Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12252 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 20486-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , P_IVA, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, è rappresentata e difesa –
Controricorrente avverso la sentenza n. 1195/16/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20.03.2018;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nell’ adunanza camerale del 19 ottobre 2023;
Rilevato che
Dalla sentenza e dal ricorso si evince che la società RAGIONE_SOCIALE presentò l’8 aprile 2016 l’istanza di rimborso dell’importo di € 62.192,62, corrispondente agli interessi relativi ad un credito Iva 2006, il cui capitale
IVA – Rimborsi cd. atipici – art. 21 dPR 546/92 – Decadenza
(pari ad € 574.001,00) era stato già corrisposto in data 24 maggio 2012, ma la cui domanda di rimborso era stata a sua volta già inoltrata il 31 luglio 2007 (dalla vecchia società, che aveva successivamente ceduto il credito iva all’odierna controricorrente).
L’RAGIONE_SOCIALE accolse l’istanza di rimborso nel minor importo di € 15.340,77, secondo calcoli effettuati in applicazione RAGIONE_SOCIALE regole di cui a ll’art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ritenne infatti che gli interessi non spettassero per il periodo intercorso tra la richiesta di integrazione della documentazione della domanda di rimborso e il ritardo, superiore a quindici giorni, per la produzione documentale medesima. Ritenne inoltre la non spettanza degli interessi per il periodo intercorso tra il 18 settembre 2008 e il 31 dicembre 2011, corrispondente alla mancata accensione della fideiussione richiesta a norma di legge, e il termine di decadenza dal potere d ‘accertamento.
Contestando la determinazione degli interessi operata dall’Ufficio, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Pavia, che con sentenza n. 558/03/2016 accolse integralmente il ricorso.
L’appello dell’RAGIONE_SOCIALE fu accolto solo in parte dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 1195/16/2018. Il Giudice regionale riconobbe in particolare la corretta esclusione dal computo degli interessi del periodo corrente tra la nota di integrazione della documentazione e il ritardo, addebitabile alla contribuente, nella sua produzione. Confermò per il resto la sentenza di primo grado, assumendo che la non spettanza degli interessi dovesse riguardare il solo period o di ritardo nell’integrazione della documentazione, tra cui non doveva ritenersi compresa anche la fideiussione, che non incideva dunque sulla liquidità ed esigibilità del credito.
Per la cassazione della sentenza l ‘RAGIONE_SOCIALE e ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso la società.
Nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME COGNOME‘unico motivo di ricorso l’amministrazione finanziaria ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 38bis, comma 1, d.P.R. n. 633
del 1972, e degli artt. 1224, 1282 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc, civ. Erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto che la mancata accensione della fideiussione, prevista dall’art. 38 bis al fine della esecuzione del rimborso di crediti Iva, quale condizione per procedere al rimborso medesimo, farebbe ugualmente decorrere gli interessi a favore del contribuente.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha interpretato la disciplina relativa al riconoscimento degli interessi maturabili per i crediti iva da rimborsare, affermando che in caso di richiesta di rimborso dell’IVA versata in eccedenza, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la disciplina prevista dall’art. 38 bis dello stesso decreto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospesa durante il tempo in cui quest’ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria (Cass., 23 agosto 2022, n. 25164). Si è infatti avvertito, tenendo conto del tenore della norma, ratione temporis vigente, applicabile anche al caso di specie -ma che in materia è sostanzialmente confermato anche nella attuale formulazione, sebbene con una sistemazione diversa nella distribuzione per commi- che «la riportata interpretazione della norma in esame è l’unica compatibile con il sistema tributario vigente, non potendosi ipotizzare una stasi dell’attività amministrativa a discrezione del contribuente e non potendosi addossare all’A.F. l’onere di corrispondere gli interessi su somme che non può liquidare per fatto addebitabile al richiedente. La sospensione del decorso degli interessi agisce quindi come stimolo alla produzione dei documenti effettivamente necessari per la definizione della pratica di rimborso» (Cass. 6 settembre 2013, n. 20510).
D’altronde, i n tema di rimborsi IVA, la sospensione della decorrenza degli interessi, ai sensi dell’art. 38 bis cit., nel periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e quella della consegna degli stessi da parte del contribuente, quando tale periodo superi i quindici giorni, non si pone in contrasto con il principio, affermato nella giurisprudenza unionale, per il quale l’art. 183 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, non consente di ridurre gli interessi, e quindi l’effettività del rimborso, in danno
del contribuente, per cause non imputabili allo stesso, atteso che, anzi, l’art. 38 bis citato concede al contribuente un termine di quindici giorni durante il quale, pur dovendosi attivare per integrare la domanda, gli interessi continuano a decorrere in suo favore (Cass., 30 aprile 2019, n. 11418).
Né, nel caso di specie, la difesa della contribuente ha evidenziato che per la tipologia di rimborso il rilascio della garanzia non fosse obbligatorio, dovendosene dedurre anzi il contrario, tenuto conto dell’importo richiesto dalla società (oltre 500.000,00 di €).
Il giudice d’appello non si è conformato ai principi di diritto dispensati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che in diversa composizione, oltre alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, dovrà riesaminare l’appello, tenendo conto dei principi di dir itto formulati in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023