Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 894 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 894 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: iva – operazioni sogg. inesistenti – ires – ded. int. 30% ROL – rilevanza interessi attivi
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12779/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8651/10/2021 depositata in data 13/12/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per il recupero di maggiore Ires, maggiore Irap e maggiore iva per il periodo d’imposta 2013;
-i recuperi si fondavano, quanto all’ iva, sui controlli relativi ai rapporti commerciali intrattenuti dalla società contribuente con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a fronte dei quali, secondo l’ufficio, la società contribuente aveva utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; per quanto di interesse in questa sede, riguardo all’Ires si contestava l’omessa variazione in aumento di interessi passivi sostenendo l’Ufficio che la società aveva effettuato una variazione in aumento del reddito inferiore a quella dovuta per euro 178.096, indebitamente così deducendo anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento e le penali;
-la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento in parola;
-la CTP rigettava il ricorso; appellava RAGIONE_SOCIALE
-con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo l’appello infondato;
-con riguardo ai rilievi Iva il giudice dell’appello ha ritenuto desunta con chiarezza l’inesistenza dei fornitori della società contribuente; entrambi infatti erano società gestite di fatto dai fratelli COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE risultava evasore totale non avendo mai presentato le dichiarazioni ed era priva della minima consistenza aziendale, formalmente intestata a prestanome e non ottemperante sistematicamente a tutti gli obblighi amministrativi e fiscali; la RAGIONE_SOCIALE risultava società fittizia;
-inoltre, secondo la CTR, i documenti di accompagnamento semplificati (c.d. DAS) emessi dai fornitori presentavano
incongruenze che smentivano la provenienza del prodotto o anche il solo passaggio attraverso le società sopradette;
-quanto alla consapevolezza in capo alla società contribuente della inesistenza soggettiva il giudice dell’appello rilevava il mancato adempimento degli obblighi di diligenza in quanto la novità del rapporto di fornitura con le sopraddette società avrebbe dovuto imporre alla RAGIONE_SOCIALE l’individuazione di elementi di sostegno alla presentazione di un ignoto fornitore in condizioni di assicurare un rapporto prolungato;
-la CTR, poi, sottolineava come ulteriore elemento significativo l’inferiorità del prezzo di acquisto, ben al di sotto della media di settore;
-con riguardo al rilievo Ires, la sentenza di appello riteneva che gli interessi attivi addebitati dalla contribuente, in quanto interessi di mora, non potevano rilevare ai fini della determinazione del limite del 30& del ROL (risultato operativo lordo); averne tenuto conto, quindi, ha consentito una deduzione dei conseguenti interessi passivi, determinati in forza dell’applicazione di tale limite, non permessa dall’art. 96 TUIR;
-ricorre a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; parte ricorrente ha anche depositato istanza di trattazione della controversia in pubblica udienza.
Considerato che:
la controversia non è suscettibile di decisione in camera di consiglio, risultando invece opportuna la trattazione in pubblica udienza.
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.