Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32885 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3343/2018 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL);
–controricorrente– avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 2227/2017 depositata il 22 giugno 2017;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 7567/2025 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL);
–ricorrente–
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
–controricorrente– avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA n. 3280/2024 depositata il 27 settembre 2024;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di locazione di immobili propri, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bari il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO reso in data 25 settembre 2014 dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Puglia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza da essa proposta ai sensi degli artt. 37 -bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 30, comma 4bis , della L. n. 724 del 1994, volta ad ottenere, con riferimento all’anno d’imposta 2013, la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive in tema di società di comodo.
La Commissione adìta, in accoglimento del ricorso della contribuente, annullava il provvedimento impugnato.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria AVV_NOTAIO (CTR) della Puglia, che con sentenza n. 2227/2017 del 22 giugno 2017 rigettava l’appello erariale.
A fondamento della decisione adottata il collegio di seconde cure rilevava che: -doveva ritenersi autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario il provvedimento di diniego dell’interpello disapplicativo emesso dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, stante l’interesse della contribuente a invocare il controllo
giurisdizionale sulla legittimità di tale provvedimento; l’istanza era stata illegittimamente dichiarata inammissibile dall’Amministrazione Finanziaria al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 37 -bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, norma primaria recante una disciplina non derogabile dalle previsioni della circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 emanata dall’RAGIONE_SOCIALE; -in ogni caso, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 209 del 2001, in presenza di una fattispecie compiutamente descritta dalla società interpellante, l’Ufficio avrebbe dovuto richiedere il deposito di documentazione integrativa, anziché limitarsi a dichiarare inammissibile l’istanza.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 3343/2018 R.G., al quale la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Nel frattempo, in data 13 dicembre 2018 la Direzione Provinciale di Bari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento mediante il quale, sull’assunto che la prefata società dovesse reputarsi non operativa relativamente all’anno d’imposta 2013, determinava in via presuntiva il reddito complessivo netto e il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, rispettivamente, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 30, commi 3 e 3bis , della L. n. 724 del 1994, irrogando le previste sanzioni pecuniarie.
La contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Bari, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo (CGT-2) della Puglia, la quale, con sentenza n. 3280/2024 del 27 settembre 2024, in accoglimento dell’appello erariale, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
I giudici regionali così motivavano il proprio «dictum» : – non ricorrevano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente fra le stesse parti dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, avente ad oggetto l’impugnazione del summenzionato provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTO2014 del 25 settembre 2014; e ciò perchè tale provvedimento non poteva essere considerato autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, non essendo in esso contenuta alcuna pretesa tributaria; – la contribuente non aveva dimostrato che nel caso di specie sussistessero circostanze eccezionali idonee a consentire, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della L. n. 724 del 1994, la deroga alla disciplina normativa in materia di società di comodo.
Avverso questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 7567/NUMERO_DOCUMENTO R.G., al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le cause sono state avviate alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa in entrambi i procedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Ricorso n. 3343/2018 R.G.
Il ricorso iscritto al n. 3343/2018 R.G. consta di cinque motivi.
1.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.2 Si rimprovera alla CTR di aver a torto reputato autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario il parere negativo espresso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dell’RAGIONE_SOCIALE
in ordine all’istanza di disapplicazione presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 37 -bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Con il secondo motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c..
2.1 Si sostiene che avrebbero comunque errato i giudici d’appello nel ritenere sussistente l’interesse della contribuente a impugnare il diniego d’interpello, trattandosi di atto di per sé non lesivo della sua posizione soggettiva.
Con il terzo mezzo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe nulla perché affetta da irriducibile contraddittorietà.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 30, comma 4 -bis , della L. n. 724 del 1994, dell’art. 37 -bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 1, comma 3, del D.M. n. 259 del 1998.
4.1 Si argomenta che la CTR, anziché limitarsi ad annullare il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di interpello presentata dalla contribuente, si sarebbe dovuta fare carico di verificare se questa avesse dato prova della sussistenza dei requisiti di legge per la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme antielusive invocate.
Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 4 del D.M. n. 209 del 2001.
5.1 Si ascrive ai giudici di seconde cure di aver a torto ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non potesse legittimamente adottare il provvedimento di diniego dell’interpello disapplicativo prima di aver invitato la contribuente a trasmettere documentazione integrativa,
sebbene una simile richiesta costituisse esplicazione di un potere discrezionale dell’Ufficio.
(B)Ricorso n. 7567/2025 R.G.
Il ricorso iscritto al n. 7567/2025 R.G. è articolato in quattro motivi.
6.1 Con il primo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39, comma 1bis , del D. Lgs. n. 546 del 1992.
6.2 Si sostiene che avrebbe errato la CGT2 nell’escludere la sussistenza di un nesso di pregiudizialità/dipendenza fra il giudizio dinanzi a sé incardinato e quello avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 91737770/2014 del 25 settembre 2014.
6.3 Stante l’attuale pendenza di entrambi i procedimenti dinanzi a questa Corte, se ne invoca in prima battuta la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c.; in subordine, si chiede la cassazione della gravata sentenza con rinvio ad altro giudice di merito che disponga la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa pregiudiziale.
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 24 e 53 Cost..
7.1 Si rimprovera al collegio di seconde cure di aver erroneamente ritenuto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario il provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che dichiari inammissibile l’interpello disapplicativo presentato dal contribuente ai sensi dell’art. 37 -bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Con il terzo mezzo, inquadrato, al pari dei precedenti, nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene prospettata la violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 36, comma 2, n. 4)
del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c..
8.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per motivazione apparente, avendo la CGT-2 apoditticamente affermato l’omesso assolvimento da parte della RAGIONE_SOCIALE dell’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 30, comma 4, della L. n. 724 del 1994.
8.2 Viene, altresì, addebitato ai giudici regionali di non aver fatto il benchè minimo cenno ai documenti depositati dalla predetta società a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue difese e di non aver tenuto conto della circostanza incontroversa che i pattuiti canoni di locazione degli immobili siti in Bari alla INDIRIZZO e alla INDIRIZZO, costituenti gli unici ricavi conseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2013, risultavano aderenti ai valori pubblicati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (RAGIONE_SOCIALE.I.).
Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
9.1 La Corte regionale avrebbe tralasciato di considerare che i canoni di locazione percepiti dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2013 corrispondevano a quelli di mercato, sicchè doveva ritenersi sussistente, nel caso di specie, un’oggettiva situazione di impossibilità di realizzare ricavi nella misura minima presunta ex art. 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994.
(C)Riunione dei procedimenti
In via preliminare, va disposta la riunione dei suindicati procedimenti iscritti ai nn. 3343/2018 e 7567/2025 R.G., i quali appaiono connessi sia sotto il profilo soggettivo, vertendo tra le stesse parti, sia sotto quello oggettivo, stante la comunanza RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche prospettate dalle ricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
10.1 Giova, in proposito, rammentare che l’istituto della riunione
di procedimenti relativi a cause connesse disciplinato dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia e il minor costo dei processi, nonché la certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia nel caso di più sentenze pronunciate in grado di appello nel medesimo giudizio sia in quello di più ricorsi proposti contro sentenze emesse in giudizi diversi (cfr. Cass. n. 22631/2011, Cass. n. 14607/2007, Cass. n. 7966/2006, Cass. n. 28227/2005).
(D)Esame dei mezzi di impugnazione
Una volta riuniti i due procedimenti, occorre anzitutto interrogarsi sulle sorti del giudizio anteriormente instaurato, ovvero quello avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE in data 25 settembre 2014, che ha dichiarato inammissibile l’interpello disapplicativo ex artt. 37 -bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 30, comma 4bis , della L. n. 724 del 1994 presentato dalla RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2013.
11.1 Come anticipato nella superiore narrativa, al menzionato provvedimento ha fatto sèguito l’emissione, nei confronti della prefata società, di un avviso di accertamento ai fini dell’IRES e dell’IRAP inerente allo stesso periodo d’imposta cui si riferiva l’istanza di disapplicazione non accolta dall’Ufficio.
11.2 Ora, è noto che l’avviso di accertamento del tributo rientra nell’elenco degli atti che il comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 espressamente definisce impugnabili dinanzi al giudice tributario.
11.3 In tale elenco non figura il provvedimento di rigetto dell’interpello disapplicativo, il quale, tuttavia, per stabile orientamento nomofilattico, costituisce un atto amministrativo definitivo e recettizio con immediata rilevanza esterna, integrante un’ipotesi di diniego di agevolazione e come tale inquadrabile nella previsione di cui alla lettera h) del medesimo comma sopra citato (cfr. Cass. n. 28197/2024, Cass. n. 28097/2024, Cass. Sez. Un. n.
2147/2024, Cass. n. 27922/2023).
11.4 Al riguardo, è bene sùbito precisare che il provvedimento negativo qui in esame è stato emesso nel contesto normativo anteriore all’entrata in vigore: (a)dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 156 del 2015, poi abrogato dall’art. 2, comma 4, lettera e), del D. Lgs. n. 219 del 2023, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 escludeva l’impugnabilità RAGIONE_SOCIALE risposte alle istanze di interpello di cui all’art. 11 della L. n. 212 del 2000, ad eccezione di quelle presentate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, avverso le quali poteva essere proposto ricorso «unitamente all’atto impositivo»; (b)dell’art. 11, comma 7, della citata L. n. 212 del 2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera n), del D. Lgs. n. 219 del 2023, il quale dispone che «la risposta alla istanza di interpello non è impugnabile».
Peraltro, con specifico riferimento al menzionato art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 156 del 2015, è stato chiarito che detta norma, non avendo valenza interpretativa, né portata retroattiva, non poteva disporre che per l’avvenire, ai sensi dell’art. 11, comma 1, RAGIONE_SOCIALE preleggi (cfr. Cass. n. 15201/2025, Cass. n. 30907/2024, Cass. n. 27922/2023, Cass. n. 23469/2017).
11.5 Ciò posto, va tenuto presente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’impugnazione del diniego dell’interpello disapplicativo introduce un giudizio a cognizione piena che si estende al merito della pretesa tributaria, non essendo limitato alla semplice verifica della legittimità o meno del provvedimento contestato (cfr. Cass. n. n. 30907/2024, Cass. n. 28300/2024, Cass n. 27922/2023, Cass. n. 8663/2011).
11.6 A fronte di tale inquadramento sistematico, deve ritenersi che, una volta emanato dall’Amministrazione Finanziaria l’atto impositivo tipico a impugnazione necessaria (avviso di accertamento) e verificatasi la contemporanea pendenza del giudizio relativo a tale atto e di quello concernente la risposta
all’interpello disapplicativo, deve ritenersi che quest’ultimo perda rilevanza, essendo ormai prevalente e assorbente, per ogni aspetto riguardante l’ «an» , il «quantum» e il «quomodo» , la cognizione sulla pretesa impositiva che ha luogo nell’altro giudizio, a prescindere dal fatto che la sua instaurazione sia successiva in ordine cronologico.
11.7 A conferma di quanto precede, basti pensare che, qualora l’atto impositivo tipico notificato al contribuente non fosse impugnato, il ricorso da lui antecedentemente proposto diverrebbe inutile, stante l’avvenuto consolidamento degli effetti propri di tale atto (cfr., sull’argomento, Cass. n. 30736/2021, Cass. n. 7344/2012).
11.8 Ne consegue che il ricorso iscritto al n. 3343/2018 R.G. va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11.9 In termini analoghi questo Supremo Collegio si è già espresso con riferimento a fattispecie per certi versi assimilabili alla presente, nelle quali si era realizzata la contemporanea pendenza dei giudizi di impugnazione aventi rispettivamente ad oggetto: (a)la cartella di pagamento emessa a sèguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e la preventiva comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) inviata al contribuente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14771/2024, Cass. n. 30691/2021, Cass. n. 7344/2012); (b)l’avviso di pagamento e l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale emessi in relazione al medesimo tributo e periodo d’imposta (cfr. Cass. n. 20434/2025, Cass. n. 11303/2025, Cass. n. 16122/2023).
11.10 Va conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di società di comodo, nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6 del D. Lgs. n. 156 del 2015, poi abrogato dall’art. 2, comma 4, lettera e), del D. Lgs. n. 219 del 2023, nell’ipotesi in cui, con riferimento allo stesso periodo
d’imposta, si verifichi la contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione della risposta negativa dell’Amministrazione Finanziaria all’istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società interessata ai sensi dell’art. 30, comma 4 -bis, della L. n. 724 del 1994 e del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento successivamente emesso dalla medesima Amministrazione nei confronti della società interpellante, viene meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla prosecuzione del primo giudizio, risultando ormai prevalente e assorbente, per ogni aspetto riguardante l’«an», il «quantum» e il «quomodo», la cognizione sulla pretesa impositiva che ha luogo nell’altro» .
Alla luce di quanto finora esposto, verranno esaminati nel prosieguo i soli motivi posti a base del ricorso iscritto al n. 7567/2025 R.G..
12.1 Il primo motivo è superato dalla disposta riunione dei due procedimenti, oltretutto espressamente invocata in via principale dalla stessa parte ricorrente.
Il secondo motivo rimane, a sua volta, superato dal rilievo della sopravvenuta carenza di interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla verifica della legittimità del provvedimento con il quale il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato inammissibile l’interpello disapplicativo presentato dalla contribuente.
Il terzo motivo è fondato.
14.1 La CGT-2 ha affermato che, non avendo la RAGIONE_SOCIALE dato prova di essersi trovata nell’oggettiva impossibilità di conseguire nell’anno 2013 i ricavi minimi presunti ex art. 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994, doveva ritenersi legittima la pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti dall’Amministrazione.
14.2 Ha osservato, al riguardo, che la contribuente non aveva «esibito la necessaria documentazione contabile per documentare in modo inequivocabile le operazioni economiche e finanziarie effettuate nell’esercizio 2013 e in quelli precedenti (2012, 2011 e
2010), trattandosi di società obbligata alla redazione e deposito presso il registro RAGIONE_SOCIALE imprese del relativo bilancio d’esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione» .
14.3 I giudici di seconde cure non hanno, tuttavia, indicato la «documentazione contabile» ritenuta mancante.
14.4 Quand’anche essi abbiano inteso riferirsi ai bilanci di esercizio presentati dalla società, nonché alle note illustrative e alle relazioni sulla gestione che li corredavano -essendo questi gli unici documenti di cui è fatta menzione nella motivazione della sentenza-, resterebbe comunque ignoto il motivo per il quale la loro acquisizione fosse «necessaria» per dare credito alla tesi difensiva della contribuente, considerato che i dati ricavabili dal bilancio depositato presso il registro RAGIONE_SOCIALE imprese erano già a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, come si evince dallo stesso tenore dell’avviso di accertamento, riprodotto, per la parte che interessa, nel corpo del ricorso (pag. 15).
14.5 Il collegio regionale ha, inoltre, apoditticamente definito inesistenti le prove addotte «a sostegno RAGIONE_SOCIALE rivendicazioni» della RAGIONE_SOCIALE, senza minimamente prendere in esame i documenti da questa prodotti (contratti di locazione, provvedimenti di sfratto, accordi conclusi con i conduttori per la risoluzione di tali contratti, lettera di conferimento di incarico ad agenzia di intermediazione immobiliare al fine di reperire un nuovo conduttore), né tantomeno esplicitare le ragioni per cui essi risultavano inidonei a dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, di situazioni oggettive atte a impedire il superamento del cd. di cui all’art. 30, comma 1, della L. n. 724 del 1994, pur avendo la contribuente dedotto che i canoni di locazione percepiti nell’anno 2013 erano conformi ai valori pubblicati dall’O.M.I..
14.6 Si è, quindi, al cospetto di una motivazione solo apparente, la quale, benché esistente sotto il profilo materiale e grafico, non consente di ricostruire l’iter logico -giuridico seguìto dai giudici «a
quibus» per la formazione del proprio convincimento.
14.7 La descritta grave anomalia determina la nullità della sentenza per violazione del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, come da consolidato indirizzo di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 80538054/2014 e le numerose pronunce conformi).
Il quarto motivo rimane assorbito dall’accoglimento di quello appena scrutinato.
(E)Statuizioni conclusive
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre quello della RAGIONE_SOCIALE va accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CGT-2 della Puglia, in diversa composizione (artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992), la quale procederà a un nuovo esame della controversia, fornendo congrua motivazione.
Le spese relative al procedimento n. 3343/2018 R.G. vanno interamente compensate fra le parti, in presenza di una pronuncia in rito determinata da un fatto (emissione di avviso di accertamento per lo stesso periodo d’imposta cui si riferiva la precedente istanza di interpello disapplicativo) sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
17.1 La regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese inerenti al procedimento n. 7567/2025 R.G. viene demandata al giudice del rinvio (artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.).
Non si fa luogo nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, non ricorrendo i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato
nell’ipotesi di sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 16255/2025, Cass. n. 25436/2024, Cass. n. 31732/2018, Cass. 14782/2018) e dovendo, in ogni caso, tenersi presente che la prefata agenzia fiscale è esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche, dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i procedimenti, così provvede:
dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, compensando interamente fra le parti le spese di legittimità ad esso inerenti;
accoglie il terzo motivo del ricorso spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE, assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza n. 3280/2024 e rimette la causa, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE sole spese di legittimità ad essa inerenti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME