Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3163 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3163 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.24866/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente-
avverso la sentenza n.210/2/17 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 17 marzo 2027 e non notificata.
Interpello disapplicativo
Società non operative
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dalla consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre con quattro motivi contro il RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del l’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di interpello disapplicativo in tema di società non operative e relativo ad una maggiore Ires per l’anno di imposta 2011.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, se privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell’Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato (Cass. S.U. n. 6477/2024).
In ricorso, dunque, è ammissibile e va esaminato.
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Secondo la ricorrente, il diniego di interpello disapplicativo non sarebbe un atto autonomamente impugnabile.
1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l’ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest’ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva. ( ex multis , Cass. n. 2634/2023). Tra gli atti impugnabili che il contribuente ha la facoltà, ma non l’onere, di impugnare rientra il diniego del AVV_NOTAIO di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è ricompreso nelle tipologie elencate dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. n. 17010 del 2012; n. 3775/2018; n. 1230/2020; di recente v. Cass. n. 35816/2023 e n. 18571/2024).
La società contribuente, quindi, aveva un interesse qualificato (ai sensi dell’art. 100 c.p.c.), ad impugnare, in sede giudiziaria, il diniego di disapplicazione di norme antielusive, quale atto non meramente consultivo, anzi, lesivo. E questo perché – in un’ottica più generale – la risposta negativa del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO -a prescindere
dalle ragioni addotte, e, pertanto, anche (come nella specie) in caso di ravvisata intempestività dell’interpello – è diretta a incidere sulla condotta del soggetto istante, in ordine alla dichiarazione dei redditi, in relazione alla quale l’istanza è stata inoltrata (v. Cass. n. 5574 del 26/02/2019).
2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 37 bis , comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 1, comma 6, d.m. 259/1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laddove la sentenza impugnata afferma che non vi è un termine perentorio per la proposizione dell’interpello disapplicativo.
2.2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo la disciplina vigente ratione temporis, l’art. 37 bis d.P.R. n.600/1973 prevedeva al comma 8: «Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l’applicazione del presente comma».
L a disciplina dell’interpello disapplicativo si ritrovava nel decreto ministeriale del 19/06/1998, che, all’art. 1, comma 6, prevedeva che <>.
Le circolari n. 98/E del 17 maggio 2000, n. 99/E del 2000, n. 23/E del 2005 e, da ultimo, n. 5/E del 2009 contenevano le relative istruzioni operative; in particolare, in tale ultima circolare, l’RAGIONE_SOCIALE chiariva in via interpretativa che <>.
A sua volta, l’art.11 l. 27 luglio 2000 n.212, prevede la possibilità per il contribuente di <>; lo stesso articolo, al comma 2, prevede che <>.
Il successivo comma 6 chiarisce che <> nel caso di richiesta di parere in ordine all’applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Invero, come già rilevato da questa Corte, l’interpello preventivo ex art. 37 bis , comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore al 2015, a differenza di quello ordinario di cui all’art. 11 della l. n. 212 del 2000 (anche nella versione anteriore al 2015), caratterizzato dalla vincolatività della risposta, deve precedere il comportamento oggetto dell’istanza del contribuente, sicché è tempestivo quando sia formulato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, restando invece irrilevante quello di 90 giorni prima della dichiarazione posto a carico dell’Ufficio per rispondere. In caso di mancata proposizione in tempo utile per l’ottenimento della pronuncia dell’Amministrazione, infatti, il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propri obblighi come se questa fosse stata negativa, salva la possibilità di regolarizzazione successiva della situazione (v. Cass. n. 1317/2020; Cass. n. 28097/2024).
Pertanto, come è stato osservato nelle citate pronunce, se il contribuente non ha ancora avuto risposta al momento di presentazione della dichiarazione, deve adempiere i propri obblighi come se la richiesta disapplicazione non fosse stata concessa, salvo regolare, ove possibile, la situazione successivamente, ma questo non significa che l’interpello sia tardivo. La presentazione dell’interpello in tempo utile risponde, quindi, anche ad un interesse del contribuente,
e non solo dell’amministrazione; se è lo stesso contribuente a non porsi in questa situazione, non potrà usufruire -al momento della presentazione della dichiarazione – RAGIONE_SOCIALE conseguenze favorevoli che una risposta positiva all’interpello avrebbe determinato, ma da questo non discende l’inammissibilità dell’interpello. A differenza dell’interpello ordinario, di cui all’art. 11 legge 212 del 2000, di cui la legge stessa prevedeva – anche nella versione ante 2015 – la vincolatività della risposta rispetto al contribuente, con esclusivo riferimento alla questione specifica – elemento da cui si poteva argomentare la necessità di presentazione prima della scadenza del termine per la risposta da parte dell’ufficio, in modo che il contribuente potesse utilizzare tale risposta in dichiarazione – l’art. 37bis d.P.R. n.600 del 1973, sempre nella versione anteriore al 2015, non prevedeva tale vincolatività, per cui anche tale possibile argomento a sostegno dell’interpretazione di “preventività” viene meno, e la decisione di questa Corte n. 16331 del 2014 non è applicabile al riguardo (cfr. Cass, n. 1317/2020, cit.).
3.1.Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 37 bis , comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
3.2. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.30, comma 4 bis , legge 23 dicembre 1994, n.724, e dell’art. 37 bis , comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Secondo la ricorrente, l’ impugnata sentenza viola la disposizione in esame in quanto nella specie non sarebbero ravvisabili situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi, dipendendo il tardivo rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di RAGIONE_SOCIALE dentistico da negligenza della parte richiedente .
3.3. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Questa Corte ha già chiarito che, in tema di società non operative, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994, dando prova dell’esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, e che l’affermazione, da parte del giudice di merito, dell’idoneità o meno dei fatti accertati, ove incontroversi, ad integrare siffatta ipotesi può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, per vizio cd. di sussunzione, riconducibile al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. n. 13328/2023).
Si è anche detto che, in caso di mancato superamento del cd. test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività dando prova dell’esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, tali da comportare l’assoluta impossibilità di esercitare l’attività d’impresa (Cass. n.24731/2025).
Deve, in definitiva, ritenersi che le modifiche apportate dalla legge n. 296 del 2006 non hanno eliminato la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva RAGIONE_SOCIALE società non operative attraverso la prova contraria qualificata -contenutisticamente tipizzata all’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 – della ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita ex lege (Cass. 29/02/2021, n. 4946).
La normativa sulle società di comodo intende disincentivare la permanenza in vita di organismi societari che non siano in condizione di svolgere attività d’impresa, al fine di evitare che possano
trasformarsi in centri di imputazione di costi che ricadrebbero sulla collettività.
L’ onere della prova contraria da parte del contribuente è tipizzato dal legislatore, attraverso il riferimento a situazioni oggettive , il cui significato deve essere, tuttavia, individuato anche tenendo conto RAGIONE_SOCIALE finalità della disciplina RAGIONE_SOCIALE società di comodo, che è quella non di sanzionare l’imprenditore incapace che non sia stato in grado di conseguire ricavi, ma di precludere l’applicazione della normativa fiscale prevista per le società commerciali a una situazione statica o di mero godimento.
All’interno di tali coordinate devono essere apprezzate le oggettive situazioni cui fa riferimento il comma 4bis dell’art. 30. In particolare, se il requisito dell’oggettività allude a un impedimento estraneo alla sfera di controllo causale dell’imprenditore è altrettanto vero che la condotta di quest’ultimo sul modo di confrontarsi con l’evento impeditivo che preclude il superamento del test di operatività non è sindacabile nella misura in cui sia riconducibile a una scelta imprenditoriale (per quanto sbagliata), ma non quando il protrarsi di tale evento sia tale da comportare l’impossibilità assoluta e oggettiva di esercitare l’attività d’impresa dell’art. 30 legge n. 724 del 1994 (v. Cass. n.24731/2025, cit., in motivazione).
Invero, il tenore letterale della norma di cu i all’art. 30 cit. consente di escludere la determinazione per via presuntiva del reddito, non solo ne i casi in cui l’andamento negativo, o la scarsa redditività dell’iniziativa imprenditoriale sia dipesa da eventi collocati al di fuori della sfera di controllo dell’imprenditore ma anche in caso di scelte individuali, ancorchè errate, a condizione che non via sia stata totale assenza di pianificazione aziendale.
Nel caso di specie, il giudice di appello ha riscontrato che la società non è stata operativa nell’anno 2011, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni solo nell’aprile 2012.
Le circostanze non sono contestate dall’Amministrazione ricorrente, che adduce, quale causa del ritardo nel rilascio dell’autorizzazione regionale, l’incompletezza della documentazione presentata a corredo di una prima istanza relativa all’esercizio di attività chirurgica, successivamente mutata, evidentemente per esigenze di semplificazione e speditezza, in un’istanza di autorizzazione all’apertura di uno RAGIONE_SOCIALE dentistico.
Non sembra, quindi, come già ritenuto dal giudice di appello, che il comportamento della società si ponga in contrasto con le previsioni e le finalità della disciplina legale in materia di società non operative.
In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, con attribuzione al difensore che si dichiara anticipatario.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare a parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00, a titolo di compenso, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per spese vive, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME