stato emesso dal direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, mentre il giudizio è stato, nei gradi di merito, incardinato anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e ciò, trattandosi di mera articolazione territoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non produce alcuna conseguenza processuale, atteso che gli effetti RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse si riverberano direttamente nella sfera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE‘ufficio periferico.
2.4. Pertanto, premesso che nel caso di specie non si controverte né RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, in quanto in ipotesi emesso da ufficio incompetente, né RAGIONE_SOCIALE‘ipotetica incompetenza del giudice
tributario di merito adito, sia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  medesima  RAGIONE_SOCIALE erano legittimate a partecipare al giudizio.
3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di connessione esistenti e stante l’affinità RAGIONE_SOCIALE questioni proposte, sono infondati; con essi, in particolare, parte ricorrente sostiene l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado per non aver ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, data la non impugnabilità del provvedimento che dichiara l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di interpello disapplicativo. 3.1. Nella giurisprudenza di legittimità è ormai prevalso l’indirizzo che ammette l’autonoma impugnabilità del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘interpello ex art. 37 bis , ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis (cfr. tra le tante: Cass. 03/12/2024, n. 30907). In materia, infatti, è principio consolidato quello secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, di talché quest’ultimo ha la facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis , ottavo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto esso, seppur atto non rientrante in quelli indicati dall’art. 19, è il provvedimento con il quale l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per quest’ultimo, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. n. 8412/2024 e Cass. n. 2634/2023).
3.2.  Non  smentisce  l’assunto  la  recente  decisione  RAGIONE_SOCIALE  Sezioni Unite del 22 gennaio 2024, n. 2147, che -in sede di regolamento di  giurisdizione -ha  affermato  il  principio  secondo  cui  le  risposte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria agli interpelli non costituiscono atti impugnabili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché non
portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche) e non sono immediatamente  lesive  dei  diritti  del  contribuente;  la  Suprema Corte,  infatti,  ha  fatto  salve  proprio  le  risposte  rese  a  seguito  di richiesta  di  disapplicazione  di  norme  antielusive,  che  possono essere  impugnate  in  quanto  contenenti  una  compiuta  pretesa tributaria.
3.3. Questa Corte, poi, ha svolto le suesposte considerazioni con riferimento a provvedimenti di diniego RAGIONE_SOCIALE‘interpello disapplicativo anteriori all’entrata in vigore sia RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, del d.lgs. 7 ottobre 2015, n. 156 (secondo cui non sono impugnabili le risposte alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 RAGIONE_SOCIALE L. n. 212 del 2000), sia RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 7, RAGIONE_SOCIALEo Statuto del contribuente, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera n), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, che ha ribadito tale non impugnabilità prevista dal citato art. 6, comma 1 (contestualmente abrogato). A tal proposito, peraltro, si è chiarito che l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015 non ha né valenza interpretativa né portata di innovazione retroattiva, sicché non dispone che per l’avvenire (Cass. n. 23469/2017).
3.4. Infine, va segnalato, a proposito del profilo intertemporale, che «Per altro -ma concorrente- profilo, occorre sottolineare che l’interpello disapplicativo è stato rigettato nel 2014, fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALE novella del 2015. Infatti, l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, secondo cui non sono impugnabili le risposte alle istanze di interpello, non ha valenza interpretativa né portata di innovazione retroattiva, disciplinando per il futuro la materia, e, quindi, non dispone che per l’avvenire (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017, Rv. 646406 – 02)» (Cass. 4 ottobre 2023, n. 27922), il che vale anche nel nostro caso, perché la novella ha effetto dall’1/1/2016. (da ultimo Cass. Ordinanza 4 ottobre 2023, n. 27922, , che in motivazione cita Cass. sez. V,
15.4.2011,  n.  8663  (conf.  Cass.  sez.  VI-V,  15.2.2018,  n.  3775), Cass. sez. V, 27.1.2023, n. 2634» (Cfr. Cass., V, n. 18861/2023).
3.5. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., correttamente e con una motivazione esente da vizi di legge, ha ritenuto che il diniego da parte del Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di disapplicazione di una legge antielusiva effettuato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 fosse un atto definitivo in sede amministrativa e ricettizio con immediata rilevanza esterna da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione, come tale impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma uno, lett. h, del d.lgs. n. 546 del 1992.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica  difesa  dall’Avvocatura  generale,  non  si  applica  l’art.  13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in  €  5.500,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2025.