Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25688/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato,
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF
presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA, n. 1775/17, depositata in data 30/3/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024;
Rilevato che:
NOME e NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘i ricorrenti’ o ‘i contribuenti’ ) impugnarono l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2008 per il recupero a tassazione dell’importo di euro 613.750,79 liquidato dalla Regione Lazio in seguito ad una sentenza di condanna ad un risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di Roma.
Il recupero avvenne a titolo di sopravvenienza attiva e i contribuenti furono richiesti del pagamento in via solidale quali coeredi (insieme ad un altro loro fratello, NOME) del padre NOME, deceduto prima della liquidazione del risarcimento.
NOME COGNOME , esercente l’attività di albergatore, ricevette dalla Regione Lazio il riconoscimento, in parte a fondo perduto e in parte in conto interessi, di un contributo per il potenziamento della struttura e degli impianti alberghieri di sua proprietà, a sostegno del pagamento di un mutuo da contrarre, e poi effettivamente contratto, con un istituto bancario convenzionato.
Essendo stata sospesa l’erogazione del contributo in seguito ad una indagine penale riguardante altri destinatari della provvidenza, NOME COGNOME adì il Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del
danno nei confronti della Regione Lazio per l’illegittima sospensione dell’erogazione del contributo.
Il Tribunale di Roma condannò la Regione al risarcimento del danno, quantificato in euro 613.750,79, che l’ente pubblico liquidò in favore degli eredi del defunto NOME con distinti mandati di pagamento di pari importo.
Recuperato a tassazione l’importo liquidato dalla Regione nei confronti di ciascun coerede in solido, i contribuenti proposero ricorso di primo grado avverso l’avviso di accertamento , accolto dalla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE. Su appello dell’ufficio, la C.T.R. del Lazio accolse parzialmente il gravame solo per quanto riguarda la somma di euro 176.498,36, respingendolo con riferimento al restante importo.
Omise di pronunciarsi sull’eccezione di inesistenza della solidarietà passiva tra i coeredi.
Contro la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato solo un atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione alla ritenuta tassabilità degli interessi compensativi’ , i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per avere contraddittoriamente negato la tassabilità quale sopravvenienza attiva dell’importo liquidato in linea capitale ed avere, invece, assoggettato ad imposizione la liquidazione degli interessi, così violando il disposto dell’art. 6 Tuir in tema di tassabilità degli interessi.
1.1. Il motivo è fondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Roma aveva liquidato in favore del COGNOME la somma di euro 334.337,69 a titolo di ‘danno patrimoniale effettivo ascrivibile alla Regione Lazio’ , mentre (in disparte la somma liquidata a titolo di rivalutazione monetaria, che qui non viene in rilievo) la somma di euro 176.498,36, della cui natura giuridica in questa sede si discute, era stata liquidata dal Tribunale di Roma a titolo di ‘mancato guadagno legato alla non disponibilità della somma indebitame nte trattenuta dalla Regione Lazio’ .
Orbene, sebbene l’espressione appena riportata possa far pensare ad una somma sostitutiva di un reddito, deve tuttavia considerarsi che la somma di euro 176.498,36 è stata liquidata dal Tribunale di Roma a titolo di interessi sulla sorte capitale di euro 334.337,69.
Sicché, se la sorte capitale serviva a ristorare un ‘danno patri moniale effettivo ascrivibile alla Regione Lazio’ , in base al disposto dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, Tuir la somma liquidata a titolo di interessi sulla detta sorte capitale acquista fiscalmente la stessa natura di quest’ultima , dovendosene dunque escludere la qualificazione come sopravvenienza attiva e, in ultima analisi, come reddito imponibile (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8615/23; Cass., n. 5 n. 14329/22).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti due motivi.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’integrale accoglimento del ricorso di primo grado proposto dai contribuenti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie integralmente il ricorso di primo grado proposto dai contribuenti.
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento , in favore di NOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro cinquemilaottocento, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese, con vincolo di solidarietà attiva.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024.