Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9061 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1531/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente in via principale, controricorrente rispetto al ricorso incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale e controricorrente rispetto al ricorso principale-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 973/2020 depositata il 11/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Sost. AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO. che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di assorbimento del ricorso incidentale.
Uditi l’Avvocatura dello Stato in persona dell’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO quale difensore di RAGIONE_SOCIALE, i quali hanno concluso come in atti.
Fatti di causa.
La contribuente, mediante la dichiarazione annuale IVA presentata nel 2017, chiedeva il rimborso dell’IVA a credito relativa al 2016.
RAGIONE_SOCIALE impugnava il provvedimento di sospensione ex art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997 del rimborso dell’IVA a credito per il 2016, richiesto dalla contribuente mediante presentazione della dichiarazione IVA annuale. Con il provvedimento in parola veniva sospeso il rimborso in considerazione della pendenza di diversi contenziosi tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate e odierna contribuente. La CTP di Milano rigettava il ricorso.
La CTR della Lombardia, valorizzando la circostanza dell’intervenuto pagamento del credito oggetto della sospensione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi. La contribuente si è costituita con controricorso, avanzando, altresì, un’unica censura con ricorso incidentale.
In prossimità dell’udienza la contribuente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione.
Il primo motivo di ricorso principale adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 546 del 1992 e 161, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CTR dichiarato la cessazione della materia del contendere d’ufficio, senza che alcuna RAGIONE_SOCIALE parti avesse formulato un’istanza in tal senso e nonostante la persistenza di un contrasto sulla debenza degli interessi correlati al periodo di incidenza del provvedimento di sospensione del rimborso.
Il motivo è infondato.
È sufficiente evidenziare che questa Corte ha puntualizzato a più riprese che la cessazione della materia del contendere è officiosamente rilevabile (Cass. n. 1518 del 2016; Cass. n. 30857 del 2018) sicché la CTR, nel far uso del rilievo ex officio , si è posta su un consolidato crinale nomofilattico.
Con il secondo motivo di ricorso principale viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con gli artt. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997 e 1224 c.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere l’ufficio eseguito il rimborso non per acquiescenza ai motivi di impugnazione del provvedimento sospensivo proposti dal contribuente, ma in ottemperanza al provvedimento interinale che la CTP aveva adottato, sospendendo il provvedimento a propria volta sospensivo del rimborso, senza che tuttavia fosse venuto meno l’interesse alla decisione nel merito di conferma della sentenza di primo grado , avendo l’ufficio posto la questione della debenza degli interessi di mora.
Il secondo motivo è fondato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha pacificamente corrisposto l’importo invocato a rimborso al lordo degli interessi.
In tal senso, l’accertamento della legittimità o meno del provvedimento di fermo impugnato corrispondeva ad un residuo interesse ad agire dell’erario, correlato all’evenienza del recupero degli interessi già versati a parte avversa.
D’altronde, questa Corte ha condivisibilmente affermato che ‘ In materia di IVA, qualora la richiesta di rimborso sia stata legittimamente sospesa con provvedimento di fermo amministrativo, poi venuto meno ma comunque ritenuto legittimo, il ritardo nel rimborso non è imputabile all’amministrazione, sicché non decorrono gli interessi di mora, che riprendono, una volta venuto meno il fermo, dalla nuova istanza di rimborso ‘ (Cass. n. 8540 del 2016).
Gli interessi in questione hanno natura moratoria, in quanto afferenti il ritardo con cui l’IVA è rimborsata. Ne deriva che essi spettano solo se la mora è fondata, e dunque esclusivamente qualora il ritardo nella corresponsione della sorte, vale a dire il ritardo nel rimborso IVA, sia in effetti addebitabile all’ufficio. La verifica della sussistenza o dell’esclusione dei presupposti per la sospensione del rimborso -invero trascurata dalla CTR -sottendeva un chiaro interesse finalizzato all’individuazione dell’esatto ammontare rimborsabile.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la contribuente censura la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 38 -bis d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 167 e ss. Direttiva 2006/112/CE, anche in relazione ai principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità ed effettività, per avere il giudice d’appello, ai fini della regolazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, erroneamente ritenuto che il provvedimento di sospensione fosse legittimo, ancorché constasse l’avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALE garanzie normativamente previste.
Il motivo rimane assorbito, alla stregua dell’accoglimento della seconda censura del ricorso principale.
In ultima analisi, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettatone il primo; va, altresì, dichiarato assorbito il ricorso incidentale. La sentenza d’appello va cassata e la causa rimessa al giudice territorialmente competente per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettatone il primo motivo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2024.