Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17443 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10565/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 4408/35/15 depositata il 20 ottobre 2015
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Provinciale RAGIONE_SOCIALE Palermo dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a ll’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, aderenti al regime opzionale del consolidato fiscale nazionale di cui
agli artt. 117 e seguenti del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), un unico avviso di accertamento ex art. 40bis , comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante il quale , sull’assunto che la prima società dovesse essere considerata non operativa relativamente all’anno d’imposta 2008, determinava in via presuntiva il reddito complessivo globale da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRES, in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 30, commi 3 e 3 -bis , della L. n. 724 del 1994,
Contestualmente l’Ufficio notificava alla sola RAGIONE_SOCIALE un altro avviso di accertamento relativo allo stesso anno d’imposta, con il quale, sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto e in applicazione dei parametri normativi innanzi richiamati, determinava il valore della produzione netta tassabile ai fini dell’IRAP.
RAGIONE_SOCIALE e la consolidante RAGIONE_SOCIALE -le quali avevano in precedenza presentato interpello disapplicativo ex artt. 30, comma 4bis , della citata legge, e 37bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, dichiarato «improcedibile» dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– impugnavano gli avvisi di accertamento in questione proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Palermo.
Quest’ultima, riuniti i procedimenti, rigettava le domande RAGIONE_SOCIALE contribuenti.
La decisione veniva, però, riformata dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria RAGIONE_SOCIALE della Sicilia, la quale, previa riunione degli appelli separatamente proposti dalle due società, li accoglieva con sentenza n. 4408/35/15 del 20 ottobre 2015, annullando gli atti impositivi impugnati.
Rilevava il giudice regionale: che erroneamente l’istanza di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive formulata dalle contribuenti era stata dichiarata «improcedibile» , per essere stata trasmessa al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il tramite di un
ufficio locale territorialmente incompetente, «stante l’obbligo di trasmissione della stessa all’Ufficio competente nell’àmbito della stessa pubblica amministrazione» ; – che, «per tale insanabile motivo pregiudiziale» , l’appello RAGIONE_SOCIALE società doveva essere accolto, «restando ininfluente l’esame di merito della controversia» .
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene denunciata la violazione degli artt. 276, comma 2, e 277, comma 1, c.p.c., dell’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché del .
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver qualificato come preliminare o pregiudiziale la questione attinente alla «procedibilità» dell’interpello disapplicativo presentato dalle contribuenti ai sensi dell’art. 37 -bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, erroneamente ritenendo che l’accertata insussistenza di ragioni ostative all’esaminabilità dell’istanza da parte del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determinasse l’illegittimità degli avvisi di accertamento successivamente emessi dall’Ufficio, con conseguente assorbimento di ogni altro tema controverso.
1.2 Viene, in proposito, messo in evidenza che la sentenza di primo grado aveva statuito sul merito della causa, ritenendo insussistenti i presupposti per la disapplicazione della disciplina antielusiva di cui alla L. n. 724 del 1994, sicchè il giudice d’appello non avrebbe potuto limitarsi ad annullare «sic et simpliciter» gli atti impositivi, essendo comunque tenuto ad esaminare la fondatezza della
pretesa tributaria ed eventualmente a ricondurla nella corretta misura, sulla scorta di una motivata valutazione sostitutiva.
Con il secondo motivo, pure p roposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata, in subordine, la violazione dell’art. 112 del medesimo codice.
2.1 Si contesta alla RAGIONE_SOCIALE regionale di aver omesso di decidere il merito della controversia, sull’erroneo presupposto che il suo esame fosse assorbito dalla soluzione della questione ritenuta preliminare o pregiudiziale.
Il primo motivo è fondato.
3.1 Ciò di cui, in sostanza, si duole la ricorrente è che la CTR abbia erroneamente ritenuto assorbita la disamina del merito della causa dall’accoglimento del motivo di appello con il quale le contribuenti avevano contestato la declaratoria di «improcedibilità» dell’interpello disapplicativo da loro rivolto al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.2 In questi termini, la sollevata censura appare meritevole di accoglimento.
3.3 Invero, il collegio di secondo grado ha ritenuto che l’accertata originaria «procedibilità» dell’istanza di disapplicazione presentata ai sensi dell’art. 37 -bis , comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE rendesse «ininfluente l’esame di merito della controversia» .
3.4 L’anzidetta statuizione si fonda, in tutta evidenza, sull’implicito presupposto che l’erronea declaratoria di improcedibilità adottata dall’autorità amministrativa interpellata costituisse un vizio formale comportante automaticamente l’illegittimità degli atti impositivi impugnati e talmente grave da impedire l’esame del merito della pretesa tributaria.
3.5 Sennonchè, la risposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE all’interpello disapplicativo della disciplina in materia di società di comodo ha natura di parere non vincolante: né per il contribuente,
il quale può non adeguarsi ad esso, senza essere necessariamente tenuto ad impugnarlo; né per la stessa Amministrazione Finanziaria, che rimane libera di rivalutare (in sede di esame della dichiarazione dei redditi o dell’istanza di rimborso) l’orientamento negativo eventualmente espresso in precedenza (cfr. Cass. n. 17010/2012).
3.6 Per detta ragione, anche in caso di parere negativo o di mancata proposizione dell’interpello, il contribuente può comunque richiedere in sede giurisdizionale l’accertamento dei presupposti per la disapplicazione della disciplina antielusiva (cfr. Cass. n. 17010/2012, Cass. n. 18807/2017, Cass. n. 4946/2021, Cass. n. 17743/2023).
3.7 Ha, pertanto, errato il collegio di secondo grado nel ritenere che l’accertata infondatezza giuridica RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali l’Amministrazione Finanziaria si era astenuta dal provvedere sul merito dell’istanza di disapplicazione integrasse un vizio formale incidente sulla legittimità degli avvisi di accertamento successivamente emessi dall’Ufficio, tale da giustificare l’annullamento degli atti impositivi impugnati e da determinare l’assorbimento di ogni altra questione.
3.8 Occorre, infatti, tener presente che il processo tributario è un giudizio a cognizione piena il quale tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso.
Ne discende che solo quando l’atto di accertamento impugnato sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi -come nel caso di difetto assoluto o totale carenza di motivazione- il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione; negli altri casi, invece, opera il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuitigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, di acquisire «aliunde» i relativi elementi,
prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso (cfr. Cass. n. 11935/2012, Cass. n. 37684/2022, Cass. n. 12834/2023).
3.9 I suenunciati princìpi di diritto non sono stati osservati dalla CTR, la cui decisione risulta affetta dal denunciato vizio di cui all’art. 112 c.p.c., il quale è configurabile anche in presenza di un’illogica dichiarazione di assorbimento (cfr. Cass. n. 11459/2019), risoltasi, come nel caso di specie, nell’omesso esame del merito della pretesa tributaria, in pregiudizio della posizione dell’Amministrazione Finanziaria appellata.
Il motivo in esame va, pertanto, accolto, restando assorbito il secondo, proposto in via meramente subordinata.
4.1 Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto sopra espresso.
4.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione