Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26737 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26737 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
INTERPELLO DISAPPLICAZIONE ART. 167 TUIR.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23636/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 267/2019, depositata il 24 gennaio 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 18 giugno 2025 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
1. In data 29 maggio 2015 la RAGIONE_SOCIALE presentava alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la normativa e il contenzioso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istanza d’interpello ex art. 167, commi 5 e 8ter , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi), nel testo vigente ratione temporis , per la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia di imprese estere controllate contenuta nel citato articolo , in relazione alla partecipazione detenuta nella RAGIONE_SOCIALE, società localizzata in Irlanda.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘avanzata richiesta, specificamente riferita all’anno d’imposta 2014, esponeva che in detto periodo la società controllata aveva svolto effettiva attività commerciale nello Stato di insediamento, in qualità di compagnia di riassicurazione del RAGIONE_SOCIALE (cd. “captive” ), e che, pertanto, non rappresentava una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.
La formulata istanza veniva dichiarata inammissibile con provvedimento del 21 settembre 2015, rilevando le ‘medesime criticità’ già formulate con riferimento ai precedenti periodi d’imposta , in quanto «la rappresentazione RAGIONE_SOCIALEa posizione di RAGIONE_SOCIALE risulta(va) sostanzialmente invariata rispetto a quella contenuta nelle istanze di interpello presentate con riferimento alle annualità 2011 e 2012».
Avvero tale provvedimento di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘interpello la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 14995/2017, depositata il 19 giugno 2017, lo rigettava.
Interposti appello principale da parte RAGIONE_SOCIALEa società contribuente ed appello incidentale ad opera de ll’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 267/2019, pronunciata il 4 dicembre 2018 e depositata in segreteria il 24 gennaio 2019, rigettava il gravame principale ed accoglieva quello formulato in via incidentale dall’ Ufficio, ritenendo inammissibile il ricorso originario proposto contro il provvedimento di risposta all’interpello.
Osservavano i giudici di secondo grado che l’atto impugnato «non può che essere qualificato come interpello disapplicativo che, per espressa disposizione normativa (art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 156/2015), non può essere autonomamente impugnato, ma può essere oggetto di ricorso proposto unicamente all’atto impositivo».
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi (ricorso notificato il 26 luglio 2019).
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 18 giugno 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 167 del d.P.R. n. 917/1986, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 24, 53 e 97 Cost. , in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce la ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’originario ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALE‘interpello disapplicativo emesso dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale provvedimento doveva ritenersi suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice tributario in base a un’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli atti indicati nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte formatasi in subiecta materia .
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992, 100 c.p.c., 167 d.P.R. n. 917/1986, 11 l. n. 212/2000 e 24, 53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. , e all’art. 62 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In particolare, la medesima censura di cui al precedente mezzo di gravame viene riproposta sotto il diverso profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE appena indicate norme di diritto, e quindi non come error in procedendo , bensì come error in iudicando .
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che, nell’ipotesi in cui questa Corte ritenesse che la C.T.R., con la sentenza impugnata, avesse inteso rigettare nel merito l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente.
1.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 167, commi 1, 8 -bis e 8ter del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. , e all’art. 62 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Rileva, in particolare, che la C.T.R., nella parte in cui, avendo rinviato per relationem alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di Roma, aveva ritenuto che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di imprese estere controllate, costituissero elementi rilevanti per la configurabilità come costruzione di puro artificio di una società di riassicurazione captive il luogo di ubicazione dei rischi e quello di residenza degli assicurati, ha violato e falsamente applicato le disposizioni suindicate, in quanto tali elementi non assumono rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione di una costruzione di puro artificio.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
Giova premettere che l’art. 167 del D.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis , vigente dopo le modifiche apportate dall’art. 13, comma 1, lettere a ), b ) e c ) del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, così recita per quanto qui di interesse: «1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite
società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALE finanze emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 168bis , i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto. (…) 5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a ) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato RAGIONE_SOCIALEo Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte RAGIONE_SOCIALE fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; b ) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALE finanze emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 168bis . Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente. (…) 8bis . La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi RAGIONE_SOCIALEo stesso comma sono localizzati in Stati o territori
diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a ) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più RAGIONE_SOCIALEa metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b ) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. 8ter . Le disposizioni del comma 8bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l’amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5».
Il comma 8ter del citato articolo prevede, quindi, espressamente che il contribuente possa chiedere la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive contenute nel precedente comma 8bis, mediante un interpello preventivo da rivolgere all’Amministrazione Finanziaria ai sensi del comma 5, che a sua volta rinvia all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212/2000.
Tali disposizioni sono ispirate alla ratio di contrastare i fenomeni di delocalizzazione all’estero RAGIONE_SOCIALE imprese nazionali, con specifico riferimento all’ipotesi del controllo di società estere
insediate in Stati o territori – fra i quali, per quanto qui d’interesse, rientra l’Irlanda – diversi da quelli inclusi nella cd. black list di cui al D.M. 21 novembre 2001, richiamati dal comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo.
2.2. Sull’argomento, con specifico riguardo all’istanza di disapplicazione di norme antielusive proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37bis , comma 8, del d.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, questa Corte è da tempo costante nell’affermare che il diniego opposto dall’Amministrazione, costituendo atto amministrativo recettizio ed espressamente qualificato come definitivo, è suscettibile di autonoma e immediata impugnazione dinanzi al giudice tributario.
Inizialmente si era sostenuto che l’atto in questione fosse assimilabile a quello di diniego di agevolazione, e come tale impugnabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1, lettera h ), del d. lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. 15 aprile 2011, n. 8663; Cass. 13 aprile 2012, n. 5843).
Nella successiva evoluzione giurisprudenziale, pur escludendosi l’equiparabilità RAGIONE_SOCIALE‘”agevolazione fiscale” alla “disapplicazione di norma antielusiva”, si è però ritenuto che la natura tassativa degli atti indicati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 consenta un’interpretazione estensiva del “catalogo” ivi contenuto, fino a ricomprendervi tutti gli atti adottati RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore che, con l’esplicitazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni che li sorreggono, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
2.3 Su questa scia si è giunti ad affermare che l’istanza di disapplicazione di norme antielusive rientra nel novero degli atti impugnabili per varie ragioni, e precisamente perché: a ) è
obbligatoria per il privato; b ) deve contenere la descrizione compiuta RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta; c ) deve essere corredata RAGIONE_SOCIALEa documentazione rilevante; d ) è soggetta a richieste istruttorie; e ) è volta ad ottenere l’emissione di un atto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione; f ) le determinazioni ad essa inerenti sono assunte dal Direttore Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con provvedimento “da ritenersi definitivo” (ex art. 1, comma 6, del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37bis , comma 8, d.P.R. n. 600/1973) e vengono comunicate al richiedente a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
È stato, inoltre, rimarcato che la risposta all’interpello, positiva o negativa che sia, costituisce il primo atto con cui l’Amministrazione Finanziaria, a sèguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica e nel rispetto di particolari garanzie procedimentali, porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine a una specifica richiesta relativa a un determinato rapporto tributario, con l’immediato effetto di incidere sulla condotta che il soggetto istante è tenuto ad osservare al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi.
Di qui la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse del contribuente ad impugnare l’atto, ai fini del controllo giurisdizionale sulla sua legittimità (cfr. Cass. 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass. 15 luglio 2014, n. 16183; Cass. 8 maggio 2019, n. 12150).
2.4. Resta peraltro fermo, che:
– l’omessa impugnazione del diniego non pregiudica la posizione del contribuente che ad esso non ritenga di adeguarsi;
la risposta negativa all’interpello non impedisce alla stessa Amministrazione di rivalutare, in sede di esame RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi o RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso, l’orientamento in precedenza espresso, né preclude al contribuente la possibilità di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale avverso l’avviso di accertamento eventualmente emesso in relazione alla denuncia dei redditi presentata in difformità dalla risposta;
la risposta positiva del Direttore Regionale priva, invece, l’Amministrazione del potere di applicare la norma antielusiva oggetto di interpello, in virtù del principio di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, il quale trova diretto fondamento nella Carta costituzionale e riveste carattere generale anche nell’ordinamento tributario, in cui è espressamente sancito dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212/2000 (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26977).
Si è, inoltre, chiarito che, anche in base alla disciplina anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – il quale prevede che avverso le risposte alle istanze di interpello disapplicativo di cui all’art. 11, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212/2000, come modificato dallo stesso d.lgs. n. 156/2015, “può essere proposto ricorso unitamente all’atto impositivo” – deve ammettersi la possibilità di impugnare tali risposte in sede giurisdizionale, in quanto contenenti una compiuta pretesa tributaria.
Una simile soluzione ermeneutica si fonda sul rilievo che, mentre la risposta all’ordinario interpello interpretativo (o consultivo) previsto dall’art. 11, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212/ 2000,
è qualificabile come semplice parere non vincolante, inidoneo a incidere direttamente sulla sfera giuridica del contribuente, per contro, quella all’interpello disapplicativo ha natura provvedimentale (cfr. Cass., sez. un., 22 gennaio 2024, n. 2147; Cass. 20 dicembre 2018, n. 32962).
2.5. L’orientamento nomofilattico di cui si è dato conto, ormai consolidato, ha ricevuto conferma anche relativamente alla disapplicazione del regime fiscale in materia di imprese estere controllate, dettato dall’art. 167 del d.P.R. n. 917/1986, nella formulazione che qui viene in rilievo.
È stato, infatti, ribadito che il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di interpello finalizzata alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antielusiva sulle Controlled Foreign Companies (” CFC rule “) contenuta nel predetto articolo è suscettibile di autonoma impugnazione dinanzi al giudice tributario, trattandosi di provvedimento con cui l’Amministrazione esprime una pretesa tributaria che incide sulla situazione giuridica soggettiva del contribuente e sulla sua condotta in ordine alla dichiarazione dei redditi (cfr. Cass. 7 dicembre 2022, n. 36050; Cass. 19 dicembre 2023, n. 35442; di recente, per una fattispecie identica, Cass. 25 aprile 2025, nn. 10901 e 10902).
Per quanto precede, deve allora ritenersi che erroneamente la C.T.R. laziale abbia dichiarato inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Non induce a diversa conclusione la circostanza che il provvedimento di cui si discute abbia dichiarato inammissibile l’istanza di interpello.
Dal tenore RAGIONE_SOCIALEa risposta data dalla RAGIONE_SOCIALE, riprodotta nel corpo del ricorso
(pagg. 38-49), emerge chiaramente come, a prescindere dalla formula conclusiva utilizzata («la scrivente non può che confermare, anche per il 2014, il parere di inammissibilità già espresso con riferimento ai precedenti periodi d’imposta »), la richiesta RAGIONE_SOCIALEa contribuente, nel richiamare i precedenti pareri per le annualità 2011 e 2012 sia stata respinta nel merito, in ragione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti voluti dall’art. 167, comma 8ter , del TUIR ai fini RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione del regime tributario “CFC”.
Si è trattato, dunque, non già di un atto sostanzialmente interlocutorio giustificato da riscontrati vizi formali RAGIONE_SOCIALE‘istanza (come nei casi esaminati in alcuni precedenti di questa Corte: cfr. Cass. n. 26977/2020; Cass. n. 5843/2012), bensì di un provvedimento di definitivo diniego RAGIONE_SOCIALE‘interpello, fondato sulla mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti voluti dall’art. 167, comma 8 -ter , d.P.R. n. 917/1986, ai fini RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione del regime tributaria ‘CFC’.
Il terzo ed il quarto motivo devono ritenersi assorbiti, attenendo al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, che dovrà essere esaminato dal giudice del rinvio.
Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e quarto motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME