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Interessi moratori: imposta registro proporzionale

La Corte di Cassazione chiarisce il regime fiscale degli interessi moratori in caso di decreto ingiuntivo. Con ordinanza, ha stabilito che, a differenza del capitale soggetto ad IVA tassato in misura fissa, gli interessi moratori sono esclusi dalla base imponibile IVA e devono essere assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale. La sentenza conferma invece la tassazione in misura fissa per i decreti ingiuntivi emessi sia contro il debitore che contro il garante per crediti IVA.

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Pubblicato il 16 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Tassazione Interessi Moratori: Imposta di Registro Proporzionale, anche su crediti IVA

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto tributario: la corretta tassazione di un decreto ingiuntivo che condanna al pagamento di un capitale soggetto a IVA, degli interessi moratori e che coinvolge anche un garante. La decisione chiarisce l’applicazione del principio di alternatività IVA/Registro, distinguendo nettamente il trattamento fiscale del capitale da quello degli interessi per ritardato pagamento.

I fatti del caso: un avviso di liquidazione contestato

La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia Fiscale a un istituto di credito. La pretesa fiscale riguardava l’imposta di registro su un decreto ingiuntivo che la banca aveva ottenuto nei confronti di una società debitrice e della sua garante. Il credito derivava da un’operazione finanziaria, rilevante ai fini IVA.

L’istituto di credito ha impugnato l’avviso, sostenendo in primo luogo un difetto di motivazione e, nel merito, che l’imposta dovesse essere applicata in misura fissa sull’intero importo, in virtù del principio di alternatività IVA/Registro. I giudici di primo e secondo grado hanno dato ragione alla banca, annullando la pretesa fiscale.

L’Agenzia Fiscale, insoddisfatta, ha quindi presentato ricorso in Cassazione, articolando quattro motivi di censura.

L’analisi della Corte di Cassazione: il principio degli interessi moratori

La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una decisione che accoglie parzialmente le ragioni dell’amministrazione finanziaria, fornendo importanti chiarimenti su diversi aspetti procedurali e sostanziali.

La questione della motivazione dell’atto

Sul primo punto, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, affermando che l’obbligo di motivazione di un avviso di liquidazione è soddisfatto quando vengono indicati gli estremi del provvedimento giudiziario tassato (in questo caso, il decreto ingiuntivo). Poiché il decreto era un atto ben noto all’istituto di credito (che lo aveva richiesto), non era necessaria l’allegazione dell’atto stesso. Una semplice indicazione dei suoi riferimenti è sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente, senza appesantire inutilmente l’azione amministrativa.

La tassazione degli interessi moratori: il punto cruciale

Il cuore della controversia risiede nel terzo motivo di ricorso, anch’esso accolto dalla Corte. I giudici hanno ribadito un orientamento consolidato: le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile IVA. Questa esclusione, prevista dalla normativa sull’IVA (art. 15, d.P.R. 633/1972), ha una conseguenza diretta sull’imposta di registro.

Se una somma è fuori dal campo di applicazione dell’IVA, non può beneficiare del principio di alternatività. Pertanto, la condanna al pagamento degli interessi moratori, anche se contenuta nello stesso decreto ingiuntivo che riguarda un capitale soggetto a IVA, deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale. La natura risarcitoria di tali interessi li distingue dal corrispettivo dell’operazione principale.

La tassazione della garanzia fideiussoria

Infine, la Corte ha rigettato il quarto motivo dell’Agenzia, relativo alla tassazione della fideiussione. È stato confermato che quando un creditore (soggetto IVA) ottiene un unico titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) per il recupero di un credito soggetto a IVA, sia nei confronti del debitore principale che del suo garante, l’imposta di registro si applica in misura fissa sull’intero atto. L’elemento decisivo è il conseguimento di un unico titolo per un’unica pretesa creditoria rilevante ai fini IVA, a prescindere dal fatto che l’obbligazione del garante derivi da un contratto accessorio come la fideiussione.

Le motivazioni della decisione

La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sulla base di una netta distinzione tra le diverse componenti del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Da un lato, il capitale e gli interessi corrispettivi, quali controprestazione di un’operazione soggetta a IVA, rientrano nel campo di applicazione del tributo e beneficiano del principio di alternatività, che comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Dall’altro, gli interessi moratori hanno una natura sanzionatoria e risarcitoria per l’inadempimento; la legge li esclude esplicitamente dalla base imponibile IVA. Questa esclusione li riporta sotto l’ombrello dell’imposta di registro, che deve essere applicata in misura proporzionale al loro ammontare. La sentenza impugnata è stata cassata perché non ha operato questa fondamentale distinzione, applicando erroneamente l’imposta fissa all’intero importo del decreto.

Le conclusioni

In conclusione, la sentenza stabilisce due principi pratici fondamentali. Primo: gli interessi moratori liquidati in un provvedimento giudiziale sono sempre soggetti a imposta di registro proporzionale, anche se il credito principale è soggetto a IVA. Secondo: se un decreto ingiuntivo per un credito IVA è emesso congiuntamente contro debitore e garante, l’imposta di registro rimane fissa. La causa è stata rinviata al giudice tributario regionale per ricalcolare l’imposta dovuta in base a questi principi.

L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su un decreto ingiuntivo deve essere allegato all’atto stesso per essere valido?
No. Secondo la Corte, per un atto già noto al contribuente (come un decreto ingiuntivo da lui stesso richiesto), è sufficiente che l’avviso di liquidazione ne indichi gli estremi identificativi (numero, data, parti coinvolte) per soddisfare l’obbligo di motivazione, senza necessità di allegare copia del provvedimento.

Gli interessi moratori contenuti in un decreto ingiuntivo seguono la stessa tassazione del capitale soggetto a IVA?
No. Gli interessi moratori sono legalmente esclusi dalla base imponibile dell’IVA. Di conseguenza, non beneficiano del principio di alternatività IVA/Registro e devono essere assoggettati a imposta di registro in misura proporzionale, a differenza del capitale che sconta l’imposta in misura fissa.

Se un decreto ingiuntivo viene emesso sia contro il debitore principale che contro il suo garante (fideiussore) per un credito soggetto a IVA, come si tassa l’atto?
Si applica l’imposta di registro in misura fissa. L’elemento determinante è l’ottenimento di un unico titolo esecutivo da parte del creditore per un credito rilevante ai fini IVA. La circostanza che la condanna si estenda anche al garante non modifica questo regime fiscale, che guarda alla natura dell’operazione principale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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