Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28942 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
Diniego ex art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1810/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, incorporante di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, costituitosi in sostituzione del precedente difensore, AVV_NOTAIO, deceduto, ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 7518/39/2015, depositata in data 23 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 20/07/2011 la RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi RAGIONE_SOCIALE) presentava all’RAGIONE_SOCIALE regionale Campania – per il tramite della RAGIONE_SOCIALE provinciale di Avellino, istanza di interpello ai sensi dell’art. 37 bis , ottavo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al fine di ottenere la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive in materia di società di comodo previste dall’art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724 per l’anno d’imposta 2010. L’RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento prot. n. 2011/50127 del 07/09/2011, notificato alla contribuente in data 08/09/2011 e ricevuto il 13/10/2011, dichiarava inammissibile l’istanza.
Avverso il rifiuto proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE di Napoli; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2931/31/2013, accoglieva il ricorso della società.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 7518/39/2015, depositata in data 23 luglio 2015, la C.t.r. adita rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e la società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -error in procedendo » l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, inammissibilità derivante dal fatto che la risposta negativa all’istanza di interpello disapplicativo (nella specie, un provvedimento d’inammissibilità) non rientrasse fra gli atti impugnabili.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma sesto, D.M. 19 giugno 1998, n. 259 e dell’art. 10 Legge 27 luglio 2000, n. 212 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, inammissibilità derivante dal fatto che l’istanza di interpello era stata presentata dal contribuente oltre il termine di novanta giorni antecedenti la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma primo, D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. -Difetto di giurisdizione -Eccesso di potere giurisdizionale» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta il difetto di giurisdizione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., anziché limitarsi ad annullare il provvedimento di inammissibilità emesso dall’ufficio, ha pronunciato nel merito della richiesta del contribuente, in questo modo facendo uso di poteri di amministrazione attiva e sostituendosi sostanzialmente all’amministrazione finanziaria.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -error in procedendo » l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., incorrendo anche nel vizio
di eccesso di potere giurisdizionale, ha escluso la società contribuente dal regime di non operatività senza esplicitare il percorso logico argomentativo che l’ha indotta ad una simile conclusione.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 Legge n. 724/1994 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che si fosse in presenza di situazioni di carattere oggettivo tali da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi presunti e del reddito presunto, anziché di eventi di natura soggettiva determinati da inadempimenti della società (mancato avvio del programma di investimento entro i termini prefissati dalla delibera del CIPE), nonostante la società contribuente non avesse fornito alcuna prova dell’oggettiva impossibilità del conseguimento dei ricavi né in sede procedimentale né in sede processuale.
Seguendo un ordine logico giuridico nella disamina RAGIONE_SOCIALE questioni agitate, va scrutinato il terzo motivo con il quale ci si duole del difetto di giurisdizione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., anziché limitarsi ad annullare il provvedimento di inammissibilità emesso dall’ufficio, ha pronunciato nel merito della richiesta del contribuente, in questo modo facendo uso di poteri di amministrazione attiva e sostituendosi sostanzialmente all’amministrazione finanziaria.
Esso è inammissibile.
2.1. Alla stregua della nota sentenza in tema di giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. S.U. 09/10/2008, n. 24883 e successive pronunce conformi), l’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della
progressiva forte assimilazione RAGIONE_SOCIALE questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione RAGIONE_SOCIALE questioni di rito rispetto a quelle di merito.
2.2. Nella fattispecie in esame, non risulta oggetto sul punto d’impugnazione con l’appello, per sconfinamento nella sfera della
PA, la statuizione della C.t.p. secondo cui anche nel merito ricorrevano le ragioni giustificative dell’accoglimento dell’interpello disapplicativo.
Più in particolare, l’assunto secondo cui la C.t.p. ritenute fondate le ragioni di fatto addotte da RAGIONE_SOCIALE -aveva ritenuto di escludere la stessa dal regime di non operatività e, pertanto, si sarebbe sostituita alla P.A. pronunciandosi anche nel merito della richiesta non appare condivisibile.
2.3. Sul precipuo aspetto, la RAGIONE_SOCIALEt.r. ha correttamente deciso laddove ha motivato ritenendo che l’annullamento dell’impugnato diniego dell’esonero dalle disposizioni antielusive contenute nell’art. 30 della legge 724/1994 e l’esenzione dal regime della cosiddetta minimum tax per l’esercizio 2010, concesso in primo grado alla RAGIONE_SOCIALE non travalicavano minimamente le prerogative dell’amministrazione finanziaria siccome la giurisprudenza di legittimità resta ferma nel ritenere che resta comunque salvo ed impregiudicato il potere degli uffici tributari di seguire tutte le verifiche del caso e di emettere all’esito un eventuale avviso di accertamento contro il quale la contribuente potrà proporre ricorso innanzi al giudice tributario.
Continuando nella disamina de i motivi, con il primo l’RAGIONE_SOCIALE si duole, sotto il profilo dell’ error in procedendo , che la C.t.r. non ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, inammissibilità derivante dal fatto che la risposta negativa all’istanza di interpello disapplicativo (nella specie, un provvedimento d’inammissibilità) non rientrasse fra gli atti impugnabili. Esso è infondato.
3.1. Nella giurisprudenza di legittimità è ormai prevalso l’indirizzo che ammette l’autonoma impugnabilità del rigetto dell’interpello ex art. 37 bis , ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis (Cass. n. 18604/2019). In materia, infatti, è principio consolidato quello secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha
natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, di talché quest’ultimo ha la facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis , ottavo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto esso, seppur atto non rientrante in quelli indicati dall’art. 19, è il provvedimento con il quale l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per quest’ultimo, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. n. 8412/2024 e Cass. n. 2634/2023).
3.2. Non smentisce l’assunto la recente decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite del 22 gennaio 2024, n. 2147, che -in sede di regolamento di giurisdizione -ha affermato il principio secondo cui le risposte dell’amministrazione finanziaria agli interpelli non costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché non portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche) e non sono immediatamente lesive dei diritti del contribuente; la Suprema Corte, infatti, ha fatto salve proprio le risposte rese a seguito di richiesta di disapplicazione di norme antielusive, che possono essere impugnate in quanto contenenti una compiuta pretesa tributaria.
3.3. Questa Corte, poi, ha svolto le suesposte considerazioni con riferimento a provvedimenti di diniego dell’interpello disapplicativo anteriori all’entrata in vigore sia dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 7 ottobre 2015, n. 156 (secondo cui non sono impugnabili le risposte alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 della L. n. 212 del 2000), sia dell’art. 11, comma 7, RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera n), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, che ha ribadito tale non impugnabilità prevista dal citato art. 6, comma 1 (contestualmente abrogato). A
tal proposito, peraltro, si è chiarito che l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015 non ha né valenza interpretativa né portata di innovazione retroattiva, sicché non dispone che per l’avvenire (Cass. n. 23469/2017).
3.4. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., con una motivazione della quale è agevole intendere l’iter logico -argomentativo sottostante, ha ritenuto correttamente che in tema di contenzioso tributario l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha sì natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitando le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operata dalla legge 448/2001; conseguentemente il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare il diniego del direttore regionale RAGIONE_SOCIALE entrate di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme antielusive ex art. 37 bis comma 8 del d.P.R. n. 660/1973 atteso per lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ma provvedimento con cui l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine a un determinato rapporto tributario.
3.5. Quanto alla censurata motivazione parvente, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano
impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758). Questo principio, in forza del RAGIONE_SOCIALE rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
3.6. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6.
Dal rigetto del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del quarto motivo.
Il secondo motivo di ricorso anche è infondato.
Il termine di 90 gg. previsto dall’art. 1, sesto comma, del D.M. 259/1998, come correttamente opinato dalla C.t.r., ha natura esclusivamente acceleratoria per l’amministrazione finanziaria ed è a favore del contribuente atteso che in ogni caso il direttore regionale avrebbe 90 giorni di tempo dalla presentazione dell’interpello per comunicare al richiedente la sua decisione; vieppiù che la disposizione non prevede alcuna scadenza a pena di inammissibilità per la presentazione dell’interpello di cui all’articolo 78, ottavo comma, d.P.R. 600/1973.
7. Il quinto motivo è inammissibile.
Esso riveste una natura meritale profilandosi la censura evidentemente preordinata ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in quanto la ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
7.1. Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se si sia dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione e se il ragionamento probatorio, così come manifestato nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in € 4.100,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’AVV_NOTAIO, antistatario.
Così deciso in Roma in data 11 settembre 2024.