Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13146/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL VENETO n. 55/08/19 depositata il 31/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 55/08/19 del 31/01/2019, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello
proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 500/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertamento a fini IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2011.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito del disconoscimento di componenti negativi di reddito conseguenti ad una somministrazione di manodopera schermata da un contratto di subappalto.
1.2. La CTR respingeva l’appello di NOME evidenziando che «l’Ufficio, pur apportando diversi elementi a favore della propria tesi non valutazioni utili per confermarla definitivamente. Manca, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni acquisite, l’elemento determinante relativo alla distribuzione e assegnazione del lavoro nonché l’approfondimento relativo al calcolo del pagamento in relazione ai prezzi prodotti».
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nonché degli artt. 1655, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR valorizzato gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa al fine di ritenere la sussistenza di un contratto di intermediazione abusiva di manodopera tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, omettendo altresì di considerare che la prova della insussistenza dell’intermediazione abusiva grava sulla società contribuente.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
1.2.1. Peraltro, « La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell’istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri » (Cass. n. 3703 del 09/03/2012). In particolare, il giudice « è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi » (così
Cass. n. 9059 del 12/04/2018; si vedano altresì Cass. n. 18822 del 16/07/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019).
1.3. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio non siano sufficienti a fondare la pretesa impositiva, con particolare riferimento alla effettiva sussistenza della contestata interposizione fittizia di manodopera. In altri termini, secondo il giudice di appello (che, peraltro, non rende palese il ragionamento logico-giuridico sottostante alla propria valutazione), non sussisterebbero elementi indiziari chiari e idonei a supportare il ragionamento presuntivo posto alla base dell’avviso di accertamento.
1.4. Peraltro, la valutazione della CTR è viziata in diritto, non avendo quest’ultima specificamente e unitariamente considerato gli elementi indiziari forniti da AE, incontestati o desunti dal processo verbale di constatazione (fatti riconducibili essenzialmente al concreto atteggiarsi dei rapporti tra COGNOME e le società fornitrici di manodopera, involgenti la struttura e il rischio d’impresa assunto da queste ultime, il potere di controllo sui lavoratori e la loro remunerazione).
1.5. Tali elementi, specificamente indicati da AE ed opportunamente valutati nel loro complesso, avrebbero potuto indurre la CTR a decidere diversamente, anche in ragione del fatto che -una volta raggiunta la prova presuntiva dell’intermediazione graverebbe sulla società contribuente l’onere della prova contraria (e, quindi, della sussistenza di un valido contratto di appalto di servizi).
In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30/05/2024.