Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE sedente in Torino, con avv. NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza della CTR della Puglia-Lecce, n. 744/20 depositata il 14 ottobre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La contribuente definiva una lite pendente (relativa all’anno d’imposta 1984) in base all’art. 16, l. n. 289/2002, imputando il dovuto alla maggior somma versata in base all’iscrizione a ruolo provvisoria nel 1991, chiedendo il rimborso della differenza e degli interessi.
Nel 2005 l’Agenzia erogava il rimborso ma la contribuente riteneva ancor dovuta, a titolo di interessi, la somma di € 100.306,49 e pertanto proponeva ricorso alla CTP.
TRIBUTI
La CTP accoglieva il ricorso, rispetto al quale le conclusioni della parte ricorrente erano le seguenti ‘condannare l’Agenzia…all’effettuazione del rimborso a favore della odierna ricorrente della somma di euro 100.306,49, maggiorata degli interessi di legge maturati e maturandi e della rivalutazione monetaria dalla data del versamento al saldo…’.
L’Agenzia proponeva ricorso in appello e la CTR lo respingeva.
L’Agenzia, all’esito del giudizio, versava la somma di € 76.896,32, e la contribuente proponeva giudizio di ottemperanza, dando atto del versamento dell’importo, e di quello successivo di € 12.873,54, ma reclamando comunque l’ulteriore differenza da imputarsi anche qui a titolo di interessi (l’importo dovuto, a giudizio della contribuente, era infatti di € 126.351,33, poi ridotto ad € 113.477,79 dopo l’ulteriore versamento, tenuto conto infatti sia degli interessi sulla somma dovuta sia sul residuo pur dopo il versamento degli € 76.896,32).
Il giudice dell’ottemperanza accoglieva il ricorso a mezzo d’ordinanza e nominava un commissario ad acta, che determinava l’importo ancor dovuto in € 112.749,55, poi versati; quindi, il procedimento di ottemperanza veniva dichiarato chiuso.
L’Agenzia propone ricorso ex art. 111 Cost., sull’assunto di due violazioni compiute dal giudice dell’ottemperanza, avendo egli adottato la propria decisione con ordinanza anziché con sentenza; avendo ritenuto dovuta una somma per sorte capitale quando si trattava di interessi; ma essenzialmente per essere la decisione andata in contrasto con il giudicato, avendo riconosciuto interessi legali, e precisamente nella parte in cui nella pronuncia si osservava che ‘per la determinazione del quantum ancora dovuto soccorre la pronuncia di prime cure che ha disposto il rimborso della somma di euro 169.372,55 a titolo di interessi maturati…, stabilendo in motivazione che sulla stessa decorrono interessi legali dalla data di versamento al saldo’.
Riteneva in particolare l’Agenzia che l’appello spiegato avverso la sentenza avesse impedito il formarsi del giudicato sul punto, avendo l’Agenzia nel relativo atto di impugnazione contestato in radice la stessa debenza degli interessi ai sensi dell’art. 44 d.p.r. n. 602/1973.
Veniva inoltre denunciata la pronuncia d’ottemperanza per vizio di ultrapetizione, avendo finito la stessa per esorbitare dal giudicato da ottemperare avendo di fatto riconosciuto interessi anatocistici.
La contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.I motivi, come già superiormente descritti, possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, e sono infondati.
1.1. Come s’è premesso, fin dal primo grado la parte contribuente ha chiesto il riconoscimento della somma di € 100.306,49, oltre interessi e rivalutazione, ed è pacifico che si trattava in effetti di un importo dovuto a titolo di interessi.
Invero nel giudizio relativo si discusse in ordine al fatto (sostenuto dalla contribuente) se gli interessi, in caso di definizione agevolata della lite, fossero dovuti con riferimento all’intera somma versata in corso di causa non solo nell’ipotesi (non ricorrente) in cui il contribuente avesse versato effettivamente l’importo determinato in base alla legislazione condonistica, e poi richiesto l’integrale rimborso di quanto versato precedentemente in base all’iscrizione a ruolo provvisoria; ma anche in quello (ricorrente nella specie) in cui invece egli avesse imputato l’importo dovuto in base alla suddetta legislazione alla maggior somma versata precedentemente in base all’iscrizione a ruolo provvisoria, richiedendo a rimborso solo la differenza.
Quindi l’importo reclamato atteneva agli interessi maturati tenendo conto anche di quanto oggetto di compensazione con quanto dovuto in base al titolo condonistico.
Palesemente i giudici del merito, in primo ed in secondo grado, hanno aderito alla tesi della contribuente, tanto che, come riportato sopra, a fronte della richiesta della parte ricorrente la domanda è stata accolta e, in secondo grado, l’appello dell’Agenzia è stato puramente e semplicemente respinto.
E’ vero che l’Agenzia in appello ha chiesto il disconoscimento degli stessi interessi maturati ex art. 44 d.p.r. n. 602/1973 sulla scorta dell’interpretazione restrittiva dalla stessa patrocinata e che si è sopra riassunta, ma il giudice d’appello come detto ha respinto il gravame e ha confermato (anche espressamente in parte motiva) la prima sentenza, respingendo (nel dispositivo) l’appello stesso.
Senz’altro la pronuncia in sede d’ottemperanza andava resa con sentenza ai sensi dell’art. 70, d.lgs n. 546/1992, e in questo caso l’ordinanza ha sicuramente natura di sentenza, prevalendo la sostanza sulla forma, e impropriamente essa riferisce l’importo di € 100.306,49 a ‘sorte capitale’ quando, come detto, si tratta di interessi.
Tuttavia, non si può sostenere l’esorbitanza dell’ottemperanza dal giudicato da attuarsi.
Ciò neppure facendo riferimento alla sostituzione della pronuncia di secondo grado rispetto a quella di primae curae .
Come s’è ricordato sopra la sentenza di secondo grado è confermativa di quella di primo grado, condivide espressamente il ragionamento (lo si consideri sbagliato finché si vuole) dei primi giudici, e in nessun passaggio fa riferimento agli interessi di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 602/73 per escludere in qualche modo l’accoglimento della domanda di interessi sugli interessi (nel che si sostanzia l’essenza della domanda di ottemperanza, come ricordato sopra, una volta che l’Agenzia ebbe versato il residuo di € 12.873,54).
Con l’effetto devolutivo sulla questione oggetto d’appello (debenza o meno degli interessi ex art. 44 d.p.r. n. 602/73 sull’intero
importo versato, nei termini che si sono chiariti a suo tempo), la CTR ha giudicato anche sulla conseguente domanda di interessi legali su tali interessi, e appunto ha confermato la decisione di primo grado.
La questione poi dell’effetto sostitutivo o meno della sentenza d’appello rispetto a quella di primo grado, volta che sia appurato l’appartenenza al thema decidendum del gravame anche della questione relativa agli interessi su interessi, non ha riflessi sul contenuto della decisione e sul giudicato da ottemperare.
In definitiva il ricorso si appalesa infondato, con aggravio di spese in capo all’Agenzia soccombente.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.600,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad esborsi per € 200,00.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025