Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13768 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1802/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con l’AVV_NOTAIO, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale in atti.
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 679/03/2019, depositata il 29 maggio 2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, per l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Udito, per la controricorrente, l’AVV_NOTAIO, delegata dall’ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE impugnò il parziale diniego dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE Regionale Piemonte -in relazione all’istanza telematica di rimborso presentata- in proprio e in qualità di incorporante della RAGIONE_SOCIALE– in data 17.12.2009 , fondata sull’art. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e relativa al credito I res dell’ anno d’imposta 2006, ed ai rispettivi interessi (importo complessivo € 7.781.408,00).
La norma in questione, infatti, aveva introdotto la parziale deducibilità, dal relativo imponibile Ires , dell’I rap gravante sul costo del lavoro e sugli oneri per interessi passivi, fino ad un massimo forfettario del 10% dell’anno di competenza.
RAGIONE_SOCIALE aveva rimborsato, in data 15.12.2015, una prima parte del credito, pari ad € 6.892.785,00 in linea capitale e ad € 852.982,14 a titolo d’interessi; in data 29.05.2017, una seconda parte pari ad € 417.038,00 a titolo di capitale oltre € 64.119,59 a titolo d’interessi.
Gli interessi erano stati liquidati con decorrenza dalla data ( 29 novembre 2008) di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, che aveva consentito la deducibilità in questione. T uttavia, l’art. 6 della medesima fonte legittimava, nei limiti dettati dalla stessa norma, i contribuenti alla richiesta di rimborso della quota di imposte sui redditi, corrispondente alla quota Irap riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente ed assimilato, anche per i periodi d’imposta antecedenti al 2008. L ‘adita Commissione tributaria provinciale di Torino accol se il ricorso della contribuente, che aveva chiesto, in via principale, i maggiori interessi sulla sorte oggetto del rimborso, calcolati a far data dal versamento della maggior imposta.
Proposto appello dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione tributaria provinciale del Piemonte, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’impugnazione.
Ha propo sto ricorso per cassazione l’ l’Ufficio, affidandosi ad un unico mezzo . La contribuente si è difesa con controricorso.
In prossimità dell’adunanza collegiale fissata, sia la parte privata che la parte pubblica hanno depositato memorie a sostegno RAGIONE_SOCIALE rispettive ragioni, l’RAGIONE_SOCIALE depositando copia dell’ordinanza interlocutoria n. 30441 del 2023 di questa Corte, che aveva rimesso analoga questione alla pubblica udienza.
Con ordinanza interlocutoria n. 35597 del 2023, questa Corte ha rimesso anche questa causa alla pubblica udienza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del l’AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce « Violazione e falsa pplicazione dell’art. 6, comma 1 del d.l. 185/2008 conv. In legge n. 2/2009; 44 e 44 bis del d.P.R. n. 602/73, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».
Sostiene, in sintesi, l’Amministrazione che la CTR avrebbe errato nel ritenere che gli interessi sulla somma da rimborsare dovessero decorrere dal versamento della relativa sorte, piuttosto che dalla sopravvenuta entrata in vigore (il 29 novembre 2008) del d.l. n. 185 del 2008, il cui art. 6 aveva consentito la (limitata) deducibilità dell’Irap, rendendo solo dal quel momento indebito il precedente versamento della maggiore Ires e facendo pertanto sorgere solo da quella data il diritto al rimborso e la conseguente decorrenza degli interessi.
2. Il motivo è infondato.
Infatti, come ricordato anche dal P.G., questa Corte, trattando analoga fattispecie (relativa alla ulteriore sopravvenienza del l’art. 2, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha ulteriormente ampliato la deducibilità dell’Irap dall’Ires) , ha già avuto modo di affermare che « « In tema di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 d.lgs. n. 602 del 1973 non
presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita. Tali interessi, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’ accipiens , maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento» (Cass. 28/04/2023, n. 11262, in motivazione, ivi anche le argomentazioni che seguono).
Ha premesso il citato arresto che, in tema di rimborso d’imposte, gli interessi dovuti dall’erario al contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alla disciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38 e 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento, e vanno calcolati al tasso legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre (Cass. 14/12/2016, n. 25684); senza che trovino applicazione le regole civilistiche ordinarie, presentando la disciplina tributaria in esame carattere di specialità (Cass. 20/10/2021, n. 29237); tuttavia, a decorrere dall’ 1 gennaio 2008 , tale interesse va computato, ove siano trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di rimborso, giorno per giorno, come stabilito dall’art. 1, comma 139, l. n. 244 del 2007, disposizione che ha una portata meramente ricognitiva della situazione debitoria pregressa, non modificando né integrando la normativa previgente (Cass. 20/10/2021, n. 29237, cit.); tanto, però, sino alla data (28 gennaio 2009) di efficacia dell ‘ abrogazione dell’art. 1, commi 139 e 140, della l. n. 244 del 2007, operata dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, poiché la norma abrogata continua a produrre effetti sui rapporti pregressi, siano essi pendenti o esauriti, maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge abrogatrice (Cass. 02/11/2022, n. 32271).
Lo stesso precedente di legittimità ha poi aggiunto che è noto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che gli interessi sulle somme che l’Amministrazione deve rimborsare al contribuente non hanno natura corrispettiva, ma moratoria, ossia sono disposti per il ritardo con cui l’imposta
non dovuta è rimborsata (cfr. Cass. 21/03/2019, n. 7955), per cui non decorrono quando il ritardo non è addebitabile all’Amministrazione finanziaria (Cass. 21/03/2019, n. 7955, cit; cfr. Cass. 29/04/2016, n. 8540 e Cass. 23/07/2004, n. 13808).
Si tratta, tuttavia, di pronunce non strettamente conferenti la fattispecie sub iudice , poiché riguardano specificamente il rimborso di crediti Iva ai sensi dell’art. 38 -bis del d.P.R. 26/10/1972, n. 633, ed in particolare la non decorrenza degli accessori nel periodo compreso tra il sedicesimo giorno dalla data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Ufficio e quella della loro consegna (Cass. n. 7955 del 2019); o nel periodo in cui sia stato mantenuto dall’Amministrazione il provvedimento, legittimo, di sospensione del relativo pagamento, a causa dell’inadempimento, da parte del contribuente, RAGIONE_SOCIALE condizioni stabilite dallo stesso provvedimento, ovvero il rilascio di garanzia, per poter dare ugualmente corso al rimborso richiesto (Cass. 22/06/ 2021,n. 17828 ).
Piuttosto, in materia di rimborso di imposte dirette, materia sub iudice , viene in rilievo il già richiamato art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 e « come stabilito dall’art. 19 del d.lgs. n. 46/1999, trattasi di disposizione applicabile alle sole imposte sui redditi. In particolare, la norma speciale, di cui all’art. 44 del d.P.R. 600/73, regola il pagamento degli interessi per la ripetizione di somme pagate in eccedenza a titolo di imposte dirette» ( Cass. 01/09/2023, n. 25585, in motivazione, §12).
2.1. In generale questa Corte, quando si è trattato di individuare, (al fine di verificarne l’imponibilità, in base alle norme pro tempore vigenti) l’effettiva funzione degli accessori maturati sui crediti che i contribuenti hanno nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ha affermato che « Gli interessi maturati sui crediti di imposta che i contribuenti hanno nei confronti dell’Amministrazione finanziaria non sono dovuti a titolo moratorio (non essendovi mora dell’Amministrazione) né derivano dall’impiego di capitale , ma servono a compensare i contribuenti dell’esborso pecuniario che essi hanno in precedenza effettuato versando al Fisco una somma di denaro che deve essere loro restituita. L’interesse su tale somma serve a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente, che viene così compensato
del mancato godimento del denaro in precedenza versato . Chiara è perciò la ‘natura compensativa’ degli interessi maturati sui crediti di imposta, idonea ad escluderli dai redditi di capitale elencati nel citato art. 41» (Cass. 05/07/1990, n. 7091,in motivazione; conformi, sulla natura compensativa degli interessi in questione, in materia di imposte dirette, Cass. 06/04/1995, n. 4037; Cass. 28/11/1995, n. 12318; Cass. 15/04/1996, n. 3525; Cass. 10/06/1996, n. 5352; Cass. 15/02/1999, n. 1255; Cass. 17/07/1999, n. 7575; Cass. 08/09/1999, n. 9510; Cass. 17/05/2000, n. 6397; Cass. 20/09/2004, n. 18864; Cass. n. 9852 del 2016; Cass. 17/04/2019, n. 10705; Cass. 04/09/2012, n. 31820).
Per quanto qui rileva, il consolidato e continuo orientamento in questione ( a prescindere da ogni interferenza RAGIONE_SOCIALE norme applicabili ratione temporis in tema di imposizione dell’attribuzione patrimoniale rappresentata dagli interessi in questione) evidenzia dunque la funzione in senso lato ‘compensativa’ (del mancato godimento, da parte del contribuente, del denaro in precedenza versato), che prescinde da un ritardo che sia colpevolmente imputabile all’Amministrazione (che, nel frattempo, ha ricevuto e p osseduto la stessa somma) e legittimi la ‘mora’ di quest’ultima, ai fini della decorrenza degli interessi di legge.
Del resto, qualora pure la natura ‘moratoria’ degli interessi di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 volesse farsi dipendere dalla mera circostanza del riferimento al «ritardato» rimborso contenuto nella rubrica della stessa norma, dovrebbe comunque prendersi atto, per quanto qui interessa, che nel primo comma la disposizione prende come riferimento, quale dies a quo della decorrenza dei semestri per i quali (escluso il primo) sono dovuti gli accessori, la « data del versamento». Pertanto, se ne deve trarre la conclusione che il legislatore (in disparte la specifica regola dei semestri e dall’esclusione del primo di essi) considera comunque «ritardato» il rimborso ed in mora l’Amministrazione sin dal versamento che deve essere rimborsato.
Invero, a prescindere dalla sovrapposizione di concetti e qualificazioni di natura squisitamente civilistica, occorre muovere dal dato testuale offerto dal primo comma del ridetto art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, che individua la « data del versamento» quale riferimento temporale, certo ed univoco, ai fini
della conseguente individuazione del semestre di decorrenza iniziale degli accessori, prescindendo quindi da ulteriori elementi di valutazione. In coerenza, peraltro, con la peculiarità della disciplina del rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte, che, a differenza di quella civilistica generale sull’indebito, di cui agli artt. 2033 ss. cod. civ., prescinde, ai fini degli accessori, dallo stato soggettivo di buona fede o mala fede dell’ accipiens . Infatti, nell’ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario, e tale regime impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune (Cass. Sez. U., 16/06/2014, n. 13676 in motivazione, ove si cita altresì Cass. n. 11456 del 2011; da ultimo, nello stesso senso, Cass.04/0772022, n. 21106).
Questa Corte ha quindi concluso che « Va escluso pertanto che la posticipazione della decorrenza degli interessi all’ entrata in vigore dell’art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011 possa essere giustificata dall’ ipotetica natura moratoria degli stessi accessori, e dunque dalla circostanza che l’Amministrazione non potesse considerarsi in mora in precedenza; o dalla precedente ‘buona fede’ dell’Amministrazione, quale accipiens , inconsapevole di aver ricevuto una prestazione che sarebbe successivamente divenuta sine titulo ex lege .
La retroattività, nei limiti previsti dalla stessa norma, dell’art. 2, comma 1 -quater, del d.l. n. 201 del 2011, ha invero privato di titolo ex tunc il relativo pagamento, con la conseguente necessità, in ossequio alla ratio dell’art. 44 d.lgs. n. 602 del 1973, di reintegrare integralmente la contribuente della diminuzione patrimoniale subita sin dal momento del versamento.» (Cass. 28/04/2023, n. 11262, cit., in motivazione).
Nello stesso senso, a proposito della funzione degli interessi in questione e della loro decorrenza, si è espressa ancora questa Corte (Cass. 27/04/2023, n. 11189; conformi Cass. 03/11/2023, n. 30639; Cass. 28/12/2023, n. 36180, in motivazione), aggiungendo che « sussiste indubbiamente un’ asimmetria tra la decorrenza degli interessi dovuti dalla contribuente (« a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento», ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973) sulle maggiori imposte accertate e quella degli interessi alla stessa contribuente spettanti (a norma dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, con esclusione del primo semestre successivo alla data del versamento) sul rimborso dell’imposta versata e non dovuta. Ed è vero che la disciplina dell’art. 44 del d.P.R. n.602 del 1973, in sé considerata, è stata ritenuta legittima da Corte cost., sentenza n. 157 del 1996, che ha posto in evidenza ( anche richiamando le proprie precedenti ordinanze n. 288 del 1988 e n. 93 del 1989), la speciale natura del credito e la conseguente peculiare disciplina della materia tributaria apprestata dal legislatore, nella sua discrezionalità, congruamente giustificata dalle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell’imposta e di formazione dei ruoli, nonché di quelle degli uffici preposti allo svolgimento dei complessi procedimenti restitutori. Tuttavia, proprio in considerazione di tale asimmetria, appare difficilmente sostenibile l’accoglimento di un’interpretazione che posticipi la decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare in misura maggiore rispetto a quella che il legislatore stesso, considerando le peculiarità del rapporto tributario e del procedimento di liquidazione e pagamento RAGIONE_SOCIALE somme da restituire al contribuente, ha già collocato in relazione al loro versamento, con il conseguente semestre ‘bianco’. » (Cass. 27/04/2023, n. NUMERO_DOCUMENTO).
2.2. Ritiene il Collegio di dare continuità – ai fini dichiaratamente nomofilattici di cui al primo comma dell’art. 375 cod. proc. civ. -all’orientamento espresso dalla serie di richiamate decisioni di legittimità, non ravvisando motivi per discostarsene.
In particolare, l’isolata pronuncia contrastante (Cass. 12/06/2023, n. 16566), secondo cui, nella fattispecie di cui all ‘art. 6 del d .l. n. 185 del 2008, « il decorso degli interessi dovrebbe appunto essere riguardato non dalla data del versamento, dal momento che lo stesso quando venne posto in essere era senz’altro dovuto, ma a quello dell’entrata in vigore della norma costitutiva del beneficio stesso», non può essere condivisa.
Invero da un lato essa non tratta le varie argomentazioni sinora richiamate a sostegno dell’orientamento qui accolto . Dall’altro, poggia sostanzialmente su
una ricostruzione che tende a negare la natura retroattiva della deducibilità dell’Irap, nei limiti consentiti dall’ art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, configurandone piuttosto l’estensione agli anni d’imposta antecedenti come un nuovo « beneficio autonomo e particolare», rispetto al quale «Il richiamo della disciplina del rimborso è dunque solo di carattere procedimentale, ma senza che esso comporti l’inquadramento del diritto come connesso ad un versamento indebito, che anzi all’epoca AVV_NOTAIO stesso era senz’altro dovuto, con conseguente inapplicabilità della disciplina della decorrenza degli interessi tanto in tema di rimborsi fiscali come in tema di condictio indebiti di natura civilistica.».
Tuttavia la ‘novità’ assoluta ( e la ‘non retroattività’) del beneficio rispetto agli anni d’imposta precedenti e la complessiva astrazione della fattispecie in questione da quella (richiamata invece espressamente dal legislatore del 2008) del rimborso di un’imposta già versata, non trovano conforto nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 06/06/2019, n. 15341, in motivazione, pagg. 17-21; Cass. 28/04/2023, n. 11262, cit., in motivazione, pag. 7 s.) che, proprio con riferimento alla disciplina conseguente alla sopravvenienza, in tema di deducibilità forfettaria dell’Irap, dell’art. 6 d.l. n. 185 del 2008, ha ricostruito i rapporti tra l’originaria istanza di rimborso e quella telematica successiva. All’esito dell’esame del relativo quadro normativo, nonché del punto 1.3.2. della circolare del 14 aprile 2009 n. 16/E della stessa RAGIONE_SOCIALE, si è infatti concluso che per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008 avevano già presentato tempestiva istanza ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, il rimborso della maggiore imposta assolta non era subordinato alla presentazione dell’istanza telematica prevista al comma 3 del citato art. 6 del d.l. n.185 del 2008, che è necessaria al solo fine di comunicare all’Amministrazione finanziaria l’entità del rimborso di cui si chiede la restituzione ( Cass. 06/06/2019, n. 15341, cit., in motivazione,; Cass. 28/04/2023, n. 11262, cit., in motivazione).
L’ inquadramento dell ‘estensione ( ad anni d’imposta antecedenti il 2008) della deducibilità in termini espressi di efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, così come la saldatura dell’efficacia tra le domande di rimborso
precedenti eventualmente presentate (quando ancora il ‘procedimento’ ex art. 6 del d.l. n.185 del 2008 non esisteva) e quelle telematiche successive previste dalle nuove disposizioni, evidenziano come la fattispecie trattata abbia indubbiamente natura sostanziale, e non meramente procedimentale, di rimborso. Tanto in coerenza, del resto, con il richiamo esplicito del ridetto art. 6 all’ art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 e con la menzione inequivocabile, nella stessa disposizione, del «rimborso».
Del resto, che la normativa in materia di deducibilità sopravvenuta dell’Irap dall’Ires costituisca (non un nuovo ed autonomo beneficio, ma) una «modifica» della disciplina precedente, che integra uno ius superveniens intervenuto «anche retroattivamente», è stato riconosciuto dallo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (Corte cost., ordinanza n. 232 del 2012), che proprio sul presupposto esplicito di tale efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE modifiche ha rimesso gli atti ai giudici di merito perché operino una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
2.3. Quanto poi all’applicabilità dell’art. 44 -bis d.P.R. n. 602 del 1973, che regola gli interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, stabilendone la decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, deve rilevars i (anche in disparte l’espresso richiamo ai rimborsi effettuati con le modalità di cui all’art. 42bis , ovvero d’ufficio, stante la successiva estensione RAGIONE_SOCIALE fattispecie del procedimento automatizzato) la non congruenza della ratio della disposizione con la fattispecie sub iudice , nella quale non sono l’originaria liquidazione, ed il suo controllo, che determinano la parziale non debenza dell’imposta già incassata dall’Amministrazione, ma la modifica legislativa retroattiva (nel senso già chiarito) sopravvenuta. Non a caso, del resto, il legislatore del 2008 e del 2011, nel l’istituire un meccanismo procedimentale che assicurasse la retroattività, nei limiti della decadenza, AVV_NOTAIO ius superveniens , ha fatto ricorso esplicitamente all’istituto del rimbors o dei versamenti di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, con la conseguente efficacia anche RAGIONE_SOCIALE istanze ex art. 38 già presentate dai contribuenti. In ogni caso, poi, per quanto qui rileva, anche l’eventuale correlazione con l a dichiarazione (dovendo al più
riferirsi a quella originariamente presentata) non varrebbe, di per sé solo, a traslare necessariamente la decorrenza degli accessori in questione alla data successiva di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE novelle legislative che hanno consentito, e poi esteso, la deducibilità parziale dell’Irap.
2.4. Come fattispecie di rimborso, per parziale inesistenza dell’obbligo di versamento, pertanto, quella sub iudice deve essere valutata, sollecitando dunque le considerazioni che precedono e che hanno indotto già questa Corte, secondo l’orientamento qui condiviso, a far decorrere i relativi interessi dalla data del versamento.
Deve pertanto esprimersi il seguente principio di diritto: « In tema di deducibilità forfettaria dell’IRAP ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, prevista dall’art. 6, co.2, d.l. n. 185/2008, anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2008, per i quali alla data (29/11/2008) di entrata in vigore AVV_NOTAIO stesso d.l. non sia maturato il termine decadenziale di cui all’ art. 38 d.P.R. n. 602/1973, gli interessi sulla sorte da rimborsare mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro oggetto di restituzione e maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento.».
Infine, esula dalla questione della quale è stata investita la Corte, con il ricorso in esame, l’introduzione di apposite procedure amministrative di rimborso, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. 06/06/2019, n. 1541, cit.; Cass. 24/4/2015, n. 8373;Cass. 21 giugno 2018, n. 19668).
4. Le spese seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO , non si applica l’art. 13 comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.