Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5674 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5674 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5767/2025 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3365/2024, depositata il 31 dicembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La causa ha per oggetto la pretesa del RAGIONE_SOCIALE di accertamento dell ‘ illegittimità del diniego di riconoscimento degli interessi maturati sul credito IVA rimborsato dall’Ufficio per euro 2.048.689,00 in data 11 dicembre 2019 e per i residui 51.311,00 in data 9 ottobre 2020. Infatti, per quanto concerne gli interessi, non essendo stato riconosciuto alcun importo a tale titolo, in data 13 novembre 2020, la società presentava istanza di rimborso per euro 22.821,55, denegata dall’Ufficio.
L’Ufficio motivava il diniego sulla circostanza del parziale adempimento dato dalla parte alla documentazione giustificativa del credito vantato, con la conseguenza che, riscontrati errori di calcolo da parte della contribuente nella determinazione degli interessi, la data da cui farne decorrere il calcolo degli interessi non era quella di prima consegna dei documenti, avvenuta il 29 maggio 2019, ma quella in cui veniva presentata la garanzia sine die propedeutica alla erogazione del rimborso, avvenuta il 22 novembre 2019.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria del credito IVA P_IVA di RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso con il quale chiedeva l’annullamento del diniego parziale.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 1796/17/2022, respingeva il ricorso.
-Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente. L’Ufficio si costituiva in giudizio.
Con la sentenza n. 3365/16/24, depositata il 31 dicembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a un unico motivo.
La contribuente si è costituita con controricorso.
-È stata formulata, da parte del Consigliere all’uopo delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.
A fronte di essa, la ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 38 -bis d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La parte ricorrente sostiene alcune circostanze sarebbero incontroverse.
In particolare, si evidenzia che la società RAGIONE_SOCIALE, con un’istanza presentata il 28 febbraio 2019, aveva richiesto, attraverso la procedura ordinaria, il rimborso dell’importo di 2.100.000,00 euro. Successivamente, con un atto stipulato il 18 aprile 2019, la società ha ceduto pro soluto tale credito IVA, insieme agli interessi maturati e maturandi, alla RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. Nel frattempo, l’Ufficio aveva notificato al contribuente, in data 22 marzo 2019 (protocollo 70555/2019), una richiesta di documentazione. La contribuente ha fornito i documenti richiesti in momenti differenti, presentando, in particolare, la documentazione contabile l’8 aprile 2019. Tuttavia, tra i documenti inviati risultava danneggiato un file relativo al registro acquisti del mese di marzo 2018 e si rilevava una discrepanza tra le esportazioni indicate in AT e quelle riportate nei registri allegati alla dichiarazione.
Successivamente, il 29 agosto 2019, tramite EMAIL, sono stati trasmessi sia il registro acquisti di marzo 2018 sia un chiarimento relativo all’incongruenza precedentemente rilevata. Il 22 novembre 2019 è stata poi consegnata la garanzia sine die a copertura dei carichi pendenti. Infine, il 18 dicembre 2020, è stato comunicato alla parte l’atto di diniego, motivato dal solo parziale adempimento nella produzione della documentazione giustificativa del credito vantato.
Pertanto, risulterebbe incontrovertibile che la richiesta di documentazione è stata totalmente adempiuta solo in data 22 novembre 2019, a fronte della comunicazione dell’Ufficio avvenuta in data 22 marzo 2019, attesa la presenza di carichi pendenti, che costituisce causa ostativa all’erogazione del rimborso, relativa alla comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis d.P.R. 600/73, su moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2016, e la presentazione, per gli accertamenti, da parte della società cessionaria, solo in data 22 novembre 2019, di polizza sine die, come da richiesta effettuata con comunicazione notificata in data 22 marzo 2019 al contribuente RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce che il momento di presentazione della garanzia sia da considerarsi momento conclusivo della consegna documentale, per cui, ai fini del calcolo degli interessi, andava escluso anche il periodo compreso tra il 29 agosto 2019 e il 22 novembre 2019. Si evidenzia, inoltre, che le disposizioni di pagamento del capitale sono avvenute in data 6 dicembre 2019 e in data 25 settembre 2020, mentre la società considera, ai fini del calcolo degli interessi, la data di accredito del bonifico, 11 dicembre 2019 e 9 ottobre 2020.
Al riguardo, l’articolo 38 -bis del d.P.R. n. 633/1972 prevede, al primo comma, che ‘sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo… non computando il periodo
intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni’. La norma ha la chiara funzione di evitare che l’Amministrazione sia tenuta a pagare degli interessi nell’ipotesi di inerzia del contribuente. Pertanto, l’atto di diniego del pagamento di ulteriori interessi sulle somme rimborsate ex art. 38-bis sarebbe legittimo, essendo un atto formale, congruamente motivato, in quanto espone i fatti oggetto del mancato riconoscimento della domanda degli interessi, conosciuto dalla parte e non lesivo del diritto di difesa.
1.1. -Il motivo è fondato.
Va premesso che il Consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso sul presupposto che la richiesta di definire o garantire i carichi pendenti nella specie formulata dall’Ufficio non è assimilabile, per funzione e natura, ad una “richiesta di documenti” ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Ne conseguirebbe l’inapplicabilità alla fattispecie della sospensione della maturazione degli interessi nel periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. La ratio della disposizione sarebbe quella di non addebitare all’Amministrazione finanziaria le conseguenze di un ritardo imputabile al contribuente e le conseguenze della mancata collaborazione del contribuente debbono riverberarsi unicamente su questi, non su altri. Diversamente, tale pregiudizio sarebbe del tutto sproporzionato e quindi contrario al diritto dell’Unione.
La proposta non può essere condivisa.
In tema d’IVA, la cessione del credito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l’efficacia derivativa determina l’acquisto da
parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l’azione di rimborso in quanto diretta all’adempimento della prestazione (Cass. n. 25491/2019).
L’art. 38 -bis comma 1 d.P.R. n. 633/72 dispone che: «I rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni».
In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della decorrenza degli interessi di mora non si computa il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’amministrazione finanziaria e quella della loro consegna da parte del contribuente, quando sia superiore a quindici giorni, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che la richiesta integrativa sia fatta nei novanta giorni dall’istanza di rimborso con la dichiarazione annuale o successivamente (Cass. n. 9111/2025).
Pertanto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospesa durante il tempo in cui quest’ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria (Cass. n. 25164/2022).
L’onere della prova di fornire i dati necessari incombe al soggetto che è titolare del diritto di credito e a favore del quale il rimborso è stato liquidato. Rientra in tale ambito anche la richiesta di fideiussione, essendo la comunicazione della garanzia requisito necessario per la liquidazione del credito da rimborso.
D’altronde, all’Ufficio spetta il controllo degli adempimenti, ma non l’obbligo di sostituirsi alla negligenza o all’incapacità dell’istante a reperire le informazioni da questi non comunicate.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME