Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7819 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
Oggetto:
Rimborso
–
Spettanza degli interessi – Art.
44 d.P.R. 602/1973 – Dies ad
quem
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21047/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, da ll’A vv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del secondo;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 857/05/2020, depositata il 17 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE proponeva istanza di rimborso per la restituzione delle maggiori IRES e IVA versate in relazione all’anno di imposta 2011, richiedendo altresì la restituzione degli interessi maturati su tali somme.
L’Ufficio riconosceva solo la sorte capitale, rigettando l’istanza con riferimento agli interessi, richiesti nell’importo di Euro 408.321,00.
La contribuente impugnava, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, il diniego parziale formatosi sull’istanza di rimborso degli interessi, lamentando la violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973. Riteneva dovuti gli interessi, per l’IRES 2011, dal periodo successivo al secondo acconto del detto anno di imposta (1/6/2012), e per l’IRAP 2011, dal versamento del saldo (30/11/2012), fino alla data di erogazione del rimborso (30/11/2016).
La CTP di Roma accoglieva il ricorso, evidenziando che il riconoscimento di un debito da parte dell’Amministrazione comport a il riconoscimento anche dell’accessorio del credito vantato dal contribuente, ovvero degli interessi con decorrenza dalle date indicate dalla contribuente e non -come prospettato dall’Ufficio dal momento di presentazione dell’istanza di rimborso.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, ribadendo la legittimità del suo operato.
In particolare, l’Ufficio equiparava l’istanza di rimborso scaturita da un mutamento normativo nella tassazione dei redditi di fonte estera -ad una dichiarazione integrativa, contestando le modalità di calcolo degli interessi in particolare l’individuazione del dies a quo – prospettate dalla contribuente e accolte dalla CTP.
La CTR rigettava l’appello, confermando la decisione assunta dal giudice di prime cure.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/02/2025. Considerato che:
Con il primo ed unico strumento d’impugnazione l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 44 d.p.r. 602/1973» per avere la CTR ritenuti dovuti gli interessi fino alla data di effettivo accredito del rimborso (come richiesto dalla contribuente), in luogo di quella diversa dell’ordinativo di pagamento, come previsto dall’art. 44 cit..
Per l’effetto, erano stati riconosciuti interessi maggiori di quelli dovuti in base alla citata norma, pari ad Euro 85.857,34 per l’IRES ed Euro 3.138,14 per l’IRAP.
Il motivo , subito superando l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla contribuente, in quanto non introduce per la prima volta una questione di fatto (per la quale siano necessari accertamenti che questa Corte non può fare), ma comporta solo una valutazione di diritto della corretta spettanza del rimborso già sub iudice , è fondato.
Invero, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte «in tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 d.lgs. n. 602 del 1973 non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita. Tali interessi, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’ accipiens , maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento» (Cass. 27/04/2023, n. 11189; conf. Cass. 17/05/2024, n. 13755).
Nella specie, quindi, erroneamente la CTR ha ritenuto spettanti gli interessi maturati sino alla data dell’effettivo accredito del rimborso, essendo di contro essi dovuti sino alla data (giocoforza antecedente) del relativo ordinativo di pagamento.
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.