Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
*RIMBORSO IMPOSTE- interessi-
decorrenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36357/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro termpore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, ,con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nel domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZOcontroricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5394/2019 depositata il 25/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE avanzava istanza per ottenere le imposte in eccesso versate negli anni 2010 e 2011. La procedura, complessa ed articolata, radicava diversi giudizi, con sovrapposizioni di domande e successive parziali cessazioni della materia del contendere per adempimento dell’Ufficio.
Chiusa la vicenda della sorte capitale, restava la questione della debenza degli interessi.
La CTP di Roma, dato atto degli avvenuti rimborsi, faceva carico all’Ufficio di disporre l’erogazione di quanto ancora dovuto in relazione ai rimborsi delle imposte di cui è giudizio.
Ricorreva l’Ufficio, ritenendo erroneo il riferimento a somme ancora da rimborsare, essendo tutto già stato liquidato, come attestato dalla stessa società, la quale interponeva appello incidentale per la liquidazione degli interessi, trovando apprezzamento dal giudice di secondo grado, ove respingeva l’appello principale, confermando la sentenza di primo grado per quanto attiene i rimborsi chiesti con istanza del 15 giugno 2015 per l’anno di imposta 2010; accoglieva l’appello incidentale disponendo lo stralcio dal giudizio delle domande relativa al residuo rimborso IRES 2011, nonché gli interessi sui rimborsi 2011; dichiarava il giudicato sul computo degli interessi per Ires ed Irap 2010 e compensava le spese.
Avverso questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, proponendo due mezzi cassatori, mentre la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 44 del d.P.R. numero 602 del 1973.
Nella sostanza si contesta che sia stato individuato il dies a quo nel momento della richiesta del rimborso, mentre gli interessi sono
dovuti successivamente al primo semestre intero dal giorno della richiesta. Altrettanto gli interessi sono dovuti fino al momento dell’emissione del mandato di pagamento, sul presupposto che sia notificato in termine ragionevole alla parte contribuente.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 2909 del codice civile, dell’articolo 327 del codice di procedura civile e dell’articolo 56 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico si contesta che sia stato ritenuto formato un giudicato implicito sulla sentenza di primo grado in ordine alla decorrenza dei termini per il pagamento degli interessi secondo le richieste di parte contribuente in pretesa assenza di una specifica contestazione erariale sul punto.
In via pregiudiziale di rito devono essere esaminate le eccezioni di parte contribuente ove ritiene sia inammissibile il ricorso per mancata completezza ed esaustività dei motivi. Le eccezioni non possono essere accolte, essendo riportati nel corpo dell’atto gli stralci dei documenti e degli atti dei gradi di merito a sostegno delle affermazioni contenute. Il ricorso può quindi essere scrutinato.
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
Ed infatti, in materia di rimborsi, l’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 dispone(va) che: ‘II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del uno per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso’.
Sul punto è stato affermato che in tema di deducibilità forfettaria dell’IRAP ai fini del rimborso delle imposte sul reddito prevista dall’art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv.
con modif. dalla l. n. 214 del 2011, anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012, per i quali alla data del 2/3/2012 non è maturato il termine decadenziale di cui all’art 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 – gli interessi sulla sorte da rimborsare sono diretti a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro oggetto di restituzione e maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento (Cass. T, n. 13755/2024, cfr. altresì n. 30639/2023). Più precisamente, si è specificato che in tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 -che non presuppongono la mora dell’Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'” accipiens “, al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell’ordinativo di pagamento (cfr. Cass. T., n. 11189/2023).
Ed ancora, si è ribadito che in tema di rimborso d’imposte, gli interessi dovuti dall’erario al contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alla disciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38 e 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento, e vanno calcolati al tasso legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre (Cfr. Cass. V, n. 25684/2016). Altresì, più recentemente, in fattispecie analoga si è deciso che in tema di deducibilità forfettaria dell’IRAP ai fini del rimborso delle imposte sul reddito – prevista dall’art. 2, comma 1quater , del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012, per i quali alla data del 2/3/2012 non è maturato il
termine decadenziale di cui all’art 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 – gli interessi sulla sorte da rimborsare sono diretti a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro oggetto di restituzione e maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento (cfr. Cass. T., 13755/2024).
Non può essere quindi fatto riferimento alla data della domanda, ma a quella del versamento dell’indebito e fino alla data del provvedimento di liquidazione o mandato di pagamento che è comunicato in un termine ragionevolmente breve al creditore.
Il primo motivo è quindi fondato e merita accoglimento.
Fondato è anche il secondo motivo.
Ed infatti non può essere individuato un giudicato interno nell’affermazione, contenuta nella parte in fatto della sentenza, in ordine al momento della debenza degli interessi. Né era onere dell’Amministrazione contestare espressamente il punto. Ed infatti, essendo risultata integralmente soccombente in primo grado, l’Agenzia delle entrate ha proposto appello che investe ogni aspetto del decisum , nella sua integralità, per difendere il proprio operato originario, aggredito con il ricorso di primo grado.
Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. VI-5, n. 7369/2017, conf. n. 6302/2022).
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal
giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).
In tema di contenzioso tributario, il fatto che nel giudizio di primo grado l’Amministrazione finanziaria non abbia preso posizione anche su motivi avversari logicamente subordinati non equivale ad ammissione delle affermazioni che li sostanziano, né determina il restringimento del ” thema decidendum ” ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore di scegliere nel prosieguo del giudizio le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie, allorché le questioni dedotte in via principale siano state rigettate (Cass. V, n. 7789/2006).
Il motivo è quindi fondato e dev’essere accolto.
Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice del merito perché si uniformi ai sopraindicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alle censure accolte, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 19/02/2025.