Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 473 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 473 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23891 -20 17 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (pec: EMAIL), ed elettivamente
Oggetto:
TRIBUTI – cartella di pagamento -sospensione giudiziale interessi
domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, n. 1126/67/2017, depositata in data 13/03/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Mantova n. 220/02/2015, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di vari atti impositivi, tra cui la cartella di pagamento n. 06420130005417933/2012 concernente interessi cd. da sospensione.
Tale cartella era stata emessa per la riscossione degli interessi conseguenti alla sospensione giudiziale dell’esecutività per il periodo 02/03/2012 -29/01/2013 di un’altra cartella di pagamento emessa per il recupero frazionato RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte risultanti da un avviso di accertamento relativo all’anno 2007, impugnato dalla società contribuente, inizialmente sospeso ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla CTP di Mantova con ordinanza n. 253/01/2012 del 20/09/2012 e quindi confermato con sentenza della medesima CTP di rigetto del ricorso della società contribuente.
La CTP di Mantova, decidendo su tale questione, aveva accolto il ricorso della società contribuente sostenendo che «l’interpretazione dell’art. 39/2, dpr 602/1973 che prevede che durante la sospensione decorrano gli interessi del 7% annuo -limiti la sua operatività, da intendersi di stretta interpretazione, al caso di sospensione della
riscossione con provvedimento della RAGIONE_SOCIALE, senza estendersi all’ipotesi della sospensione disposta dal giudice tributario» (così a pag. 2 della sentenza impugnata).
La CTR ha rigettato il motivo di appello proposto sul punto dall’Ufficio che aveva richiamato il disposto di cui all’art. 9, comma 1, lettera r), n. 4 del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha introdotto una specifica disposizione in materia di interessi dovuti nel periodo di sospensione (comma 8bis dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992) sostenendo «la impraticabilità di una lettura della norma in chiave di interpretazione autentica della normativa precedente».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo, cui replica la società intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1282 cod. civ. e la falsa applicazione dell’art. 47, comma 8 -bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1. Sostiene che la CTR aveva errato nel ritenere che non decorrano interessi nel periodo di sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva di un atto impositivo (nella specie una cartella di pagamento), disposta con provvedimento successivamente superato dalla sentenza di rigetto del ricorso del contribuente resa all’esito del giudizio di cognizione, con conseguente conferma della legittimità dell’atto impugnato .
1.2. Sostiene ancora la ricorrente che nella specie doveva farsi applicazione del disposto di cui all’art. 1282, primo comma, cod. civ. e considerare che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, gli effetti della sentenza che definisce il processo di cognizione retroagiscono al momento della domanda, non potendo il tempo
necessario a far valere un diritto in giudizio tornare a danno della parte che ha ragione.
Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio affermato da questa Corte in un caso del tutto analogo, ovvero con riferimento ad epoca antecedente all’introduzione del comma 8 -bis nell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dell’art. 9, comma 1, lettera r), n. 4 del d.lgs. n. 156 del 2015, in base al quale, «In tema di impugnazione di cartella di pagamento per interessi maturati nel periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall’autorità giudiziaria tributaria, l’applicabilità degli interessi discende dall’interpretazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, indipendentemente dalla novella del comma 8 bis ad opera del d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), che ha inciso solo sulla misura dell’interesse, fondandosi la pretesa di interessi da parte dell’Amministrazione finanziaria sul principio generale di cui all’art. 1282, comma 1, c.c. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente» (Cass. n. 5692/2022).
2.1. Principio ribadito da Cass. n. 28018/2022 secondo cui «In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE imposte, nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi revocata, l’amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute da calcolarsi nella misura legale, e in quella del 4,5% solo a seguito dell’entrata in vigore del comma 8 bis, aggiunto al menzionato art. 47 dall’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015».
All’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per l’esame RAGIONE_SOCIALE eventuali
questioni rimaste assorbite nonché per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME