Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16551/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato,
CARTELLA DI PAGAMENTO
presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 4010/2019, depositata in data 16/10/2019;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 aprile 2024;
Rilevato che:
Con cartella esattoriale n. 06820150123964712, notificata in data 20 gennaio 2016 , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE iscrisse a ruolo interessi nella misura del 4,5%, maturati a seguito della cessazione della sospensione giudiziale dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2008.
La cartella impugnata precisa che il ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO per il recupero degli interessi di sospensione era stato reso esecutivo in data 23/11/2015, prima dell’entrata in vigore (avvenuta in data 1 gennaio 2016) della novella legislativa che ha introdotto nell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dell’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), del d.lgs. n. 156 del 2015, il comma 8-bis, a tenore del quale ‘durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospen sione amministrativa’ .
In seguito a ricorso tributario, la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la società’ o ‘la contribuente’ ) aveva impugnato e chiesto la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’anno d’imposta 2008.
In data 13 febbraio 2014, la C.T.P. di Milano con ordinanza dispose la sospensione cautelare dell’avviso di accertamento .
La disposta sospensione cessò per effetto della pubblicazione della sentenza di primo grado, che respinse il ricorso contro l’avviso di accertamento, sentenza riformata parzialmente in senso favorevole alla contribuente.
Quest’ultima propose ricorso alla C.T.P. di Milano contro la cartella che sulla somma risultante dall’avviso di accertamento, come rideterminata giudizialmente, richiese gli interessi per il periodo della sospensione cautelare.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso della contribuente, sostanzialmente aderendo alla tesi che prima dell’entrata in vigore dell’art. 47, comma 8-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, per il periodo di sospensione giudiziale non maturassero interessi a favore dell’amministrazione.
La C.T.R, in riforma della sentenza di primo grado, statuì che per il periodo di sospensione giudiziaria anteriore all’1 gennaio 2016 (data di entrata in vigore dell’art. 47, comma 8 -bis, del d.lgs. n. 546 del 1992), sull’imposta definitivamente accertata maturassero interessi in misura del tasso legale.
Contro la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 112 c.p.c. Vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la contribuente si duole del fatto che, mentre nell’atto di appello l’Ufficio aveva richiesto, per il periodo di sospensione giudiziale, l’applicazione dell’art. 47, comma 8 -bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (e dunque l’applicazione degli interessi nella misura prevista per la sospensione amministrativa), sulla base della asserita portata retroattiva del richiamato comma, la C.T.R. gli ha riconosciuto ‘solo’
gli interessi nella misura del tasso legale, in questo modo violando il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte, già con una risalente pronuncia, ha affermato che ‘ il vizio di extrapetizione sussiste solo quando il giudice abbia attribuito alla parte un bene diverso o maggiore di quello richiesto, non già quando abbia pronunciato nei limiti del petitum, sia pure sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dalle parti ‘ (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 11/11/1974).
Orbene, nel caso di specie, l’Ufficio aveva richiesto l’applicazione degli interessi, per il periodo di sospensione giudiziale, pari a quelli previsti in pendenza di sospensione amministrativa (successivamente revocata), richiesta alla quale la C.T.R. ha risposto accordando gli interessi nella minore misura del tasso legale, con la conseguenza che nessuna extrapetizione o ultrapetizione può essere imputata alla pronuncia d’appello.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza d’appello perché sarebbe stata pronunciata in violazione dell’art. 1282 c.c.
2.1. Il motivo è infondato.
E’ consolidato l’orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale ‘in tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE imposte, nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi revocata, l’amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute da calcolarsi nella misura legale, e in quella del 4,5% solo a seguito dell’entrata in vigore del comma 8 bis, aggiunto al menzionato art. 47 dall’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015′ (Cass., sez. T, n. 28018/2022; Cass., sez. T, n. 20361/2020).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Considerato che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.