Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3865 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3865  Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28878 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore e legale rappresentante, NOME COGNOME, rappresentata e difesa per procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 09/01/2025, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
Oggetto : TRIBUTI -interpello disapplicativo ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 -provvedimento di diniego – impugnabilità ammissibilità
RAGIONE_SOCIALE , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 4259/15/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 09/05/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2025 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, del provvedimento di diniego di disapplicazione di norme antielusive, e precisamente della disciplina RAGIONE_SOCIALE società in perdita sistematica di cui all’art. 2, comma 36 -decies, del d.l. n. 138 del 2011, conv, con modif., dalla legge n. 148 del 2011, che la predetta società aveva avanzato con riferimento all’anno d’imposta 2012, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo inammissibile l’originario ricorso della società contribuente in quanto il provvedimento di diniego non era autonomamente impugnabile.
 Avverso  tale  statuizione  la  società  contribuente  propone ricorso  per  Cassazione  affidato  ad  un  motivo cui  replica  l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In data 16/01/2025 il ricorrente ha depositato comparsa di costituzione  di  nuovi  difensori  insistendo  nelle  richieste  formulate con l’originario ricorso.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa  applicazione  degli  artt.  19,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  546  del
1992, 1 e 8, comma 4, del d.lgs.  n.  156  del  2015,  in  relazione all’art. 37 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 30 della legge n. 74 del 1994.
1.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che il provvedimento agenziale di diniego di disapplicazione di norme antielusive non rientrasse tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che ogni dubbio interpretativo dovesse ritenersi superato dal disposto di cui all’art. 6 della legge n. 156 del 201 5 che prevede l’impugnabilità RAGIONE_SOCIALE risposte alle istanze di interpello di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 solo unitamente a ll’atto impositivo.
Va premesso, in fatto, che l’RAGIONE_SOCIALE con il provvedimento impugnato dalla società contribuente ha rigettato l’istanza di interpello di quest’ultima per la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 794 del 1994, dettato per le società cd. di comodo o non operative, richiamato d all’art. 2, comma 36 -decies, del d.l. n. 138 del 2011, conv, con modif., dalla legge n. 148 del 2011, vigente ratione temporis , per le società in perdita sistematica, sostenendo, che « la società non ha né rappresentato, né provato alcune RAGIONE_SOCIALE cause oggettive richieste dalla legge per poter disapplicare la disciplina fiscale sulle società in perdita sistematica ancorché non abbia descritto le circostanze che fino ad oggi non hanno consentito un adeguato avvio dell’attività d’impresa » (così a pag. 2 della sentenza impugnata).
2.1. Pertanto, il provvedimento dell’amministrazione finanziaria  ha  indubitabilmente  natura  e  contenuto  di  diniego definitivo della chiesta disapplicazione, con conseguente ammissibilità  della  sua  impugnabilità  giudiziale,  come  più  volte ribadito da   questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, secondo cui «In tema di contenzioso tributario,
l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del AVV_NOTAIO Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17010 del 05/10/2012, Rv. 623917; conf., Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017, Rv. 646406).
2.2. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 18604 del 2019, secondo cui «il rigetto dell’interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile “ratione temporis”) è atto definitivo in sede amministrativa, autonomamente impugnabile», nonché da Cass. n. 32425 del 2019 secondo cui, «In tema di processo tributario, la tassatività dell’elencazione degli atti di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell’istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive (a differenza di quello interlocutorio), possa essere
impugnato giudizialmente dal contribuente, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia».
2.3. L’orientamento di cui si è dato atto ha trovato ulteriore recente conferma da parte di questa Corte, che ha ribadito che «La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l’ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest’ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva» (Cass. n. 2634 del 27/01/2023, Rv. 666761 -01; conf. anche Cass. n. 35816 del 2023, par. 4, non massimata).
2.4.  Ad  una  diversa  conclusione  non  può  pervenirsi,  come invece fanno i giudici di appello, per il tramite del disposto di cui all’art.  6,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  156  del  2015  che  prevede l’impugnabilità solo unitamente all’atto impositivo RAGIONE_SOCIALE risposte alle istanze di interpello di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ovvero a quelle inoltrate, come nel caso in esame, per la disapplicazione di disposizioni antielusive.
2.5.  Al  riguardo,  infatti,  questa  Corte  ha  osservato  che  «In tema di contenzioso tributario, l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, secondo cui non sono impugnabili le risposte alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 della l. n. 212 del 2000, non ha valenza interpretativa né portata di innovazione retroattiva, ridisciplinando per il futuro la materia, e, quindi, non dispone che
per l’avvenire. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE. ha confermato la  sentenza  impugnata  che  aveva  escluso  la  retroattiva  non impugnabilità del diniego di accoglimento di istanza d’interpello disapplicativo di  norme  antielusive,  ex  art.  37  bis, comma  8,  del  d.P.R.  n.  600  del  1973)»  (Cass.  n.  23469  del 06/10/2017, Rv. 646406 – 02).
 In  estrema  sintesi,  il  ricorso  va  accolto  con  conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello, in  diversa  composizione,  per  l’esame  RAGIONE_SOCIALE  questioni  di  merito rimaste  assorbite  nonché  per  la  regolamentazione  RAGIONE_SOCIALE  spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  alla Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Campania,  in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025